Auto con targa straniera, i furbetti evitano multe e tasse. Riportiamo l’interessante articolo su ASAPS del Capitano Guardia di Finanza Francesco Feola.
Il codice della strada sentenzia che i veicoli immatricolati in paesi diversi dall’Italia e di proprietà di cittadini residenti nel “bel paese” (anche con nazionalità diversa da quella italiana) possono circolare nel nostro territorio al massimo per un anno. Decorso tale periodo, gli automezzi con targa straniera devono essere immatricolati nuovamente con targa italiana.
Altro caso è quello in cui il proprietario di un veicolo con targa straniera non è residente in Italia, ma in un qualsiasi Paese della Comunità Europea: se il suo veicolo è immatricolato nello stesso Stato di residenza, la circolazione è permessa in Italia ed in tutta la Comunità Europea senza limiti temporali. Se il proprietario di un veicolo con targa straniera risiede in un Paese extra-europeo, il veicolo può circolare in Italia per non più di sei mesi.
Sono queste le regole di base riguardanti la circolazione dei veicoli con targa estera in Italia. Tempo fa, la Guardia di Finanza di Malpensa ha sequestrato 48 auto di grossa cilindrata, con targhe straniere (come Svizzera, Russia, Ucraina, Romania), contestando ai conducenti residenti in Italia il reato di contrabbando, perché le vetture non erano in regola con dazi e IVA. I controlli hanno permesso di accertare che molte delle persone alla guida dei veicoli sequestrati sono risultate anche sconosciute al Fisco Italiano.
Perché la targa straniera?
Le motivazioni di questo comportamento truffaldino sono chiare. Avendo un’auto formalmente immatricolata nel registro automobilistico di un altro paese infatti si evitano di pagare tutte le tasse italiane che pesano sul possessore di una vettura di valore. Inoltre, si ha la possibilità in questo modo di usufruire di assicurazioni RCA molto meno costose delle corrispettive italiane. Come se tutto ciò non bastasse, tali automobilisti solitamente hanno la possibilità di non curarsi troppo delle multe ricevute; il sistema di riscossione coattiva italiano, infatti, è sostanzialmente non funzionante in caso di targhe estere, bollando spesso tali verbali come “non esigibili”. Questo perché bisognerebbe passare per il sistema di riscossione del Paese emettitore della targa incriminata, il quale spesso non concede l’autorizzazione, o semplicemente lascia cadere la pratica nel nulla.
Giro di vite in arrivo
Tuttavia sembra esserci qualche novità all’orizzonte. Risulta essere in discussione alla Camera, in virtù del progetto di legge C. 423-A, un’aggiunta all’attuale articolo 132 del Codice della Strada, il 132 bis, il quale andrebbe a limitare la circolazione dei veicoli con targa straniera sul territorio italiano solo ed esclusivamente ai residenti all’estero, chiaramente in grado di provare con documenti il possesso in regola del veicolo guidato.
Sembrerebbe quindi i tempi della pacchia siano finiti per i residenti in Italia, che si vedrebbero obbligati a guidare veicoli immatricolati nel nostro paese. Targhe straniere: quali regole? – È ammessa la circolazione in Italia di veicoli stranieri immatricolati in un Paese:
• dell’Unione europea
se immatricolati a nome di persona non residente in Italia, possono circolare senza alcuna limitazione previo adempimento delle prescrizioni circa la liquidazione delle imposte dovute per le cessioni in ambito UE, se prescritte;
• extra UE
se non intestati e condotti da residenti in Italia, possono circolare senza limitazioni, nell’ambito del regime doganale di temporanea importazione;
• extra UE ovvero dell’UE intestati a nome di residente nel territorio italiano: possono circolare per la durata massima di un anno previo adempimento delle previste formalità doganali o tributarie, se richieste. La limitazione temporale dell’anno non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia.
La circolazione avviene in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine e senza necessità di nuova immatricolazione e di nuova carta di circolazione a meno che il veicolo sia ceduto a soggetto residente o avente sede in Italia, nel qual caso andranno rilasciati nuovi documenti italiani.
