Modulo CAI: differenza con il modulo CID

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Ha avuto una vita lunga e soltanto nel 2007 è andato in pensione per essere sostituito da una nuova formula. Eppure in molti utilizzano ancora la dicitura Modulo CID anche se è stata rimpiazzata, almeno formalmente, dal modulo CAI.

Il CID, ossia la Convenzione di Indennizzo Diretto, nasce nel 1978 come sistema per garantire il ristoro delle conseguenze sia fisiche che materiali riportate in un incidente stradale in modo rapido e semplificato dal proprio agente assicuratore.

Negli anni sono state necessarie alcune modifiche alla disciplina che regolava l’utilizzo del CID. La più importante interviene nel 2004, quando viene stabilito che l’importo massimo da versare alle persone per danni fisici o per oggetti trasportati non può superare il 15mila euro per ciascuna delle persone ferite.

Nel 2007 l’accordo siglato tra i vari istituti assicurativi attivi su tutto il territorio italiano, dopo 29 anni, viene rimpiazzato dalla CARD. Questo è l’acronimo per definire la nuova Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto. E’ così che il CID cede il passo al modulo CAI, ossia il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente. Nella sostanza, per il consumatore non cambia nulla, almeno per quanto concerne la compilazione dell’altresì detto modulo blu.

Modulo CAI: le differenze dal CID

La forma del CID e del CAI è sostanzialmente identica, sia per quanto relativo alla modalità di inserimento dei dati, sia per l’iter da seguire nella presentazione alla compagnia assicurativa. Un passaggio, quello dal CID al CAI, del quale pare non si sia accorto quasi nessuno, se non qualche automobilista particolarmente attento.

La differenza sta in una diversa dicitura, per gli appassionati di “giuridichese”, volta a sottolineare che quando non c’è un sostanziale accordo sulle modalità dell’incidente, le parti interessate si assumono le responsabilità di tutto ciò che è collegato al sinistro. In altre parole, è utile come atto di denuncia quando non si trovi un punto d’incontro tra i conducenti coinvolti nel sinistro e il ricorso a un contenzioso civile, se non ricorrano gli estremi per un giudizio penale.

Con il CAI è cambiato anche il processo di accertamento e stima del danno. Il CID prevedeva che il perito incaricato di visionare i veicoli danneggiati fosse indicato dalla compagnia che, si presumeva, essere tenuta al ristoro. Con il CAI la procedura è ancora più semplificata. Sarà il proprio agente ad affidare a un esperto la valutazione del danno entro un massimo di dieci giorni dalla presentazione del Modulo Blu. La compagnia dovrà saldare la somma convenuta entro trenta giorni.

Ultima modifica: 17 Ottobre 2018