Nel nostro ordinamento giuridico il giudice di pace è un magistrato onorario (ovvero non di carriera) al quale vengono affidate tutte le controversie, sia civili che penali, che il legislatore ritiene di minore importanza, sia per materia che per valore economico. Vediamo in caso di furto auto quali sono le competenze del giudice di pace.
Attribuzioni nel civile
Per quanto concerne la sua competenza per valore, nel campo civilistico le attribuzioni del giudice di pace sono per solito limitate a cause il cui valore pecuniario non eccede un dato ammontare stabilito dalla legge.
Il giudice di pace, in particolare, ha il compito di occuparsi delle controversie relative a beni mobili il cui valore non ecceda i 5000 euro, a meno che la legge non le affidi esplicitamente a un altro organo giurisdizionale.
Va detto che il limite di 5000 euro ascende al quadruplo se si tratta di controversie che abbiano per oggetto il risarcimento di danni causati dalla circolazione di autoveicoli o imbarcazioni.
Quanto alla competenza per materia, sempre nel campo del civile, ci sono settori in cui la giurisdizione spetta al giudice di pace in via esclusiva, a prescindere dal valore. Per esempio quando si tratta di cause relative al rispetto delle distanze nella piantumazione di alberi o siepi oppure nel caso delle controversie condominiali.
Attribuzioni nel penale
Ma veniamo al campo penale. Dal 2001 al giudice di pace sono state affidate anche funzioni nel rito penale. Va peraltro avvertito che se pronuncia condanna il gdp non può disporre la reclusione, ma può applicare solamente sanzioni in denaro.
In generale, la meta del processo penale avanti al giudice di pace è la conciliazione tra imputato e persona offesa.
Tra i reati per i quali è prevista la giurisdizione del gdp ci sono: le percosse; le lesioni personali punibili a querela; gli infortuni sul lavoro; il furto punibile su iniziativa della parte offesa. Quest’ultima è la fattispecie che ci interessa, con riferimento in particolare al furto d’auto.
Tenendo conto del combinato disposto degli articoli 625 e 626 del codice penale, è da ritenere che l’unica fattispecie di furto d’auto che possa ricadere sotto la giurisdizione del gdp sia quella del furto commesso per fare un uso momentaneo del veicolo, e che la sottrazione, poi, debba essere seguita dalla immediata restituzione del mezzo.
Va precisato che l’articolo 626 stabilisce che le sue norme non debbano applicarsi quando il fatto è commesso con “violenza sulle cose”. È pertanto da concludere che se, per esempio, il colpevole sfonda il finestrino della macchina per impossessarsene, in tal caso siamo di fronte ad una ipotesi di furto procedibile d’ufficio e quindi sottratto alla competenza del giudice di pace. Per il furto a querela dell’offeso è prevista la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a duecentosei euro.
Ultima modifica: 14 Gennaio 2019