Ambito di applicazione
La norma che consente la circolazione in Italia per un anno dalla data di ingresso nel territorio dello Stato, si riferisce agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi immatricolati in modo definitivo in uno Stato estero. Non si applica, perciò, ai veicoli dotati di registrazione temporanea e/o targa temporanea di importazione per i quali la circolazione è ammessa alle condizioni e per il tempo previsto dalle norme che disciplinano il rilascio di tali documenti di riconoscimento dei veicoli. Non trova diretta applicazione nel caso di ciclomotori immatricolati ovvero immessi in circolazione all’estero. Per essi, tuttavia, valgono le regole generali della convenzione di Vienna del 1968 e, quindi, sono ammessi a circolare in Italia solo se ricorrono le condizioni della circolazione internazionale.
Destinatari della disciplina –
La circolazione in Italia di un veicolo immatricolato all’estero (sia con targa di Paese UE che di Stato extra UE), disciplinata dall’art. 132 CDS, è consentita nelle seguenti fattispecie (le più ricorrenti):
• veicolo di cittadino italiano residente all’estero che rientra definitivamente in Italia;
• veicolo di cittadino straniero che decida di acquisire la residenza in Italia;
• veicoli portati in Italia dai propri titolari per motivi di lavoro o turistici;
• veicoli di coloro che, pur non avendo la residenza in Italia, vi esercitano un’attività continuativa tale da essere considerati come aventi residenza effettiva in Italia (potrebbero perciò, ad es., rientrare le autovetture private di impiegati addetti a sedi consolari e diplomatiche in Italia o presso la Santa Sede);
• veicoli in importazione definitiva, il cui ingresso nel territorio nazionale avviene di solito con targhe e documenti provvisori.
Profili amministrativi e profili doganali
Per ammettere temporaneamente alla circolazione nel territorio italiano i veicoli immatricolati in uno Stato estero sulla base del certificato d’immatricolazione dello Stato d’origine, il CDS richiede l’adempimento di formalità doganali o di quelle relative alle imposte in ambito UE (se richieste).
Perciò, sebbene le due normative, soprattutto per quel che riguarda le sanzioni in caso di violazione dei relativi obblighi, non siano direttamente connesse, esiste un legame molto stretto tra disciplina doganale e disciplina tecnica di circolazione, con ambiti in cui le norme si sovrappongono e concorrono tra loro. La disciplina del CDS, che riguarda esclusivamente gli aspetti tecnici della circolazione, lascia, infatti, impregiudicato il rispetto di norme speciali tributarie e doganali.
Occorre precisare che secondo quanto disposto dall’art. 132 CDS, quando fa richiamo alle disposizioni doganali, pur utilizzando un’espressione tecnicamente non precisa, intende riferirsi non solo all’adempimento delle formalità doganali richieste per la definitiva importazione del veicolo (cioè ingresso e permanenza sul territorio italiano), ma anche delle ipotesi di temporanea importazione del veicolo che, nel rispetto di particolari condizioni, non richiedono il pagamento di dazi o imposte né l’effettuazione di specifiche formalità.
Sulla base di tale richiamo, l’effettiva possibilità di utilizzazione del veicolo straniero sul territorio nazionale, perciò, è subordinata anche al rispetto delle norme doganali i cui profili applicativi si sovrappongono, in molti casi, con quelli tecnico-giuridici fissati dal CDS. In particolare, le norme doganali possono condizionare, a seconda del casi, la possibilità di circolazione dopo un certo periodo di tempo dall’ingresso e anche limitare, entro questo ambito temporale, la possibilità di conduzione del veicolo.
Per i veicoli immatricolati nell’ambito dell’Unione europea, invece, dove non trovano applicazione dazi doganali, hanno rilevanza unicamente gli aspetti tributari connessi all’acquisto del veicolo . Il principio fissato dall’art. 132 CDS costituisce diretta applicazione dei principi delle Convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito.
Infatti, ammettere alla libera circolazione nel territorio dello Stato un veicolo che non è stato sottoposto a controllo tecnico ed immatricolazione nazionale, come previsto dalle disposizioni generali del CDS, costituisce deroga a tali norme, giustificata dall’esistenza di vincoli di natura pattizia internazionale .
Disciplina della circolazione: aspetti doganali e tributari
La concreta possibilità di circolare con un veicolo immatricolato in un altro Stato sul territorio nazionale deve essere valutata anche in funzione del rispetto delle norme doganali e tributarie. Gli aspetti legati alla disciplina della importazione definitiva o temporanea hanno una particolare rilevanza nel momento della circolazione, soprattutto per quanto concerne i soggetti che possono condurre i veicoli.
