Si tratta di un provvedimento emesso dalla Pubblica Amministrazione (o anche Enti come L’inps , l’Inail, l’Agenzia delle Entrate etc…), per riscuotere e recuperare in via esecutiva, i crediti derivanti da multe non pagate, sanzioni, tasse. Il fermo amministrativo auto può essere utilizzato anche in forma di sanzione accessoria per alcune violazioni al Codice della Strada e, in questo caso, consiste nel divieto di utilizzare il mezzo fino all’avvenuto pagamento del fermo.
Fermo amministrativo auto: ecco i divieti
Il fermo amministrativo è dunque una forma di riscossione forzosa, legislativamente introdotta dal D.P.R. n. 602/1973, che impedisce al legittimo proprietario di servirsi dell’auto finché non sarà estinto il credito vantato dall’Ente. Nel caso di pagamento, verrà cancellato il fermo.
Secondo i divieti del fermo amministrativo, l’auto:
- Non può circolare, in caso contrario si rischia una sanzione amministrativa compresa tra 776 euro e 3.111 euro, nonché la confisca del mezzo, cioè il passaggio definitivo in proprietà allo Stato;
- Non può essere radiata dal PRA, né esportata o rottamata;
- Deve essere custodita in un luogo non soggetto a pubblico passaggio come garage o cortile privato.
Invece, è possibile venderla e, anche per il nuovo conducente, varranno gli stessi limiti e divieti. Qualora il debito non venga saldato è previsto il pignoramento dell’auto da parte del concessionario alla riscossione, che può venderlo per soddisfarsi sul ricavato.
Funzionamento del fermo amministrativo
Il provvedimento viene normalmente comunicato dall’agente della riscossione (per esempio Equitalia), con la notifica di una cartella esattoriale in cui è indicato il credito maturato dall’Ente creditore. Il debitore deve pagare entro 60 giorni liberi dalla notifica o in alternativa, chiedere una rateizzazione o un’interruzione o un annullamento del debito.
In mancanza l’agente riscossore attiva la procedura di recupero forzoso. Per i debiti fino a 1.000 euro, Equitalia non da corso all’ esecuzione, se non è stata inviata, con posta ordinaria, una comunicazione di riepilogo del debito dal cui invio devono trascorrere 120 giorni. Si ricordi poi, che in ogni caso, al debitore deve essere comunicato il preavviso prima dell’esecuzione del fermo amministrativo e della sua iscrizione al PRA. Il preavviso deve contenere:
- Tipo e origine del debito;
- Importo dovuto;
- Anno in cui è maturato;
- Numero identificativo della cartella esattoriale con data della notifica.
Dal momento in cui si riceve il preavviso, decorrono ulteriori 30 giorni per pagare, rateizzare, sospendere o far annullare il debito, altrimenti il fermo verrà iscritto. Senza la notifica del preavviso, il “fermo” non è valido.
Preavviso e adempimenti successivi
Estinguere il debito, se dovuto, è il modo principale per evitare l’iscrizione del fermo amministrativo. Si può chiedere anche una rateizzazione dell’importo e, tale richiesta, blocca anche ogni eventuale azione esecutiva. Tuttavia, il piano di pagamento deve essere rispettato.
Se il fermo è stato già iscritto, basta pagare la prima rata e sarà possibile chiedere all’agente per la riscossione, la sospensione del fermo, il PRA la annoterà sul registro.
La sospensione è sempre accordata in caso di veicolo-bene strumentale o di proprietà di un disabile. Il debitore può chiedere all’agente riscossore (che la inoltrerà all’Ente creditore), la sospensione del pagamento, se ha contestato il debito o la cartella esattoriale.
Fermo amministrativo e Codice della Strada
Il fermo amministrativo dell’auto, consegue automaticamente, in quanto sanzione accessoria, alla sospensione della patente, a meno che il veicolo non appartenga ad una persona diversa dal conducente ed ignara dell’accaduto (così stabilisce l’art. 214 c.d.s.). L’auto può essere affidata ad agenti di custodia o al proprietario, che ha l’obbligo di custodirlo in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
La circolazione con il mezzo sottoposto a fermo è sanzionabile e configura violazione degli obblighi di custodia, con conseguenze penali per il custode. Per la verifica del fermo, chiunque può richiedere una semplice visura della targa del veicolo al PRA, presso una Direzione territoriale o delegazione ACI, ma anche online o tramite un’agenzia per pratiche auto.
Quando si acquista un’auto usata, si può richiedere una visura per numero di targa, per vedere se l’auto è stata colpita da fermo amministrativo. Se esiste, l’acquirente, per riavere la disponibilità dell’auto può invitare il debitore-venditore a saldare il debito o chiedere l’annullamento dell’atto di vendita.
La cancellazione del fermo amministrativo
Il debitore deve pagare quanto dovuto all’Ente creditore e poi deve presentare all’ACI territoriale che gestisce il PRA, tutta una serie di documenti: revoca del fermo da parte del concessionario, certificato di proprietà dell’auto, il modello NP-3, copia di un valido documento di identità.
È prevista un’imposta di bollo da € 32 ad € 48. In questo modo, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato il nuovo Certificato di Proprietà Digitale.
Nel caso di errore nella disposizione e iscrizione del fermo, è l’ente riscossore ad espletare la procedura di cancellazione presso il PRA.
Fermo amministrativo e bollo auto
Se un’auto è sottoposta a fermo amministrativo, il bollo non è da pagare per via della temporanea perdita del possesso del mezzo (circolare del Ministero delle Finanze n2/2003). Sono possibili eccezioni a questa regola da regione a regione.
Fermo amministrativo auto e assicurazione RCA
Generalmente, le compagnie assicurative possono rifiutarsi, per contratto, di pagare i danni causati da un’auto circolante, se sottoposta a fermo amministrativo. A meno che il proprietario custodisca l’auto e non sappia della sua circolazione: in caso di furto, ad esempio.
Fermo amministrativo di auto cointestata
Per la giurisprudenza, il fermo amministrativo non può essere legittimamente iscritto su un’auto (o altro mezzo) se appartiene a più persone di cui una sola sia debitrice. Questa regola è valida se la cointestazione dell’auto esiste da sempre: le donazioni e le cointestazioni successive al sorgere del debito possono infatti essere revocate, perché poste in essere per eludere il provvedimento di fermo amministrativo.
Il ricorso di impugnazione contro il fermo amministrativo
Il debito è per oneri fiscali (tasse, sanzioni per il mancato pagamento di tasse, ecc.), competenza è delle Commissioni Tributarie Provinciali.
Per il mancato pagamento di contributi e sanzioni diverse, la competenza è del giudice ordinario a seconda del valore:
- Giudice di Pace (per importi esigui);
- Oppure, il Tribunale.
Ultima modifica: 14 Febbraio 2020