Quello del soccorso stradale è un tema molto dibattuto in Italia, soprattutto nell’ultimo periodo. Per la legge, l’omissione di soccorso è una ipotesi generale di reato, che può trovare applicazione anche al di fuori del contesto della circolazione degli autoveicoli.

Se per esempio ci si imbatte in una persona a terra che non riesce rialzarsi o che sia stata aggredita e giaccia al suolo priva di sensi, abbiamo l’obbligo giuridico di fermarci, prestargli il soccorso che possiamo secondo le nostre conoscenze e capacità e allertare l’autorità. Stessa cosa, secondo l’articolo 593 del codice penale, se ci imbattiamo in un bambino minore di 10 anni che vaghi per strada senza un adulto che lo accompagni.

L’articolo 593 del codice penale

L’art. 593 c.p. considera due diverse ipotesi: l‘omissione di soccorso si configura in primo luogo nel caso in cui non si dà avviso immediato all’autorità di aver trovato «abbandonato o smarrito» un minore che sembri più piccolo di dieci anni o un’altra persona che non appaia in grado di badare a sé stessa.

In secondo luogo l’omissione può materializzarsi quando non si presta assistenza o non si dà avviso all’autorità di essersi imbattuti in un corpo umano che appaia privo di sensi, ovvero una persona ferita o che abbia comunque bisogno di aiuto.

Il soccorso stradale nel Codice della Strada

Quanto all’omissione di soccorso stradale, che è il caso che qui ci interessa, il Codice della strada regola l’ipotesi all’art. 189: esso disciplina a quale comportamento debbano attenersi gli utenti della strada (quindi non solo chi è alla guida di veicoli, ma anche i passanti: tipico il caso del pedone che attraversa fuori dalle strisce causando così un sinistro) in caso di incidente.

L’obbligo fondamentale è fermarsi. Se poi dallo scontro sono derivate lesioni fisiche, l’inosservanza degli obblighi presenti all’articolo 189 sul soccorso stradale comporta la perseguibilità penale.

Il vecchio Codice della Strada imponeva determinati obblighi al conducente, nel caso avesse investito una persona. L’art. 189 del nuovo Codice, invece, si indirizza, come abbiamo già detto, a tutti gli utenti della strada, ogni qual volta l’incidente sia comunque collegabile alla loro condotta.

In altri termini: possono incorrere nel reato di omissione di soccorso innanzi tutto il guidatore del mezzo coinvolto in un incidente stradale in cui qualcuno abbia patito danni alla persona (se ci sono soltanto danni alle cose, c’è solo una punizione di tipo amministrativo) e in secondo luogo tutti gli altri “utenti della strada”, ogni volta che un loro comportamento abbia dato origine a un sinistro con feriti.

Dal punto di vista penale, l’art. 189 impone da un lato di fermarsi comunque, dall’altro di offrire l’assistenza necessaria alle persone ferite. Se in ipotesi un automobilista investe un pedone e poi se ne va, senza fermarsi, contravviene a tutte e due le disposizioni.

Ultima modifica: 3 Ottobre 2018