Targa di prova, la normativa vigente

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La targa di prova è una targa provvisoria che viene normalmente utilizzata da quei veicoli che si trovino a circolare in strada per necessità particolari, come ad esempio i collaudi su strada, i test o anche in caso di esibizioni e di trasferimenti. La regolamentazione in merito di targhe d prova è disciplinata dall’articolo 1dell’apposita legislazione, mentre la messa in strada dei veicoli è regolamentata dal Ministero dei Trasporti e dagli uffici della motorizzazione provinciale.

Targa di prova, la normativa vigente 

La targa di prova non può essere richiesta esattamente da tutti, ci sono dei criteri ai quali attenersi. A poter richiedere e ottenere la targa provvisoria sono: i produttori di mezzi a motore e di traini, i concessionari e gli agenti di vendita, chi si occupa di sperimentazioni sui veicoli, sia che si tratti di un ente pubblico che privato, chiunque possieda o lavori in un’officina di riparazione e trasformazione, le aziende che producono pneumatici, i carrozzieri, chi realizza sistemi per veicoli che prevedano l’aggiornamento della carta di circolazione, le aziende che prendono in carico il trasferimento su strada dei veicoli non ancora immatricolati. Secondo la normativa in merito alle targhe di prova, una volta richiesta, viene rilasciata un’autorizzazione che è nominale ed è valida per un solo veicolo.

Ciò significa che tale documento deve essere presente a bordo e che, nonostante il fatto che a bordo del veicolo che porta la targa provvisoria, possono salire eventuali passeggeri, è necessario che sia sempre presente l’intestatario del permesso. In particolare, le persone che possono salire su un’auto munita di targa temporanea sono solamente eventuali dipendenti, oppure, nel caso in cui si tratti di una macchina nuova, possono hanno il permesso di essere a bordo anche gli eventuali compratori.

Sanzioni

Nel caso in cui i requisiti non siano rispettati, come ad esempio l’auto venga utilizzata per uno scopo diverso da quanto dichiarato nella richiesta, o a bordo non ci sia il richiedente del permesso, il responsabile andrà incontro al pagamento di sanzioni che, secondo l’articolo 98 del codice stradale, vanno dagli 84 ai 335 euro. Qualora invece un’auto circoli nel periodo di prova sprovvista di targa provvisoria, a regolarne le sanzioni, interviene l’articolo numero 100 con multe che vanno dai 25 ai 99 euro. Per ottenere il permesso provvisorio, oltre a dover rispondere ai requisiti stabiliti, è necessario seguire un determinato iter burocratico e presentare la richiesta presso gli sportelli della motorizzazione.

Ultima modifica: 11 Dicembre 2019