Veicoli immatricolati in Stati extra UE
Il problema non si pone per i veicoli stranieri extra UE definitivamente importati in Italia in quanto per questi è previsto l’obbligo del pagamento dei tributi doganali all’atto di entrata in territorio italiano. Questi veicoli, perciò, possono essere condotti liberamente da chiunque.
Per i veicoli immatricolati all’estero e che appartengono a cittadini residenti all’estero (italiani o non) provvisoriamente in Italia per motivi di turismo, studio o lavoro, invece, essendo ad essi consentito circolare in regime di esenzione temporanea dai dazi doganali, si pongono restrizioni particolari sia per la durata del diritto a circolare in regime di temporanea importazione sia, soprattutto, per quanto concerne i soggetti che possono condurli.
I veicoli con targa estera, non appartenenti a Paesi UE, possono essere, infatti, guidati solo da:
• proprietario (intestatario della carta di circolazione),
• congiunti prossimi del proprietario residenti anch’essi stabilmente all’estero,
• persone autorizzate con atto pubblico (es. autisti di imprese estere).
La guida da parte di persone diverse da quelle elencate, o per usi diversi da quelli suddetti, può configurare il reato di contrabbando di autoveicoli (oggi depenalizzato) . Si ritiene tuttavia non sussistente il reato nel caso in cui il veicolo sia usato da persona diversa da quelle elencate per temporanea impossibilità del proprietari.
Veicoli immatricolati in ambito UE
Nel rispetto delle regole tecnicogiuridiche soprarichiamate, i veicoli immatricolati nell’ambito UE sono esenti da dazi doganali e possono essere condotti liberamente in tutto il territorio dell’Unione da qualsiasi persona, sia essa residente o meno nel Paese di immatricolazione .
Per questi veicoli l’unica condizione per la circolazione è l’adempimento degli obblighi IVA se previsti. La Commissione europea ritiene tuttavia che gli Stati membri possano controllare se l’IVA sia stata correttamente pagata al momento dell’immatricolazione straniera o dell’eventuale re-immatricolazione in Italia .
Vanno in ogni caso considerati anche i profili connessi al pagamento della tassa di possesso del veicolo che è dovuta, salvo eccezioni particolari, anche per i veicoli comunitari che stazionano per più di 3 mesi in Italia.
Esterovestizione. Si intende la localizzazione all’estero di un bene che, invece, di fatto, viene utilizzato o svolge attività in Italia. Lo scopo dell’operazione è prevalentemente economico e fiscale perché la localizzazione in altro paese consente di sfruttare regimi fiscali o condizioni economiche più vantaggiose rispetto al paese in cui, in termini effettivi, il bene si trova o l’attività viene svolta.
Un altro fenomeno che si va diffondendo è il rating che consiste nel noleggiare veicoli immatricolati in altri Stati europei per utilizzarli in Italia. In alcuni casi, il veicolo viene acquistato dal proprietario e ceduto, per la gestione e l’immatricolazione, ad una società straniera, che lo immatricola a proprio nome in altro Paese e lo concede in uso allo stesso proprietario.
Anche tali operazioni vengono realizzate con lo scopo di trarre vantaggio dal diverso regime fiscale e, soprattutto, dai più ridotti costi assicurativi che si registrano in altri Paesi europei. I fenomeni indicati non sono necessariamente illeciti.
Infatti, se realizzati nel rispetto delle norme fiscali e tributarie, sono una corretta espressione del principio di libera circolazione dei beni in ambito comunitario e sono da considerare perfettamente leciti anche in Italia. Tuttavia, quando nascondono meccanismi di elusione fiscale o tributaria devono essere considerati illeciti ed essere perseguiti in modo adeguato in base alla legislazione degli Stati membri.
Secondo la Corte di giustizia europea, l’immatricolazione è il corollario naturale all’esercizio dei poteri fiscali. Essa, infatti, agevola i controlli allo Stato membro di immatricolazione e agli altri Stati membri, poiché prova il pagamento delle tasse sugli autoveicoli in tale Stato. Per questo motivo, ogni cittadino deve immatricolare il proprio veicolo nello Stato membro in cui risiede normalmente.
In ogni caso, allo scopo di sgombrare il campo da possibili equivoci, anche ove fosse possibile provare un intento fraudolento della pratica, finalizzato a dissimulare l’effettivo soggetto che sul veicolo esercita i poteri del proprietario, non sarebbe comunque ipotizzabile la violazione dell’art. 94 bis CDS (intestazione fittizia) in quanto la norma trova applicazione unicamente con riferimento ai veicoli immatricolati in Italia.
