Quali sono le dimensioni strisce pedonali

Sono le classiche “zebre” urbane; le strisce pedonali rappresentano uno dei segnali stradali più riconosciuti e riconoscibili previsti dalla legge, permettono ai pedoni di poter passare un incrocio garantendo una visibilità che la legge sanziona in caso di mancato rispetto.

La normativa prevede che i veicoli sono obbligati a fermarsi (o rallentare) e dare precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce ed il mancato rispetto di questo obbligo comporta delle conseguenze. Oltre alla sanzione pecuniaria, che varia a seconda del luogo, il Codice Della Strada parla di ben 8 punti tolti dalla patente in caso di mancato rispetto della precedenza in prossimità di attraversamenti pedonali, ossia le strisce in senso stretto.

La legge è chiara anche in merito alle “misure” vere e proprie, sia per quanto riguarda le strisce disegnate sull’asfalto sia per quanto riguarda le misure prossimali. Vediamole nello specifico.

Misure standard delle strisce pedonali

Esiste per legge una larghezza standard per quello che riguarda la singola striscia pedonale che corrisponde a 50 cm. La stessa misura vale per l’intervallo tra una striscia e l’altra. Misura variabile ha, invece, la lunghezza delle strisce stesse, che vanno dai 2,50 mt. a livello urbano e 4,00 mt. in altri luoghi. Stabilita anche in maniera precisa è la misura della prossimità, ossia i veicoli devono fermarsi per dare precedenza ai pedoni almeno 5,00 mt. prima delle strisce.

Come abbiamo visto l’omessa precedenza comporta delle conseguenze, che non tollerano per legge nessuna eccezione, anche nel caso in cui le strisce sono poste immediatamente dopo una svolta, l’imperativo categorico è la precedenza assoluta del pedone sulle strisce pedonali.

Cosa succede nel malaugurato caso in cui un pedone venga investito sulle strisce? La legge stabilisce una responsabilità presunta da parte del conducente del veicolo, quindi dovrà essere quest’ultimo a asservire all’onere di presentare delle attenuanti in sua difesa. Una delle contestazioni che i conducenti presentano a loro discolpa è ad esempio la comparsa improvvisa del pedone sull’attraversamento, che la legge stabilisce come possibile causa di discolpa ma che risulta nello specifico di difficile dimostrazione. Nonostante questo le cause legali avviate a tale scopo sono numerose con esiti differenti a seconda dei casi. Quello che è certo è che se viene emessa una sentenza a favore del pedone investito, il conducente dovrà risarcire una serie notevole di danni che non sono solo fisici, ma anche morali ed economici.

In ogni caso la legge richiama il buon senso del pedone quando attraversa una strada sulle strisce apposite.

 

Ultima modifica: 10 Maggio 2017