Acquistare un’auto di importazione può avere i suoi vantaggi economici, anche se la procedura per trasferire il veicolo in Italia e renderlo perfettamente conforme alla normativa nostrana non è semplicissimo. Una volta registrato in Italia però si pongono altri problemi per circolare legalmente senza incorrere in sanzioni. E uno di questi è sicuramente la revisione cui sono soggetti tutti i veicoli ciclicamente.
Le differenze tra auto italiane e auto di importazione
E’ vero che il veicolo, una volta iscritto al PRA diventa a tutti gli effetti un veicolo italiano sottoposto alle stesse norme. C’è però da verificare, soprattutto in caso di auto acquistata usata, se c’è una coincidenza tra i tempi italiani e stranieri per quel che riguarda appunto la revisione ufficiale. Il veicolo importato potrebbe essere stato già sottoposto alle verifiche certificate nel paese. Bisogna quindi rendere compatibili con la normativa italiana le attestazioni rilasciata all’estero. E la procedura varia a seconda della provenienza della vettura.
Si seguono strade un po’ diverse a seconda che si tratti di un’auto di importazione proveniente da paesi dell’Unione Europea o che provengano da nazioni extra UE. Nel caso si tratti di veicoli di categoria M1 e, cioè, di auto destinate al trasporto di persone con un massimo di 9 posti omologati immatricolati all’estero e poi nazionalizzati in Italia, si applicano le stesse regole adottate per i veicoli italiani. E’ necessario, quindi, provvedere a revisionare l’auto a quattro anni dalla prima volta in cui la vettura è stata iscritta nei registri italiani e successivamente ogni due anni.
In ogni caso, quando il veicolo viene re-immatricolato in Italia dopo essere stato importato già immatricolato in uno stato europeo, la Motorizzazione Civile annota sul libretto di circolazione italiana la dicitura “Da revisionare entro” e segue una data. E’ necessario, quindi, attenersi a quella prescrizione se non si vuole incorrere in sanzioni. Se, diversamente, il veicolo arrivato in Italia e re immatricolato è stato già sottoposto a una revisione nel paese di provenienza, la data dell’ultima revisione verrà riportata nella carta di circolazione italiana e varrà per calcolare la data di verifica cui sottoporre il veicolo in Italia.
L’ultima condizione nella quale ci si può trovare, nel caso in cui si importi un’auto dall’estero, riguarda i veicoli che dovevano essere sottoposti a revisione nel paese di provenienza ma non hanno effettuato la procedura.
Cosa prevede la legge italiana
Arrivati in Italia, in questo caso necessariamente trasportati con rimorchio, saranno sottoposti a “Visita e Prova”, come prescrive l’articolo 75 del Codice della Strada. Si tratta di un collaudo completo e meticoloso e varrà come revisione da annotare sul libretto di circolazione italiana, per calcolare poi le successive scadenze di revisione.
Non è, comunque, possibile presentare una istanza di collaudo alla Direzione dei Trasporti Terrestri per veicoli con targa estera e, allo stesso modo, gli uffici italiano non possono trascrivere sulla carta di circolazione l’esito di revisioni effettuate all’estero su vetture con targa italiana. Anche se la normativa degli Stati che rientrano nell’Unione Europea va sempre più uniformandosi, non è ancora riconosciuta una omogeneità normativa tale da consentire di superare anche questi passaggi.
Per i veicoli iscritti nei registri di uno stato extra Unione Europea e re-immatricolati in Italia la legge è un po’ più stringente. Valgono infatti le indicazioni temporali della revisione periodica, ogni due anni, e della revisione annuale, in base alla destinazione d’uso. Per essere immatricolati in Italia questi veicoli devono essere sottoposti a “Visita e prova” presso gli uffici della Direzione dei Trasporti Terresti provinciale. Questa procedura vale anche come prima revisione da annotare sulla carta di circolazione italiana, utile a stabilire quando sarà necessaria la successiva revisione da poter compiere poi anche in una qualsiasi officina autorizzata.
Quello che non cambia rispetto alle procedure fissate per i veicoli italiani, sono i dati che andranno inseriti nel certificato di revisione e i controlli ai quali il mezzo sarà sottoposto. Nessuna differenza neppure per i costi che bisognerà sostenere.
Cosa annotare nel certificato di revisione
In particolare, nel nuovo certificato di revisione saranno riportati come dati indispensabili il numero di identificazione del veicolo; la targa con il simbolo dello Stato di immatricolazione; il luogo e la data del collaudo; la lettura del tachimetro al momento del controllo; la categoria del veicolo; se presenti le carenze individuate con il relativo livello di gravità; l’esito del controllo tecnico; la data del controllo tecnico seguente o la data di scadenza del certificato di revisione; il nominativo di chi ha effettuato tutte le verifiche, con la firma o le generalità complete dell’ispettore autore del controllo.
Anche per quel che riguarda le verifiche tecniche, che per un’auto di importazione dovranno essere svolte presso le officine della Direzione dei Trasporti Terrestri della provincia di residenza, gli elementi da controllare saranno essenzialmente relativi all’impianto frenante, ovvero su freno a mano, freno di servizio, freni, pasticche e dischi; sullo sterzo per quel che attiene ai cuscinetti, al fissaggio, allo stato meccanico; ai vetri, specchietti e tergicristalli; all’impianto elettrico per i proiettori, le luci e gli indicatori; al telaio con la carrozzeria, le portiere, le serrature e il serbatoio.
Saranno verificati anche i livelli di inquinamento acustico e ambientale, con un controllo accurato dei gas di scarico che, se nella norma, consentiranno di avere anche il Bollino Blu. Anche il funzionamento del clacson e delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori passeranno al veglio dei tecnici che provvederanno anche a identificare il veicolo attraverso il numero di telaio e di targa.
Come presentare la domanda
Indipendentemente dalla condizione del veicolo importato e, quindi, re immatricolato, sarà necessario presentare una istanza alla Motorizzazione Civile attraverso un modello prestampato che gli stessi uffici mettono a disposizione, o che può essere scaricato dal sito.
Si tratta del modello TT2100. Occorre allegare, al modulo compilato in ogni sua parte, la ricevuta del pagamento di 45 euro su conto corrente postale 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri e, infine, prenotare con anticipo sulla scadenza il collaudo e prova della vettura, presentando agli uffici provinciali la documentazione del veicolo.
Ultima modifica: 16 Novembre 2018