La prescrizione multe avviene dopo cinque anni: alcune procedure, però, allungano i tempi con dei “balzelli” amministrativi fatti di date e di notifiche.
Quando scadono
Automobilisti, fate attenzione! Le multe scadono, tutte, e questo “diritto” è sancito dal Codice della Strada, più esattamente dall’articolo 209 che rimanda all’applicazione dell’articolo 28 della legge 689/81 per cui la multa “si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Intanto è necessario fare alcune precisazioni: in cosa consiste il divieto di sosta e come si regolamenta la sua prescrizione.
Il divieto di sosta è un’infrazione che si compie quando il guidatore ferma l’auto su una strada in cui è presente il cartello di divieto o in prossimità di curve, dossi, accessi a gallerie, passaggi a livello, passi carrabili, aree per il carico/scarico di merci, e altre zone interdette alla sosta come le aree di salita dell’autobus, a fianco di cassonetti, nelle ZTL, in seconda fila: il Codice della strada ne ha individuati ben 21!
La sanzione è molto “salata”: l’articolo 158 del Codice della strada prevede una somma che varia dai 24 ai 335 euro a seconda del tipo di vicolo – due o quattro ruote – e dell’area di sosta trasgredita.
Anche questa multa, però, come tutte quelle stradali ha “diritto” a prescriversi secondo questi tempi e procedure:
- in cinque anni dalla data della violazione in caso di conciliazione sul posto – multa su constatazione dell’infrazione – o consegna entro 90 giorni dalla trasgressione della notifica amministrativa;
- in cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale con iscrizione a ruolo che – nel caso in cui non si compisse il caso sopra – deve avvenire entro due anni dalla data di infrazione; la prescrizione si annulla solo nel caso in cui la riscossione avviene con ulteriori atti giudiziari (fermo amministrativo, pignoramento).
Cosa bisogna sapere
Questi i punti su cui bisogna sempre prestare attenzione per difendersi da richiesta e sanzioni “fuori tempo”:
- la prescrizione è di cinque anni da quando è stata commessa la violazione: gli atti notificati successivamente, quali verbale e cartella esattoriale, fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni;
- una cartella esattoriale deve pervenire entro due anni dalla data in cui il Comune trasmette il ruolo all’agente di riscossione prescelto – Equitalia o simili;
- i tempi per il ricorso rimangono invariati per entrambi i casi sopracitati, ossia 60 giorni dal verbale o dall’avvenuta notifica;
- il ricorso con cui si contesta la multa può avvenire rivolgendosi al Prefetto con una raccomandata, oppure al Giudice di Pace ma entro 50 giorni e pagando una quota o contributo.
Ultima modifica: 13 Marzo 2018