Veicoli immatricolati all’estero senza radiazione in Italia
Un caso significativo e molto frequente di esterovestizione è costituito dalla circolazione in Italia di un veicolo dotato di immatricolazione estera (per lo più europea) che risulta ancora immatricolato in Italia perché non sono state completate le pratiche di radiazione per definitiva importazione.
In tali casi trovano certamente applicazione le disposizioni dell’art. 100, commi 1 e 12, CDS, perché il veicolo, che risulta ancora immatricolato in Italia, reca targhe diverse da quelle di immatricolazione.
A seconda delle circostanze concrete e dei tempi, possono trovare applicazione anche le sanzioni di cui all’art. 103 CDS, perché le procedure di definitiva esportazione non sono state compiute correttamente. Non sono ipotizzabili, invece, le violazioni degli art. 93 CDS, 132 CDS, 94 CDS ovvero 80 CDS. Non appare rilevante, ai fini dell’applicazione delle norme indicate, che targhe e documenti originali italiani siano o meno ancora in possesso del soggetto intestatario italiano.
Si possono ipotizzare diversi casi:
1) veicolo che risulta ancora immatricolato in Italia viene reimmatricolato all’estero in Paese UE o SEE a nome dello stesso intestatario ancora residente in Italia (probabilmente perché, in realtà, non si è mai mosso) ed utilizzato dallo stesso o da prossimo congiunto. In tal caso il veicolo è fatto circolare in Italia dallo stesso proprietario senza richiedere la radiazione che, peraltro, non sarebbe comunque possibile, visto che il veicolo, in realtà, non è stato effettivamente esportato in modo definitivo. Per tale ragione va esclusa la ricorrenza della violazione dell’art. 103 CDS mentre sono ipotizzabili le violazioni sopraindicate relative alla circolazione in Italia con targa non propria (art. 100, c. 12, CDS) ed i profili correlati sopraindicati;
2) veicolo che ancora risulta immatricolato in Italia e reimmatricolato all’estero in paese UE o SEE a nome di soggetto diverso dal proprietario italiano ma che è utilizzato, di fatto, dallo stesso proprietario italiano ancora residente in Italia. In tal caso il veicolo viene fatto circolare in Italia dallo stesso proprietario che non ha provveduto alla radiazione, come richiesto dall’art. 103 CDS, la cui violazione è concorrente con quella relativa alla circolazione con targa non propria (art. 100, c. 12, CDS);
3) veicolo che risulta ancora immatricolato in Italia viene reimmatricolato all’estero in Paese extra UE o SEE a nome dello stesso proprietario ancora residente in Italia (probabilmente perché, in realtà, non si è mai mosso) e viene utilizzato dallo stesso. Ricorrono le circostanze e le sanzioni illustrate per il corrisponde caso del veicolo immatricolato in Paese UE o extra UE. Non sembrano, invece, ipotizzabili illeciti doganali visto che il veicolo, pur immatricolato in altro Stato, in realtà non è mai stato esportato e, quindi, non può ritenersi importato illecitamente in Italia;
4) veicolo che risulta ancora immatricolato in Italia che viene reimmatricolato all’estero in Paese extra UE o SEE a nome di soggetto diverso dal proprietario italiano e viene utilizzato, di fatto, dallo stesso proprietario italiano ancora residente in Italia. Il veicolo circola con documenti esteri in violazione delle norme sulla radiazione per esportazione le cui violazioni sono, perciò, sempre ricorrenti (art. 103 CDS). Si applicano le altre sanzioni richiamate nel caso corrispondente di veicolo immatricolato in UE o SEE ma potranno essere concorrenti, a seconda delle circostanze, illeciti doganali relativi alla reimportazione temporanea.
