Viaggiare con un neonato i dispositivi antiabbandono

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Ma come si fa a dimenticare un bambino in auto per ore e ore? Tutti ce lo chiediamo ogni qualvolta leggiamo sul giornale notizie drammatiche di neonati lasciati in macchina, purtroppo anche sotto un sole rovente, con conseguenze talvolta letali. Sarebbe sbagliato derubricare simili accadimenti a situazioni limite che vedono coinvolte persone non nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali.

È evidente che lasciare un bebé in automobile e andare al lavoro senza ricordarsene per ore denota l’esistenza di un quadro psicologico-comportamentale non sereno. Ma non è affatto detto che situazioni di grave stress non possano capitare un po’ a tutti. Lo testimonia il numero non trascurabile di casi che si verificano ogni anno in Italia e nel mondo. È da questa considerazione che da qualche anno anche nel nostro Paese è diventato obbligatorio dotarsi di dispositivi antiabbandono dei neonati.

Cosa dice la legge

Dal 2019 è in vigore la legge “Salva bebè” che obbliga i proprietari (conducenti) che trasportano passeggeri di età inferiore ai 4 anni ad installare e utilizzare correttamente apparecchiature di segnalazione.

Nel dettaglio, il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente a ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente. Nel caso in cui rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, deve essere in grado di attirare l’attenzione del conducente attraverso segnali visivi, acustici e percettibili al tatto.

Possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate di allerta.Il dispositivo può essere integrato nel veicolo o nel seggiolino. Nella gran parte dei casi si tratta di apparecchiature indipendenti dal modello di seggiolino.

Ciò che va rispettata rigorosamente invece è l’età del bambino: sotto i 4 anni di età, il segnale antiabbandono è obbligatorio. Rientrano quindi nell’obbligo i seggiolini auto del gruppo 0, ovvero i seggiolini che supportano un peso da 0 a 13 chilogrammi, quelli del gruppo 1 (tra 9 e 18 chilogrammi). Non sono esclusi quelli dei gruppi 2 e 3 (tra 9 e 36 chilogrammi di peso) in quanto essi hanno un range di utilizzo che può arrivare fino ai 12 anni di età.

Per quanto riguarda infine i sediolini destinati a ospitare bimbi “cresciutelli” tra i 15 e i 36 chili di peso, l’utilizzo del dispositivo è obbligatorio solo per i casi nei quali il peso viene raggiunto prima dei 4 anni di età.

Sanzioni

Chi ne fosse trovato sprovvisto incorre nelle sanzioni previste dall’articolo 172 del Codice della Strada con sanzione da 81 a 326 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente. In caso di violazione reiterata per due volte, è prevista la sospensione della patente per 15 giorni.

Ultima modifica: 19 Agosto 2022