Prescrizione del fermo amministrativo: come funziona

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Procedimento istituito nell’ormai lontano 1973, il fermo amministrativo dell’auto, ancora oggi, pende come una scure sulla testa di milioni di automobilisti. Può avvenire quando un contribuente, per ragioni di qualsiasi tipo, non versa (anche per una semplice dimenticanza) delle somme dovute nei confronti di un’Amministrazione (Stato, Regione, Provincia, Comune di residenza) o di un Ente competente (INPS, Agenzia delle Entrate) ed il creditore decide di rivalersi sul debitore bloccandogli l’automobile.

Fermo amministrativo dell’auto: le modalità

 

Il fermo amministrativo può scattare, su decisione autonoma dell’Ente creditore, dopo apposito preavviso ed almeno 60 giorni dopo il ricevimento della cartella esattoriale notificata da Equitalia. Se l’automobile viene sottoposta a fermo amministrativo, non potrà circolare ed essere cancellata dal Pubblico Registro Automobilistico (Pra) al fine, eventuale, di demolirla o esportarla. E’ consentita la vendita del veicolo informando comunque il potenziale acquirente su eventuali fermi.

Come può essere contestato il fermo?

 

Il fermo può essere contestato in tre modi: se non viene ricevuta la cartella esattoriale, dal Giudice di Pace del luogo dove sono state commesse le infrazioni e, infine, qualora si sostenga di non ricordare di aver ricevuto alcuna notifica di cartelle e/o verbali e, pertanto, si chieda contestualmente una verifica della regolarità del procedimento. Si può richiedere la cancellazione del fermo amministrativo dell’auto dopo aver saldato il debito e presentato al Pra la documentazione necessaria ad avviare le pratiche.

Fermo amministrativo in prescrizione: cosa c’è da sapere

 

E’ possibile, però, che la proceduta di fermo cada in prescrizione. Per esempio, per sopravvenuta decadenza del diritto di riscossione da parte di Equitalia: succede quando una cartella di pagamento non viene notificata entro due anni da quando il verbale è esecutivo. In tal caso, la così chiamata “pretesa creditoria” è considerata inesigibile. Qualora il veicolo sia stato sottoposto a fermo amministrativo per il mancato pagamento del Bollo Auto, la prescrizione del fermo sopraggiunge nel caso in cui il Bollo Auto non sia più considerato esigibile, ovvero quando passano tre anni da quello successivo alla data di scadenza del suo pagamento ed Equitalia notifica la cartella esattoriale oltre questi termini.

Bollo Auto, prescrizione dopo tre anni: l’esempio

 

Se, per esempio, il Bollo Auto va pagato nel gennaio 2017, i tre anni decorrerebbero dal 2018 e questo importo cadrà in prescrizione a partire dal 2020: nel caso in cui Equitalia chieda il versamento dopo il 31 dicembre 2019, non andrebbe pagato poiché in prescrizione. Automaticamente, la prescrizione del Bollo Auto può essere considerata prova dell’illegittimità del fermo dell’auto alla Commissione Tributaria della provincia di residenza entro 60 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale.

Ultima modifica: 31 Marzo 2017