Incidenti all’estero: cosa fare e a chi rivolgersi

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Estate, vacanze e lunghi viaggi, magari all’estero e in auto o in camper. Non importa se i chilometri sono tanti, basta scegliere i compagni di avventura giusti, meglio se disposti ad alternarsi nella guida; avere un’auto efficiente e con i documenti in regola. E la vacanza può filare senza problemi. Ma se capitano degli incidenti all’estero, per colpa o per disgrazia, è bene sapere che oltre al viaggio rovinato, le conseguenze, a meno di ripercussioni fisiche, possono rivelarsi piuttosto sgradevoli se non si adottano alcuni accorgimenti prima di lasciare l’Italia.

Conseguenze degli incidenti all’estero

Il ristoro del danno da parte della propria compagnia assicurativa non è infatti previsto nel caso in cui l’incidente si sia verificato all’estero. Non tutti sanno che la cosiddetta procedura di indennizzo diretto applicata in Italia non è valida, se in uno stato diverso dal nostro subiamo o provochiamo un incidente. La RCA in Italia prevede infatti che i danni arrecati a persone, a cose o a se stessi vengano rimborsati direttamente dalla propria compagnia. E’ comunque obbligatorio avere la copertura di una polizza italiana anche se si decide di viaggiare oltre confine, ma l’iter burocratico da seguire in caso di incidente è piuttosto diverso da quello al quale si è abituati. L’ideale sarebbe farsi assistere da un legale specializzato negli indennizzi, ma è sicuramente una strada costosa e se non si hanno risorse a disposizione, meglio armarsi di pazienza e districarsi nel labirinto. Proviamo a spiegare quali passi compiere per riuscire nell’intento.

A chi rivolgersi

La prima cosa da fare è segnalare il sinistro all’UCI, Ufficio Centrale Italiano che opera a sua volta all’interno di un altro organismo, il sistema della Carta Verde. La segnalazione all’Uci è necessaria per ottenere il ristoro dei danni arrecati al proprio mezzo da veicoli esteri. L’Ente riceve l’istanza di risarcimento, corredata dalla denuncia del sinistro formulata da chi era alla guida al momento dell’incidente, e liquida la somma stimata a titolo di indennizzo di danni a cose e persone.

Per alcuni paesi è poi indispensabile la Carta Verde, che altro non è che una polizza di assicurazione a livello internazionale, richiesta per l’ingresso e la circolazione in una nazione estera dove sia necessaria la RCA. Il rilascio della Carta Verde è di competenza dell’Uffico Nazionale di Assicurazione in Italia. Si può ottenere anche attraverso il proprio istituto assicurativo, che può sbrigare la pratica per conto del cliente. Gli stati esteri che la richiedono tassativamente sono Iran, Macedonia, Albania, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Russia, Israele, Montenegro, Marocco, Moldavia, Turchia, Tunisia, Ucraina.

Nel caso in cui si entri con il proprio veicolo in uno di questi paesi non dispondendo della Carta Verde, è necessario acquistare una polizza assicurativa temporanea che offra copertura per danni arrecati a persone e cose con la propria auto. La sottoscrizione deve essere fatta alla frontiera. La circolazione senza questa documentazione non è consentita e si può incorrere, a seconda della normativa adottata da ogni Paese, in sanzioni anche pesanti. Non sempre la procedura per ottenere quanto dovuto è la stessa in ogni situazione. Ci sono passaggi diversi da compiere. La richiesta di risarcimento va indirizzata alla Consap, Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, nel caso in cui l’incidente si sia verificato in uno Stato che richiede la Carta Verde, o nei paesi dello Spazio Economico Europeo. La Consap, che è subentrata alla vecchia Isvap acquisendone il Centro di Informazione Italiano con l’archivio delle coperture assicurative per la responsabilità civile auto degli stati esteri, si attiva poi per identificare l’istituto assicurativo estero che garantisce il veicolo estero coinvolto e il soggetto tenuto a erogare l’importo riconosciuto per i danni causati a persone o cose. Dal momento della notifica da parte di Consap, l’istituto assicurativo estero deve onorare l’impegno entro 90 giorni.

I casi più spinosi

E questo è il caso in cui tutto è in regola e le procedure non subiscono intoppi o complicazioni. Ma esistono altri casi in cui la soddisfazione del danno subito è molto più difficile e le procedure più articolate. Può capitare infatti che il mezzo coinvolto nell’incidente non sia stato identificato e non sia possibile rintracciarlo. Addirittura il mezzo potrebbe non essere assicurato. E in questa ipotesi l’Ufficio Centrale Italiano non ha alcuna competenza. Non resta che rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della strada e al Servizio Organismo di Indennizzo, che ha sede a Roma.

Può presentarsi anche il caso in cui l’incidente avvenga con un mezzo che non sia registrato in uno dei Paesi che aderiscono al Sistema Carta Verde o in Svizzera. Bisogna quindi inoltrare la domanda di indennizzo all’istituto assicurativo che garantisce il veicolo estero o, in mancanza di questo, direttamente al proprietario. Sono situazioni più complesse, dove se manca l’accordo tra le parti, l’iter per ottenere il riconoscimento e il ristoro di quanto subito può essere lunghissimo. Meglio confrontare il proprio caso con l’UCI, che potrà fornire indicazioni utili e, se dovuto, anche il supporto necessario.

I Camper sono più a rischio

Secondo le statistiche della Consap, le istanze arrivano nella maggior parte dei casi da camperisti. I Camper sono infatti i veicoli che registrano il maggior numero di incidenti all’estero. Viene infine da chiedersi fino a quanto si può ottenere di risarcimento in caso di incidente all’estero. Anche su questo tema le risposte non sono univoche e dipende dalla situazione, spesso dallo stato in cui è avvenuto il sinistro. Generalmente nei paesi che aderiscono al Sistema Carta Verde i massimali sono gli stessi per tutti e sono assicurati dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Gli importi riconosciuti per i danni subiti da cose o persone possono arrivare fino a 5 milioni di euro per ogni persona coinvolta, e a un milione di euro in caso di danni a vetture e non solo.

L’assistenza sanitaria

Le procedure descritte non riguardano, per quanto attiene agli incidenti gravi, l’assistenza sanitaria, che è comunque riconosciuta e rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale italiano. I risarcimenti riguardano i danni biologici che vengono stimati in un secondo momento dai periti assicurativi attraverso visite e documentazioni sanitarie.

Ultima modifica: 27 Agosto 2018