Divieto di sosta e multa: cosa sapere

88077 0
88077 0

Il nuovo Codice della strada ha aggiornato le violazioni e aumentato alcune sanzioni che puniscono non solo l’imprudenza ma anche le cattive abitudini

 

Divieto di sosta e fermata

L’articolo 158 del nuovo Codice della strada descrive ben 21 divieti di sosta e fermata sanzionabili, tra i quali citiamo quelli più noti: sui passi carrabili, sui marciapiedi, sulle strisce pedonali, in seconda fila, a ridosso di cassonetti, in prossimità di incroci e semafori, sui parcheggi per disabili, in spazi riservati a mezzi pubblici, sulle ciclo-vie, negli spazi per rifornimenti di impianti elettrici, e molto altro ancora.
Si intende per “divieto di sosta” il cattivo costume di lasciare l’auto chiusa in una delle condizioni sopra citate, in cui il conducente si concede la libertà di far trascorrere tutto il tempo che vuole pur sapendo che può incorrere nel “rischio multa”.

Divieto di fermata

Tutt’altra cosa è il “divieto di fermata”: la prescrizione indica il divieto, seppur temporaneo, di arresto del veicolo – anche se solo per far scendere un passeggero! – e con il conducente a bordo: solo in casi di forza maggiore (traffico, passaggio di ambulanza in corsa, semaforo rosso) il divieto è sospeso.
In entrambi i casi – divieto di sosta e di fermata – è prevista una specifica cartellonistica che indica i luoghi del divieto, riconoscibile dalla forma circolare (segnali di prescrizione) con lo sfondo blu e due barre incrociate color rosso al centro (fermata) o una sola barra diagonale rossa (sosta). Si precisa che il divieto di sosta non preclude la possibilità di fermata, mentre il divieto di fermata include anche quello di sosta.

Divieto di sosta temporanea

Il divieto di sosta temporanea è un tipo di divieto che incorre quando viene precisato il periodo entro cui è vietata la sosta del veicolo. I casi sono diversi e riguardano la disponibilità delle strade entro certi periodi o orari, e proviamo ad elencarli:

• il passaggio del servizio di pulizia delle strade in alcuni giorni della settimana e in orari prestabiliti
• lavori di potatura degli alberi e di giardinaggio che implicano la disponibilità temporanea di porzioni di strada altrimenti accessibile alla sosta
• lavori di rifacimento della segnaletica stradale
eventi e manifestazioni che richiedono la disponibilità delle strade per il passaggio di veicoli autorizzati e per la sicurezza (polizia, vigili del fuoco, ambulanze, ecc.)
• la necessità di riservare il parcheggio ad auto e mezzi di trasporto di fornitori per il carico e scarico di merci entro un orario giornaliero prestabilito
• la presenza di lavori in corso che prevede la disponibilità delle strade per le attività di uomini e mezzi
• divieto di sosta stabilito solo entro un certo orario.

Parcheggio in divieto di sosta e rischio multa

Cosa succede se si violano tutti i divieti e si incorre nella tanto detestata multa? Vediamo cosa prevede il Codice della strada e quali sono le sanzioni previste. Innanzitutto citiamo un articolo relativo alle disposizioni generali – art. 195, comma 3 – per cui “La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall‘ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo, di ogni entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. […]”.

Questo serve a comprendere meglio il perché dell’aumento delle sanzioni che avviene immancabilmente allo scattare del periodo citato, e con replicata sorpresa di tutti i conduttori di veicoli, pubblici e privati.

Le sanzioni

Ciò detto, al momento attuale – 2017 – le sanzioni per il divieto di sosta sono:
• in tutti i casi previsti nel comma 1 dell’art. 158, e del comma 2, lettere d,g,h:
• per ciclomotori e motoveicoli a due ruote, di euro 78 fino a euro 311
• per tutti gli altri veicoli, di euro 84 fino a euro 335
• nei restanti casi di violazioni dell’art. 158:
• per ciclomotori e motoveicoli a due ruote, di euro 24 fino a euro 97
• per tutti gli altri veicoli di euro 41 fino a euro 168.

Finalmente nel 2013 è stata decisa un’agevolazione per chi decide di pagare subito la multa, più precisamente entro 5 giorni dall’avvenuta notifica via posta o dalla conciliazione diretta con l’agente municipale. Tale riduzione consiste nella diminuzione del 30 per cento della somma dovuta, da pagare previo bollettino o direttamente all’agente municipale con cui avviene la conciliazione, purché questi sia dotato di POS per il pagamento con carta di credito o bancomat. Questa riduzione, che ha permesso anche una più facile e veloce riscossione da parte degli enti preposti, non è consentita nei casi di ritiro della patente o di confisca del veicolo, quindi per violazioni di maggiore gravità.
Non bisogna dimenticare che, oltre alla sanzione pecuniaria, c’è quella “etica”: dalla nostra patente vengono sottratti due punti che si recuperano dopo due anni di “buona condotta”!

Ricorso multa per parcheggio in divieto di sosta

Può succedere di dover ritenere ingiusta una multa per divieto di sosta e quindi decidere di ricorrere contro la sanzione inflitta. Le ragioni possono essere diverse ma quasi tutte non sono poi così difendibili in caso di effettiva evidenza della violazione, come la mancanza di segnaletica, ma solo se poco visibile; i vizi formali nella verbalizzazione; la scadenza temporale di emissione della multa, che già prevede il superamento dei 150 giorni dalla contravvenzione; la buona fede.

Solo il caso in cui si venisse multati per divieto di sosta su un parcheggio a pagamento (strisce blu) per non aver pagato il ticket o essersi dilungati oltre la sua scadenza prevede la certezza di vittoria del conduttore ricorrente: il reato è solamente amministrativo e spetta all’ente gestore del parcheggio rivalersi sul guadagno mancato.

Autorità a cui rivolgersi

Tornando ora alla procedura del ricorso, le autorità a cui ci si deve rivolgere sono due: il Giudice di pace oppure il Prefetto. Per il primo si prevede la spesa di euro 55 e 30 giorni dalla notifica per presentare il ricorso; per il secondo non si spende nulla se non la raccomandata che contiene il ricorso e 60 giorni di tempo dalla notifica.
C’è ovviamente il rischio che il ricorso venga rigettato, nel qual caso la sanzione raddoppia e ad essa si aggiungono anche le spese di tutto il procedimento.

Ultima modifica: 29 Marzo 2017