Tutto quello che dovete sapere sull’acquisizione delle patenti speciali: cosa sono, documentazione, limitazioni e agevolazioni sull’acquisto auto.
Le patenti speciali sono riservate a disabili in grado di condurre un mezzo di trasporto. Per ottenerla, il diretto interessato si dovrà sottoporre a una serie di esami presso la Commissione Medica Locale di appartenenza. Se valutato idoneo, il soggetto potrà effettuare la prova di guida su un mezzo adatto alle proprie esigenze. Poi si passerà all’esame. Le patenti speciali hanno validità quinquennale, anche se in alcuni casi il tempo viene diminuito. Il disabile con patente ha il diritto di beneficiare di importanti agevolazioni che consistono nella detrazione dall’imposta dovuta sul reddito (IRPEF), pari al 19% sull’acquisto del veicolo. L’agevolazione compete una sola volta e per un solo veicolo nel corso di un quadriennio. Inoltre, deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
Cosa sono patenti speciali
La patente speciale di guida attesta l’idoneità del conducente disabile a condurre un’autovettura modificata secondo le proprie esigenze. Il conducente disabile può conseguire la patente A, B, C o D a secondo del tipo di vettura modificata. Nello specifico:
- La A speciale permette di guidare motocicli, tricicli e quadricicli a motore
- La B speciale consente di guidare tutte le automobili che non superano i 35 quintali di peso e gli 8 posti a sedere, escluso il conducente.
- La C speciale viene rilasciata per condurre tutti i veicoli il cui peso a pieno carico non superi i 115 quintali.
- La D speciale permette di guidare tutti i veicoli con un massimo di 16 posti a sedere, escluso il conducente.
Come acquisirle, documenti
Per ottenere il riconoscimento di idoneità, il disabile deve sottoporsi ad una visita presso l’apposita Commissione Medica Locale (ne è presente almeno una per ogni provincia). Alla prenotazione della visita si deve presentare un certificato medico redatto su un apposito modulo compilato e un documento di riconoscimento. Durante il controllo di accertamento il disabile può presentare ulteriore documentazione clinica e farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. Nel caso in cui la Commissione abbia qualche dubbio circa l’idoneità del soggetto, si procederà ad una prova pratica di guida su un veicolo “adattato in relazione alle particolari esigenze”. Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale vale 90 giorni. Sul certificato di idoneità vengono specificati quali dispositivi il disabile deve applicare sulla propria vettura: saranno gli stessi del foglio rosa e della patente di guida.
Dopo aver ottenuto il riconoscimento di idoneità e il foglio rosa, il disabile può preparare gli esami teorici e pratici. Durante l’esame pratico, l’ingegnere della Motorizzazione Civile deve confermare gli adattamenti previsti o aggiungerne altri. Le patenti speciali, segnalano gli adattamenti definitivi che il disabile dovrà attivare sulla propria vettura. Il collaudo dei mezzi adattati viene effettuato dalla Motorizzazione Civile presso le officine che hanno curato l’allestimento del mezzo. La durata della patente speciale è di 5 anni anche se spesso questo tempo viene diminuito. La Commissione Medica Provinciale deve essere contattata almeno 90 giorni prima della scadenza della patente. Alla richiesta di appuntamento per la visita di idoneità deve essere allegato il certificato medico redatto su apposito modulo e una copia della patente in possesso.
Limitazioni
Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste (Iva, bollo auto e ai fini Irpef) anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile. A condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali. Per essere ritenuto “a carico” del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro. Ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili. Superando il tetto è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, intestare i documenti di spesa al disabile (non al familiare).
Nel caso in cui più disabili siano fiscalmente a carico di una persona, la stessa può fruire dei benefici previsti. Sempre nel corso del quadriennio può procedere all’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.
Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo e dalla minorazione di tipo motorio di cui il disabile (anche se trasportato) è affetto. La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato di invalidità. Il documento deve essere rilasciato dalla Commissione medica presso la ASL o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate. Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.
Agevolazioni acquisto auto
Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
- non vedenti e sordomuti;
- disabili con handicap, psichico o mentale, titolari dell’indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Le agevolazioni consistono in una detrazione dall’imposta che è dovuta sul reddito (IRPEF) pari al 19% del prezzo del veicolo. Materialmente la detrazione andrà operata indicando nel rigo “E4” del Modello 730 le spese che sono state sostenute per l’acquisto dei mezzi citati. La detrazione compete una sola volta (per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Si può fruire dell’intera detrazione il primo anno. In alternativa, si può scegliere di ripartirla in quattro quote annuali di pari importo.
Come scegliere auto
Nella scelta dell’auto per disabili, l’importante è sapere che la detrazione viene riconosciuta per l’acquisto di:
- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap;
- autoveicoli, non adattati, per il trasporto dei non vedenti e dei sordi;
- veicoli, anche non adattati, utilizzati per il trasporto di soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o soggetti affetti da pluriamputazione.
Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite anche ai seguenti veicoli:
- motocarrozzette;
- autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;
- autocaravan (solo per la detrazione Irpef del 19%).
Ultima modifica: 20 Luglio 2017