Per l’ordinamento italiano, se si è alla guida in stato d’ebbrezza è un reato e la relativa fattispecie è disciplinata e inflitta dagli artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada. Competente a giudicare e ad applicare le sanzioni è il Tribunale penale, in composizione monocratica. Si tratta di un’alterazione psichica e fisica dopo aver assunto alcol. Chi è in stato di ebrietà non possiede prontezza di riflessi, capacità di attenzione ed è in preda ad uno stato confusionale di alterazione della realtà, in altri termini è inidoneo alla guida.
Stato d’ebbrezza: art. 187
Non rientra nella guida in stato di ubriachezza, l’alterazione psicofisica in seguito all’assunzione di altre sostanze come medicinali o stupefacenti. Quest’ultima fattispecie di reato è sanzionata autonomamente dall’articolo 187 del Codice della Strada.
Per essere assoggettati a sanzione, bisogna guidare un veicolo in stato di ubriachezza.
Vediamo qual è il tasso alcolemico fissato per legge
L’ordinamento italiano, ai fini della sanzionabilità del guidare in stato d’ebbrezza, ha determinato che il valore di alcolemia debba passare il valore di 0,5 g/l , a riguardo esistono e sono consultabili apposite tabelle.
Per accertare l’aver superato il tasso alcolemico, la legge prevede come esame, l’analisi del sangue. Altrimenti, l’immediatezza del fermo da parte da parte della pattuglia stradale. Infatti, gli agenti andranno a sottoporre il conducente ad un esame strumentale, svolto con l’etilometro.
L’etilometro è detto in gergo “palloncino” e il soggetto sottoposto ad accertamento è tenuto a espirare all’imbocco dello strumento. Così facendo, viene misurata la quantità di alcol nel sangue con la percentuale di alcol nell’aria espirata. L’accertamento con l’etilometro viene ripetuto due volte, ogni cinque minuti.
Cosa ha riconosciuto la giurisprudenza?
La giurisprudenza ha riconosciuto, in dati casi, la legittimità di un accertamento immediato della condizione di ebrietà del conducente di un veicolo tramite la valutazione di uno o più indici sintomatici:
- Irascibilità del conducente;
- Stato confusionale o l’incapacità di camminare;
- Coordinare i movimenti.
Le sanzioni del reato di “guida in stato d’ebbrezza”
Le sanzioni penali e amministrative per guida in stato d’ebbrezza cambiano secondo il tasso di alcolemia accertato. A prescindere dal livello, ma è prevista una perdita di dieci punti dalla patente.
Nello specifico, in caso di guida con tasso alcolemico:
- Compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, sono previste la sanzione amministrativa da euro 544 a euro 2.174 e la sospensione della patente da tre mesi a sei;
- Con valore di alcolemia compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, è prevista una sanzione sia penale sia amministrativa: un’ammenda da € 800,00 a 3.200,00, l’arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente da sei mesi a un anno;
- Per finire, se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l, la sanzione, sia penale sia amministrativa, consiste nell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, nell’arresto da sei mesi a un anno, nella sospensione della patente da uno a due anni, viene applicato anche il sequestro preventivo del veicolo che può trasformarsi in confisca.
Sospensione della patente
Se il proprietario dell’auto è diverso dal conducente, la durata di sospensione della patente viene raddoppiata ma non si applicano provvedimenti del sequestro e della confisca del mezzo. In caso di recidiva biennale è prevista la revoca della patente.
È importante sapere che l’arresto può essere sempre sostituito dai lavori socialmente utili che estinguono del tutto il reato di guida in stato di ebrietà e salvo che non si sia provocato un sinistro stradale. Se i lavori socialmente utili vengono svolti con esito positivo, la sospensione della patente sarà revocata.
Se il conducente di un veicolo si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest, la legge prevede che venga sanzionato come se si trovasse alla guida con un livello di alcolemia più alto e, quindi, dovrà pagare un’ammenda da € 1.500,00 a 6.000,00. Inoltre, l’arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente da sei mesi a due anni con la confisca del veicolo, se di proprietà.
Tutto questo, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.
Sanzioni più aspre per alcune categorie
I conducenti di età inferiore ai 21 anni, non possono guidare dopo aver assunto alcol o alimenti che lo contengono, neanche in modica quantità. Oppure, lo stesso vale per chi possiede la patente da meno di tre anni o se si tratta di conducenti professionali.
Per queste categorie di persone, la guida con tasso di alcolemia:
- Compreso tra 0 e 0,5 g/l implica un’ammenda da euro 164 a euro 663 e la decurtazione di cinque punti sulla patente;
- Guidare con un valore compreso tra a 0,5 e 0,8 g/l comporta una sanzione aumentata di 1/3 rispetto a quella ordinaria;
- Mentre se si guida con un tasso tra 0,8 e 1,5 g/l o superiore a 1,5 g/l si subisce un aumento delle sanzioni ordinarie da 1/3 alla metà.
In caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la revoca della patente, ma solo per i conducenti di autobus, autoarticolati, autosnodati, nonché di veicoli per il trasporto di persone il cui numero di sedili, escluso quello del conducente, è superiore a otto o veicoli destinati al trasporto merci con una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.
Per le altre categorie, la revoca si ha solo in caso di recidiva nel corso dei tre anni.
Minorenne alla guida in stato d’ebbrezza
Il minorenne con un indice alcolemico maggiore di zero, può prendere la patente di guida solo dopo aver compiuto diciannove o ventuno anni, a seconda che il tasso di alcolemia accertato sia inferiore o superiore a 0,5 g/l.
Se il conducente in stato di ubriachezza provoca un sinistro stradale, le pene sono raddoppiate con il fermo amministrativo del mezzo per 180 giorni.
Invece, la patente viene revocata a coloro che causano un incidente guidando con un livello alcolemico superiore a 1,5 g/l . Lo stato d’ebbrezza costituisce un’attenuante dell’omicidio colposo, se dall’incidente deriva la morte di terzi.
Ultima modifica: 29 Gennaio 2020