Sinistro stradale: i risarcimenti danno previsti

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Un attimo di distrazione quando si è alla guida è sufficiente per creare danni, spesso importanti, alle volte anche irreparabili. E quando si è vittime della distrazione altrui, le domande che subito balzano alla mente dopo un sinistro stradale sono essenzialmente due: chi risarcisce il danno e come?

Ci sono, purtroppo, danni come la morte di un congiunto, che per quanto possano essere risarciti economicamente, non saranno mai “riparati”. E’ possibile comunque attraverso le procedure adeguate, ottenere che chi abbia sbagliato, sia pure per una disattenzione, venga inchiodato alle proprie responsabilità.

In caso di incidenti più lievi è sempre più opportuno mettere da parte l’animosità, che pure viene naturale quando si subisce un danno, per arrivare a una rapida e giusta definizione del sinistro. Come vedremo infatti i tempi possono non essere brevi e le procedure per ottenere il giusto indennizzo possono anche complicarsi.

Se nell’incidente subito, i danni causati sono di una entità importante, sia per le cose, sia per le persone, meglio farsi assistere da un legale, che saprà valutare la strada migliore per concludere la pratica. Ci sono però delle cose da sapere che possono aiutare chiunque ad avere un giusto atteggiamento durante tutta la fase della trattative per la definizione del sinistro stradale.

La denuncia del sinistro stradale

Il primo passo da compiere riguarda la denuncia: può essere sufficiente la compilazione del Modulo CAI o modulo blu. La constatazione amichevole rende infatti tutti i passaggi più semplici e l’indennizzo da parte della compagnia assicurativa più rapido. Ma il modulo CAI potrebbe non bastare quando ci sono di mezzo persone ferite o decedute, quando non c’è accordo tra le parti. E allora è meglio chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

La denuncia del sinistro stradale deve avvenire quanto prima, attraverso anche una raccomandata o una PEC, oltre che con il Modulo CAI se possibile. In ogni caso nella denuncia devono essere indicati correttamente

  • le generalità delle persone alla guida dei veicoli coinvolti e dei proprietari, se diversi dai conducenti;
  • i dati dei veicoli, riportati nella Carta di Circolazione;
  • i dati delle polizze assicurative;
  • una descrizione dell’incidente con l’indicazione esatta del luogo e della data;
  • l’indicazione di eventuali testimoni e di eventuali feriti con documentazione medica;
  • l’indicazione del danno. Tutto questo è semplificato schematicamente in un Modulo CAI.

La denuncia va presentata alla propria assicurazione che è obbligata alla liquidazione del danno per conto della compagnia assicuratrice del veicolo che ha causato il sinistro. Per quanto attiene ai danni ai mezzi, l’assicurazione chiederà una perizia per la stima corretta. Ricevuta la perizia, l’assicurazione formulerà una proposta di risarcimento, che se accettata si tramuterà entro 15 giorni in liquidazione.

Sinistro stradale con feriti

Quando si verifichino lesioni a persone, la procedura si complica un po’, e soprattutto possono allungarsi i tempi per il risarcimento, per via della necessità di stabilire l’entità del danno fisico, che potrebbe avere ripercussioni anche in seguito sulla vita del danneggiato.

Assieme a tutta la documentazione e i dati necessari normalmente, in caso di sinistro stradale con feriti bisognerà comunicare anche le lesioni personali subite, con una certificazione medica. A guarigione avvenuta, il danneggiato trasmetterà un certificato medico. La compagnia assicuratrice tenuta al risarcimento nominerà un perito medico legale per stabilire l’entità delle conseguenze fisiche sulla vittima.

Esistono dei parametri e delle tabelle specifici per la valutazione del danno e per quantificarne il risarcimento, ma occorrono anche altre indicazioni che riguardano lo stato patrimoniale, l’attività lavorativa e la posizione di assicurazione sociale del danneggiato per stimare anche i danni materiali, che attengono al periodo di riposo forzato dal lavoro e dunque il mancato guadagno in caso di attività autonoma, o il risarcimento al datore di lavoro per aver sostenuto le spese di permesso per malattia di un dipendente.

Anche in questo caso la compagnia assicuratrice formula una proposta che può essere accettata o rifiutata dal danneggiato. In caso di accoglimento, la compagnia liquida nel termine dei 15 giorni canonici la somma pattuita. In caso contrario si avvia un contenzioso civile che avrà tempi ben diversi e sicuramente più lunghi.

Quando la proposta risarcitoria non viene accolta

Prima di adire il tribunale civile è infatti necessario procedere a un tentativo di negoziazione assistita, dove un esperto proverà a conciliare le parti mediando tra richiesta e offerta. Se il tentativo non dovesse andare a buon fine bisogna rivolgersi al giudice e sostenere un processo civile con i suoi tempi e le sue liturgie.

Uno dei motivi più frequenti perché si verifica il ricorso al giudice riguarda il mancato accordo sui diversi tipi di danni subiti, la cui stima non sempre è facilmente riscontrabile. Se per i danni ai veicoli la stima di un perito può essere sufficiente, non è così per quanto attiene ai danni patrimoniale, ai danni non patrimoniali.

In questa seconda categoria rientrano il danno biologico e il danno morale, che necessitano di dimostrazioni e riscontri che spesso per la natura stessa del danno, possono essere oggetto di contestazioni. Il danno patrimoniale consiste oltre che nelle lesioni subite dal veicolo, anche nel danneggiamento di altri oggetti a cause dell’incidente, come per esempio occhiali, smartphone o qualunque altra cosa fosse nel veicolo o indosso al conducente e che a causa dell’impatto abbia perso la propria funzionalità in maniera temporanea o permanente.

E’ danno patrimoniale anche il mancato guadagno dovuto alla temporanea incapacità a lavorare o le spese mediche sostenute. E a meno di prese di posizione ostinate da parte della compagnia assicurativa, si tratta di danni facilmente quantificabili in maniera oggettiva.

I danni non patrimoniali

Le cose si complicano per i danni non patrimoniali. Il danno biologico, che è rappresentato dalle lesioni subite che protraggono i loro effetti anche a guarigione avvenuta. Una grave frattura alle gambe, per esempio, può guarire e consentire al danneggiato di riprendere a camminare, ma la zoppia potrebbe causare, a lungo andare, problemi di postura con conseguenze anche su altre parti del corpo.

Il danno morale è invece caratterizzato dalle alterazioni psicologiche che possono provocare le lesioni subite. La perdita di un arto per esempio può portare il danneggiato in un grave stato depressivo.

Per il danno biologico si può fare riferimento a tabelle che valutino l’inabilità temporanea o permanente. Per il danno morale è necessario dimostrare oggettivamente e rigorosamente che si siano verificate conseguenze di carattere psicologico.

Ultima modifica: 30 Novembre 2018