Come trasportare i bambini in moto: la normativa

E’ bellissimo andare in moto o in scooter con nostro figlio o il nostro nipotino. Un piacere indimenticabile per il piccolo, ma anche per noi nel vederli così felici. Attenzione però a non lasciarci prendere dall’euforia. Portare con noi un bimbo in moto è un atto di grande responsabilità. Oltretutto, esistono leggi rigorose in materia che sanciscono obblighi da rispettare per non incorrere in pesanti sanzioni, fino al ritiro del patentino o del mezzo. Vediamo dunque cosa prevede la normativa per trasportare i bambini in moto.

Il Codice della strada e le ultime innovazioni

Capita frequentemente, purtroppo, di vedere i piccoli passeggeri trasportati in modo decisamente poco opportuno. Bambini in piedi davanti al conducente o seduti in punta di sellino, comportamenti assolutamente da evitare e vietatissimi. Va detto che fino a qualche tempo fa il trasporto dei bambini sui motocicli non era sottoposto a una regolamentazione specifica. Vigeva soltanto la generica prescrizione a far viaggiare il piccolo seduto in maniera corretta, appoggiando i piedi alle pedane.

Un po’ poco per voler disciplinare una materia così delicata come la sicurezza di minori a bordo di un mezzo senza protezioni esterne. Il buon senso del conducente è assolutamente necessario ma non sufficiente. Si venivano così a creare soluzioni variegate e fantasiose, spesso non efficaci. Per porre un argine a questo clima di deregulation sostanziale, da pochi anni ha introdotto alcune disposizioni più specifiche che hanno integrato la normativa in vigore costituita dall’articolo 170 del Codice della strada. La normativa vieta innanzitutto il trasporto dei minori di età inferiore ai 5 anni su motocicli e ciclomotori. La violazione comporta una sanzione fino a 660 euro.

Per i bambini sopra i 5 anni, poi, viene chiarito che la loro corporatura deve essere tale da garantire che il piccolo passeggero sia “seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo”, come recita il comma 3 dell’articolo 179. E’ evidente comunque come anche la regola più stringente e ben scritta non può esaurire la questione. Fondamentali sono le dotazioni di sicurezza previste dalla legge e l’applicazione di ogni misura possa prevenire i possibili rischi.

Il casco, ovviamente, è all’apice di ogni misura di sicurezza. In commercio se ne trovano di varie misure e tipologie, e le appendici interne in gommapiuma vanno a perfezionare la funzionalità protettiva. La regola base è che il casco deve calzare alla perfezione. Per cui, se anche la misura più piccola dovesse essere ancora “ballerina” non esitate ad aggiungere spessori interni così da creare un “guanto” protettivo intorno alla testa del piccolo motociclista. Inoltre è auspicabile che il bambino indossi anche un abbigliamento rinforzato che lo protegga da eventuali abrasioni in caso di caduta. 

Ultima modifica: 2 Agosto 2021