Veicolo trasporto disabili: tutte le regole da osservare

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Il trasporto dei soggetti disabili prevede delle soluzioni specifiche e una normativa da seguire. Le regole da seguire sono semplici e pratiche.

Un veicolo adeguato al trasporto di disabili, a seconda della patologia invalidante, deve essere realizzato con accorgimenti particolari che permettano e facilitino l’accesso in abitacolo, il tragitto e l’uscita dall’abitacolo.

Principalmente la nostra attenzione in questa guida sarà concentrata sui soggetti con una patologia che interessa gli arti inferiori, in quanto più particolare come dotazioni da adottare sul veicolo. Patologie a carico degli arti superiori o a carico dell’apparato visivo o uditivo non necessitano di modifiche consistenti al veicolo, ma è in ogni caso necessaria l’assistenza.

La normativa per l’acquisto di un veicolo trasporto disabili

La normativa di riferimento quando si tratta dell’acquisto di un veicolo adatto al trasporto dei disabili è la legge 104, una legge che disciplina in toto tutto quello che è l’argomento e stabilisce in maniera puntuale anche quelle che sono le agevolazioni fiscali a cui si può accedere acquistando un veicolo.

Innanzitutto la legge stabilisce quelli che sono i livelli di invalidità di riferimento e quali sono gli iter da seguire per ottenere la corretta documentazione attestante la propria patologia. A ogni livello (espresso in commi) corrisponde una serie di agevolazioni a cui poter accedere, specie per quello che riguarda l’acquisto di un veicolo nuovo o usato a scopo di mobilità del soggetto disabile. In linea generale si potrebbero riassumere i benefici fiscali in un piccolo elenco:

  • riduzione della percentuale dell’IVA dal 22% ordinario al 4% agevolato (l’IVA è già compresa nel prezzo finale dell’auto, quindi ne viene scorporata la percentuale di riferimento);
  • riduzione del 19% dell‘IRPEF in riferimento all’anno di acquisto dell’auto, tale agevolazione può essere goduta una tantum sulla dichiarazione successiva o ammortizzata in 4 anni;
  • esenzione dal pagamento della tassa di proprietà, in sostanza dal bollo;
  • agevolazione del 19% su quelli che sono i costi per l’adeguamento dell’auto con determinati e necessari dispositivi.

Come usufruire delle esenzioni per l’acquisto

La fruizione delle agevolazioni spettanti per legge avviene in maniera diretta in sede di acquisto dell’auto, sarà la concessionaria stessa a concludere un contratto specifico con cliente riassumendo in fattura tutte quelle che sono le agevolazioni di cui si è parlato.

Rimane ovviamente in obbligo all’acquirente la presentazione di adeguata e dettagliata documentazione che attesti il diritto a ottenere le agevolazioni fiscali (ovviamente per quello che riguarda l’IVA e l’agevolazione sui costi dei dispositivi accessori).

L’esenzione dal pagamento del bollo avviene in maniera automatica una volta che l’auto è stata immatricolata e registrata regolarmente al PRA. Per quello che riguarda l’IRPEF, un buon CAF o un consulente che si occupa di dichiarazioni del reddito saprà occuparsi del documento.

Ma esistono dei limiti quando si tratta di acquistare un’auto? La risposta in questo caso è: si e no.

Si: perché il costo limite dell’auto acquistata non può superare la cifra di 18.075,99 euro in totale; l’eventuale parte di costo eccedente tale cifra è considerata fuori dalle agevolazioni.

No: perché non esistono limiti per quello che riguarda marca, modello o cilindrata dell’auto. L’auto può anche essere acquistata da un parente, con la clausola che il mezzo stesso serva quasi esclusivamente a fornire mobilità al soggetto disabile. In tali casi occorre una documentazione ulteriore specifica in sede di acquisto.

Come prenotare il contrassegno disabili

Il contrassegno disabili è molto importante per diversi scopi. Innanzitutto da la possibilità di accedere ai numerosi parcheggi riservati presso i luoghi di maggiore interesse, come cinema, teatri e centri commerciali; tali parcheggi si trovano il più vicino possibile agli ingressi.

Ma oltre a questa funzione il contrassegno dà la possibilità di poter ottenere uno spazio di sosta davanti alla propria residenza, uno spazio personale e riservato in cui il divieto di sosta è esteso ad ogni altra vettura.

Ma andiamo con ordine, vediamo come richiedere il contrassegno per disabili. La richiesta va fatta al proprio comune di residenza presentando la corretta documentazione a corredo; l’ufficio comunale stesso provvederà al rilascio del contrassegno in un massimo di 30 giorni.

Il contrassegno viene rilasciato in due ‘versioni’, una mobile, stampata su cartoncino da poter utilizzare anche su altre automobili quando il soggetto disabile viene trasportato e una fissa, un adesivo riflettente che deve essere obbligatoriamente attaccato al parabrezza in maniera ben visibile sull’auto intestata al disabile o al parente che è autorizzato all’accompagnamento.

Una volta in possesso del contrassegno, sempre presso l’ufficio comunale preposto, si può fare richiesta per ottenere un delimitato luogo di sosta per l’auto davanti casa. Anche in questo caso occorrono un massimo di 30 giorni; presentando la documentazione richiesta, un perito farà un sopralluogo stabilendo in una relazione dove deve essere delimitata la zona di sosta.

Una squadra di operai comunali autorizzata provvederà a delimitare gli spazi con delle visibili linee gialle e affiggerà un cartello recante il segnale di divieto di sosta, il numero dell’autorizzazione comunale e la targa del solo veicolo autorizzato alla sosta.

L’obbligo dell’accompagnatore per il trasporto disabili

In merito alla questione può generarsi un po’ di confusione tra la figura del conducente del mezzo che trasporta disabili e la figura dell’accompagnatore.

Il conducente del mezzo per disabili ha degli obblighi che sono immediatamente riferibili allo stato del suo mezzo. Poniamo un esempio: un autista di un pulmino scolastico che trasporta soggetti disabili. In questo caso il mezzo deve essere dotato di tutti i dispositivi necessari per permettere l’accesso al mezzo, il trasporto e l’uscita dal mezzo ai soggetti con patologie disabilitanti.

Ma quando si rende necessaria la figura dell’accompagnatore? Quando il soggetto disabile soffre di una patologia che va oltre ad esempio un deficit dei soli arti inferiori. Patologie gravi che coinvolgono buona parte del corpo prevedono la figura dell’accompagnatore (che deve assistere in maniera attiva) durante il trasporto dei soggetti.

Tornando un attimo al mezzo e al suo adeguamento, una questione particolare riguarda il fatto che i mezzi devono essere dotati di poggiatesta, come i sedili tradizionali e devono essere dotati di sistemi di ancoraggio omologati che vadano a riprodurre i sistemi di sicurezza dell’auto attivi come le cinture di sicurezza.

Nei casi meno gravi viene contemplata l’ipotesi di far sedere il soggetto sui sedili dell’auto.

 

 

Ultima modifica: 20 Ottobre 2017