Violazioni relative ai profili fiscali: casi in cui è ipotizzabile il reato di contrabbando doganale
Si può ipotizzare il reato di contrabbando doganale quando un veicolo immatricolato in un Paese extra UE e SEE ed importato temporaneamente in Italia, in regime di sospensione del pagamento dei dazi doganali, è condotto in Italia:
• da persona non intestataria del veicolo residente in Italia, senza che a bordo di esso sia presente il proprietario (residente all’estero) o un suo parente entro il terzo grado (anche egli residente all’estero);
• da persona non intestataria residente in Italia munita di delega all’utilizzo da parte del proprietario (residente all’estero) quando è dimostrato l’utilizzo non occasionale o in condizioni d’emergenza e il conducente non può dare prova che il proprietario si trovi all’interno del territorio doganale UE;
• da persona non intestataria residente in Italia quando, pur in presenza di una documentata situazione di emergenza dell’intestatario (che si trova all’interno del territorio doganale UE e che non può guidarlo), l’utilizzo sia protratto per più di 5 giorni;
• da persona residente nell’ambito del territorio doganale UE, senza che a bordo si trovi il proprietario (residente all’estero) o un suo parente entro il terzo grado (residente all’estero);
• da un cittadino extracomunitario, diverso dal proprietario (residente all’estero), non munito di delega che non ha un vincolo di parentela entro il terzo grado con il proprietario;
• da un cittadino extracomunitario, diverso dal proprietario (residente all’estero), non munito di delega senza che a bordo si trovino il proprietario o di un suo parente entro il terzo grado (entrambi residenti all’estero);
• da persona, anche residente all’estero, per effettuare attività commerciali, a titolo oneroso o gratuito, quali, ad esempio, il trasporto di merci oppure il servizio di taxi o di noleggio.
Targhe straniere: come regolarizzare?
Per evitare spiacevoli conseguenze, il modo c’è: immatricolare l’auto estera.
E lo si può fare in due modi:
• presso la Motorizzazione Civile, iscrivendo poi il veicolo al Pra;
• facendo una richiesta allo Sportello Telematico dell’Automobilista (Sta).
Si tratta di procedure entrambe valide sia per veicoli nuovi, che per veicoli usati, ma che differiscono a seconda che la vettura sia di origine Ue o extra- Ue: in quest’ultimo caso, non si può fare richiesta alla Sta.
In caso di auto prodotta in Paese Ue, per immatricolarla presso gli uffici della Motorizzazione civile, occorre:
• valutare l’idoneità del mezzo, esaminando tutti i documenti relativi alle caratteristiche tecniche dell’automobile e agli adempimenti Iva;
• il rilascio della carta di circolazione;
• l’iscrizione al Pra entro 60 giorni dalla consegna della carta di circolazione.
Per farlo serve:
• il certificato di conformità europeo con omologazione italiana, o certificato di conformità europeo accompagnato dalla dichiarazione di immatricolazione prodotta dalla casa costruttrice;
• la dichiarazione di proprietà con firma autenticata (se l’intestatario del veicolo coincide con il proprietario all’estero);
• l’atto di vendita con firma autenticata da un notaio (se l’intestatario del veicolo non coincide con il proprietario all’estero);
• la fotocopia del documento d’identità dell’acquirente;
• il certificato di residenza dell’acquirente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, se la residenza non sia riportata sul documento presentato;
• il modello NP2D compilato (disponibile online);
• la fotocopia della carta di circolazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile;
• se l’acquirente è una persona giuridica (una società di capitali, società di persona, associazione, eccetera) certificato della camera di commercio in bollo, o una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della società che attesti la sede di quest’ultima.
Tutti i documenti dovranno essere in lingua italiana e certificata conforme da un traduttore consolare (ufficiale), a meno che non ci siano accordi bilaterali tra i Paesi coinvolti che non indichino diversamente.
Se il Paese in cui è stata prodotta la vettura è un Paese appartenente al mercato europeo comune (Ue più Liechtenstein, Norvegia e Islanda), è possibile fare richiesta di immatricolazione dell’auto estera direttamente allo Sportello Telematico dell’Automobilista, avendo a disposizione:
• fotocopia del documento d’identità;
• carta di circolazione estera (se il veicolo è usato);
• dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza (qualora il documento d’identità non lo riporti);
• modello NP2C se l’iscrizione al Pra avviene con istanza dell’acquirente;
• modello NP2D nel caso in cui venga redatto l’atto di vendita (con firma del venditore autenticata da un notaio e in bollo);
• dichiarazione di conformità/certificato di conformità europeo con omologazione italiana;
• domanda su modulo TT 2119 compilato e firmato dall’acquirente;
• dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante per confermare la sede della persona giuridica (se l’acquirente è una società di capitali, di persone, un’associazione, ecc…).
Ultima modifica: 30 Agosto 2017