Le targhe di prova sono soggette a una regolamentazione specifica che ne disciplina il rilascio e l’utilizzo, nonché ad una serie di obblighi assicurativi per il veicolo che le utilizza. Ne sono equipaggiate quelle autovetture e quei motocicli che si trovano a circolare in strada per motivi come esibizioni pubbliche, test tecnici su strada, collaudi, oppure per cause riconducibili a necessità  di vendita o allestimento. Dal 2001 è in vigore il modello unico di targa di prova, con validità tanto sulle autovetture quanto su motocicli e sulle macchine impiegate in agricoltura o nei cantieri.
A rilasciare l’autorizzazione, tramite la motorizzazione, è il ministero dei trasporti: è valida per un anno e deve obbligatoriamente essere presente a bordo dell’autovettura, sulla quale deve viaggiare la persona che ha ottenuto l’autorizzazione (o in alternativa un’altra persona in possesso di apposita delega).
Non tutti però sono abilitati ad avanzare la richiesta della targa di prova. Lo possono fare gli stabilimenti in cui si producono veicoli  e rimorchi, i concessionari e i rivenditori di auto e moto, gli enti o organizzazioni che si occupino di test sulle automobili, le officine meccaniche e le società operanti nel trapasso di auto non ancora immatricolate.
La richiesta deve essere presentata presso l’ufficio della Motorizzazione civile di competenza allegando: un modulo TT2119, un documento che certifichi lo svolgimento dell’attività , l’attestato di pagamento delle somme dovute.
L’utilizzo della targa di prova non esonera dal pagamento della tassa automobilistica né dalla necessità di copertura assicurativa. È necessario infatti stipulare l’RCA per la responsabilità civile verso terzi. In caso di mancato rispetto delle norme, sono previste sanzioni che arrivano sino a 335 euro.
Secondo un recente parere del ministero dell’Interno possono viaggiare sulle strade senza essere in possesso di assicurazione solo i veicoli con targa di prova che non siano ancora stati immatricolati e non dispongano ancora di carta di circolazione. Nel caso in cui l’immatricolazione sia avvenuta, però, anche i titolari di autofficine e i rivenditori hanno l’obbligo di far circolare il veicolo con copertura assicurativa.
Non solo. Anche nel caso in cui circoli provvisto di targa di prova il veicolo non è esentato dall’obbligo di revisione. Un veicolo che non sia in regola con la revisione non può dunque circolare in nessun caso, nemmeno esibendo una targa di prova.
Infine, qualora la targa di prova venga smarrita o sia oggetto di furto, occorre sporgere regolare denuncia alla Polizia entro 48 ore, prima di richiederne un successivo rilascio.
Ultima modifica: 10 Agosto 2018