Incidente, come comportarsi correttamente

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L’incidente stradale è qualcosa che nessuno si augura di dover mai affrontare, ma nel caso in cui si verifichi, è bene sapere esattamente come comportarsi, soprattutto in ambito di richiesta risarcitoria di eventuali danni, per far valere adeguatamente i propri diritti.

Dopo un incidente, la prima cosa da fare, è verificare che non ci siano feriti e che non sia necessario chiamare soccorsi e vigili, (soprattutto se non c’è certezza della colpa). Il secondo passaggio è quello di denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa col modello CAI o CID.

La richiesta di risarcimento

Con la procedura di indennizzo diretto, colui che è stato danneggiato e ha ragione in tutto o in parte, farà richiesta di risarcimento danni direttamente alla propria compagnia assicurativa che si rifarà su quella del conducente del veicolo che ha causato l’incidente. I conducenti non dovranno aver riportato lesioni fisiche gravi, cioè sopra i 9 punti di invalidità.

Le compagnie coinvolte nell’indennizzo diretto, devono aderire alla convezione C.A.R.D.: sul sito dell’IVASS è presente l’elenco delle compagnie estere per la RC Auto che aderiscono a questa convenzione.

Procedura ordinaria

Consiste nel chiedere il risarcimento alla compagnia del responsabile del sinistro. La procedura viene applicata quando lo scontro ha coinvolto più di due veicoli o si sono riportati danni fisici gravi. I terzi trasportati invece vengono risarciti sempre alla compagnia che assicura il veicolo su cui viaggiavano.

Nella denuncia, vanno indicati eventuali testimoni presenti sul luogo dell’incidente nella denuncia di sinistro o al primo atto formale verso la compagnia (anche con soli danni a cose). Se i testimoni non vengono indicati subito, la compagnia li richiede con una raccomandata a/r entro 60 giorni dalla denuncia.

Modi e tempi per il risarcimento

Bisogna distinguere tra:

  1. Danni provocati al mezzo;
  2. Danni provocati alla persona.

L’assicurazione entro 30 giorni dalla denuncia, formula un’offerta di risarcimento per i danni provocati al mezzo e agli oggetti trasportati, ma entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente devono aver firmato il Modulo blu ovvero il CID. In caso contrario (se uno dei due non firma) i giorni per formulare un’offerta diventano 60. Nel caso di danni fisici alla persona, il tempo per fare l’offerta di risarcimento è invece di 90 giorni.

Calcolo risarcimento e liquidazione danno

Per i danni materiali al veicolo, si valutano le spese sostenute per la sua riparazione. Se il valore del danno è antieconomico, il titolare verrà risarcito nel limite dell’importo assicurato. Se, per esempio, il valore commerciale dell’auto è di 4000 euro e per la riparazione fossero necessari 5000 euro, l’importo massimo che verrà risarcito sarà pari a 4000 euro.

Il perito fiduciario dell’assicurazione, per verificare e quantificare il danno, esaminerà tutte le conseguenze subite dal veicolo nell’incidente, redigerà una perizia e indicherà l’importo da risarcire. Per quantificare la somma del risarcimento dei danni occorreranno le fatture emesse per la riparazione del danno ma anche il preventivo che era stato fatto dal carrozziere di fiducia. Infineè bene sapere che se ci si reca in un’officina convenzionata con l’assicurazione non ci saranno problemi di stima sui danni e loro liquidazione.

Risarcimento danni alla persona 

Il risarcimento dei danni fisici invece, è sempre associato al danno biologico – sia di natura temporanea che di natura permanente – valutabile esclusivamente dal medico legale. Il medico fiduciario dell’Assicurazione prenderà in esame la documentazione sanitaria e, naturalmente, dopo aver accuratamente visitato il soggetto che ha riportato un danno fisico, determinerà la percentuale di danno permanente oltre che la durata della malattia.

Per calcolare la percentuale del danno permanente e il relativo periodo di malattia, il medico legale si servirà di alcune tabelle dedicate, contenenti il punteggio, espresso in percentuale, che corrisponde ad ogni tipo di lesione.

Nello specifico, il calcolo del danno biologico viene effettuato secondo questi due fattori:

  • la percentuale del danno biologico (più è alta e maggiore sarà il risarcimento)
  • l’età del soggetto (più è alta, minore sarà il risarcimento)

Il danno biologico può essere distinto in:

  • Inabilità temporanea (abbreviata I.T.). Perdita temporanea – quindi limitata nel tempo e non definitiva come l’invalidità permanente – in modo totale o parziale, della capacità dell’assicurato ad attendere alle sue occupazioni. Il tutto, naturalmente, deve essere certificato da un medico. Se il soggetto leso non fosse in grado di compiere alcuna attività, l’inabilità temporanea sarà considerata totale (abbreviata I.T.T.). Se il danno, invece, dovesse incidere in maniera limitata, si avrà una inabilità temporanea parziale (abbreviata I.T.P.). L’IT non entra nel calcolo della liquidazione, se nel frattempo il danneggiato ha regolarmente percepito le retribuzioni.
  • Invalidità permanente (abbreviata I.P.). Si verifica in caso di menomazioni fisiche tali da comprometterne il resto della vita del soggetto danneggiato. L’invalidità permanente si misura in percentuale da 1% al 100%: per un colpo di frusta, ad esempio, la percentuale di invalidità permanente va dallo 0 al 2% mentre il 100% equivale ad uno stato vegetativo. Le micro lesioni permanenti (sotto i 9 punti percentuali), sono risarcibili solo se sono diagnosticabili con accertamento clinico strumentale oppure visivamente, come, per esempio, le cicatrici. È quindi consigliabile eseguire gli esami necessari che possano evidenziare il danno subìto e conservarne gli esiti, per essere sicuri di ottenere il risarcimento.

Una volta fatta la denuncia di sinistro, la richiesta di risarcimento danni e ricevuta l’offerta, si dovrà accettare la somma proposta dalla compagnia di assicurazione e incassare il denaro, così la procedura verrà chiusa.

Se non si è soddisfatti dell’offerta, si potrà decidere di accettarla con riserva. Come? In questi casi si parla di “accettazione a titolo di acconto per maggior danno”: l’assicurato tiene la somma proposta a titolo di accontoincassando l’assegno per poi rilanciare una nuova proposta all’assicurazione.

Se la compagnia non dovesse rispondere, non resterà che tentare una procedura di conciliazione e poi ricorrere al giudice. Le strade sono due: se il valore della lite è entro i 15.000 euro si potrà fare la conciliazione paritetica tra ANIA e associazioni di consumatori, altrimenti ci sarà la negoziazione assistita (che non ha limiti di importo ed è obbligatoria se si vuole andare in giudizio).

Ultima modifica: 23 Agosto 2021