Il bollo auto è una tassa automobilistica gestita ed emessa dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, mentre per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna la tassa in questione è gestita dall’Agenzia delle Entrate.
Per chi c’è l’obbligo di pagamento
Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA). Se si tratta di veicolo con contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere, rispettivamente:
- utilizzatori,
- usufruttuari,
- acquirenti con patto di riservato dominio del veicolo.
A partire dal I° gennaio 2020, per le ipotesi di veicolo con contratto di noleggio a lungo termine senza conducente, sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere utilizzatori del veicolo medesimo.
Costo del bollo auto a kW
Gli importi di questa tassa di proprietà risultano diversificati per classe ambientale:
- Euro 4, Euro 5 o Euro 6: 2,58 € per ogni kW fino a 100 kW 3,87 € per ogni kW oltre la quota 100;
- Euro 3: 2,70 € per ogni kW fino a 100 kW 4,05 € per ogni kW oltre la quota 100;
- Euro 2: 2,80 € per ogni kW fino a 100 kW 4,20 € per ogni kW oltre la quota 100.
Pagamento del bollo scaduto
È prevista una somma aggiuntiva a titolo di sanzione, pari allo 0,1% dell’importo per ogni giorno di ritardo qualora il pagamento avvenga nel termine dei 15 giorni successivi alla scadenza che invece è pari all’1,5% dell’importo totale se si paga entro 30 giorni. Nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari all’1,67%, mentre raggiunge il 3,75% entro un anno dalla scadenza. Qualora la tassa sia scaduta da oltre un anno, la sanzione è pari al 30% dell’importo originario, oltre gli interessi.
Dove si paga il bollo auto e come controllare l’avvenuto pagamento
Il bollo auto può essere pagato presso:
- delegazioni Aci, oppure on line tramite il portale aci.it;
- banche che offrono il servizio, e relativi home banking;
- uffici postali e i relativi portali o applicazioni PosteItaliane;
- tabaccherie tramite i canali Sisal o Lottomatica;
- agenzie di pratiche automobilistiche;
- applicazioni PagoPa.
Il Superbollo
I possessori di autovetture e autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una certa soglia, sono obbligati a versare un’addizionale erariale sul bollo. I parametri del tributo, introdotto dall’art. 23, c. XXI, del D.L. n.98/2011 sono stati in seguito modificati dall’art. 16, c. I, del D.L. n.201/2011 .
L’addizionale è pari:
- a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw per il 2011;
- a 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw a partire dal 2012.
L’addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento, e non risulta più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Per controllare l’avvenuto pagamento, basta accedere alla sezione del portale ACI: Assistenza bollo.
Documenti necessari per il pagamento del bollo auto e calcolo
In primis è necessaria la carta di circolazione, dove sono presenti tutti i dati utili per procedere al calcolo, in alternativa si può produrre anche la vecchia ricevuta di pagamento della tassa in scadenza.
Per calcolare l’importo del bollo, occorre moltiplicare i kW di potenza dell’auto per la tariffa vigente in base alla classe ambientale ma si precisa che i primi 100 kW di potenza vanno moltiplicati per una determinata tariffa, mentre dal 101° kW in poi la moltiplicazione va fatta usando un’ulteriore cifra.
Questa operazione è piuttosto semplice ed agevole se si effettua sul portale dell’ACI.
Sul portale istituzionale dell’ACI dove risultano disponibili i seguenti servizi:
- Calcola il bollo online (tale funzionalità consente di determinare l’importo del bollo auto da pagare).
- Calcola e paga il bollo online.
In alternativa o in assenza di registrazione sul portale Aci, si può calcolare l’importo del bollo auto ed effettuare il suo versamento tramite il canale PagoPA inserendo le informazioni necessarie.
Per scendere maggiormente nel dettaglio, si rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 1998, le tasse devono essere corrisposte sulla base della potenza effettiva e non più in relazione ai cavalli fiscali e, quindi:
- Per autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autoveicoli ad uso speciale e motocicli la tassa automobilistica deve essere versata in base alla potenza effettiva del veicolo espressa in kilowatt. Il numero dei kilowatt è riportato sulla carta di circolazione.
- Per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo con potenza fiscale superiore ai 100 KW (o 136 CV), il calcolo va effettuato aggiungendo all’importo base moltiplicato per 100 KW (o 136 CV), i singoli KW eccedenti i 100 (o i CV eccedenti i 136) moltiplicati per la tassa maggiorata.
- Per gli autocarri, per gli autoveicoli con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versata in base alla portata.
- Per gli autoveicoli adibiti al trasporto pesante, per gli autoveicoli con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate, la tassa automobilistica deve essere versata in base al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell’asse motore.
- Per i ciclomotori e per i quadricicli leggeri (Minicar), per i ciclomotori fino a 50 cc e per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW (cd. “Minicar”), solo se utilizzati sulla pubblica strada, deve essere corrisposta la tassa di circolazione con decorrenza gennaio/dicembre.
Esenzione bollo auto: quali sono i casi in cui non si paga?
I casi di esenzione dal pagamento del bollo auto sono i seguenti:
- veicoli ecologici (elettrici, alimentati a gas, a metano, ecc.) individuati dalla disciplina regionale in materia;
- mini car (ciclomotori e quadricicli leggeri);
- veicoli impiegati per il trasporto di persone disabili;
- veicoli ultratrentennali (in questo caso l’esenzione è automatica).
Ultima modifica: 5 Gennaio 2022