Vediamo in questa guida il testo relativo all’Articolo 158 del codice della strada vigente nel nostro Paese: divieto di fermata e sosta dei veicoli.
L’articolo 158 del Codice della Strada, disciplina la materia della fermata e della sosta dei veicoli. Il testo dell’articolo 158, dispone quanto segue e vieta la sosta dei veicoli nelle seguenti circostanze. Fermata e sosta dei veicoli sono vietate in corrispondenza o in prossimità di passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o in zone in cui si possa intralciare la loro marcia. La fermata e la sosta è vietata inoltre nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione. Non si può sostare sui dossi e nelle curve e fuori dei centri abitati e sulla strade di scorrimento, anche in loro prossimità. Sarà vietato sostare anche in prossimità e in corrispondenza dei segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione.
Il testo dell’articolo 158, prosegue vietando la sosta dei veicoli fuori dai centri abitati sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione. La sosta viene anche vietata nei centri abitati sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. E’, inoltre, vietato sostare e fermarsi in prossimità dei passaggi e attraversamenti pedonali, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime e sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. Non si può sostare allo sbocco dei passi carrabili, in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli.
Non si può sostare, inoltre, negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei filobus, degli autobus e di veicoli su rotaia, come ad esempio il tram. E’ vietato sostare in aree destinate al mercato, nelle zone di carico e scarico, sulle banchine, salvo diversa segnalazione, negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi. Infine è assolutamente vietato sostare nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.
Ultima modifica: 16 Ottobre 2017