Le esenzioni dal pagamento del bollo auto

Le agevolazioni sul pagamento del bollo auto – esenzione totale, parziale o ridotta – riguardano le seguenti categorie di veicoli:

  • auto per disabili rispondenti ai requisiti previsti dall’articolo 3 della Legge 104/92 per cui si definisce disabile “colui che presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”; le categorie ammesse alle esenzioni riguardano:
    • disabili con cecità totale o parziale (ipovedenti);
    • sordomuti;
    • invalidi civili;
    • malati psichici e mentali, con obbligo di accompagno;
    • portatori di handicap della deambulazione in forma ridotta;
    • portatori di handicap per ridotta capacità motoria;
  • auto con particolari caratteristiche, parzialmente esentati:
    • auto a metano o GPL (esenzione parziale fino al 75% della quota annua);
    • auto elettriche (esenzione totale per i primi 5 anni, successivamente parziale fino al 75%);
    • auto storiche (esenzione ridotta ad un minimo compreso tra i 25,82 e i 30,00 euro annui).

Ulteriori eccezioni all’interno delle due categorie

L’esenzione per le auto di disabili si estendono anche al familiare che lo assiste e se ne faccia carico fiscalmente. L’auto per il disabile non deve superare i 2.000 centimetri cubici di cilindrata, se a benzina, e i 2.800 se diesel. Tra i veicoli sono comprese sia auto che moto, o altri veicoli speciali come le motocarrozzette.

Fare domanda di esenzione

Le Unità Territoriali ACI presenti nelle varie province italiane, o le Delegazioni ACI sparse in ogni Regione, sono le sedi presso cui il disabile, o un suo parente, può presentare – entro 90 giorni dalla naturale scadenza – la domanda di esenzione dal bollo. Una volta ottenuta, l’esenzione ha validità permanente.

Il parente tutore del disabile può richiedere l’esenzione anche per la propria auto con cui trasporta il disabile solo se il suo reddito lordo non supera i 2.840,51 euro.

Il modulo di richiesta e i relativi documenti (patente disabile, certificati medici ASL, carta di circolazione attestante le eventuali variazioni meccaniche apportate al veicolo, certificazione o dichiarazione sostitutiva del parente di cui è fiscalmente a carico il disabile) vanno consegnati via posta raccomandata o a mano.

Per tutti gli altri tipi di veicoli – non per i disabili, dunque – l’esenzione è automatica.

Ultima modifica: 16 Maggio 2017