Differenza tra ciclomotore e motociclo

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Sono sicuramente termini che difficilmente ascoltiamo nella lingua parlata. Sono rimasti nei manuali di scuola guida e sui documenti ufficiali, così che la distinzione tra ciclomotore e motociclo di certo non è nota ai più, almeno per quanto riguarda una definizione linguistica. Poi alla prova chiunque saprebbe distinguere uno scooter da una motocicletta. Almeno questo è il paragone più frequente.

La differenza tra motociclo e ciclomotore non dipende dall’estetica

 

Non si tratta solo di una differenza estetica, poiché esistono anche motociclette da 50 centimetri cubici di cilindrata, come i cosiddetti “scooteroni” non hanno nulla da invidiare a moto potenti. Come si può notare, dunque, la differenza tra i due motoveicoli è da ricercare in altri elementi, che sono distintivi e che davvero limitano il raggio d’azione di uno piuttosto che dell’altro. Partiamo, quindi, dalla definizione di un mezzo, così da poter distinguere cosa non è l’altro mezzo.

Il ciclomotore, per esempio, non deve superare i 50 centimetri cubici di cilindrata, avere due o anche tre ruote, e su strada piana non può superare i 45 chilometri orari di velocità. Per guidarlo è necessario aver compiuti i 14 anni di età e aver conseguito il cosiddetto patentino. Su un ciclomotore non è possibile trasportare un passeggero, se si hanno tra i 14 e i 18 anni, ma con la maggiore età e se si possiede la patente A, si può circolare su un ciclomotore con un’altra persona a bordo.

Con un ciclomotore, in ogni caso, non è possibile avventurarsi su autostrade o strade a scorrimento veloce. C’è il rischio di una multa salata e del fermo del mezzo, oltre a mettere a rischio la propria incolumità.

Le alterazioni non fanno di un ciclomotore un motociclo

C’è chi è convinto che basti modificare la marmitta e qualche altro elemento del ciclomotore, per renderlo più veloce e potente. E’ un’operazione assolutamente vietata dal Codice della Strada. Ed è anche una modifica facilmente riconoscibile dalle forze dell’ordine, che in caso di controllo possono procedere al fermo del mezzo e alla sua confisca.

Al proprietario tocca poi pagare una multa, ma non rientrerà mai più in possesso del mezzo, che dopo la confisca, secondo le norme appena entrate in vigore con il Decreto Sicurezza, andrà all’asta e sarà rottamato dopo sei mesi. La modifica delle caratteristiche tecniche avvicina, infatti, il ciclomotore a un’altra categoria, per la quale occorrono requisiti diversi. Specialmente le modifiche non sono omologate.

Si passa, infatti, al motociclo leggero, che raggruppa una categoria di due ruote a metà strada tra il ciclomotore e il motociclo vero e proprio. Può trasportare fino a due persone, ma per guidarlo è necessario aver compiuto i 16 anni di età ed essere in possesso di una patente di guida di categoria A1. Per aver un passeggero, però, è necessario sempre aver compiuto i 18 anni di età e avere la patente di tipo A.

I motocicli leggeri

I motocicli leggeri, diversamente dai ciclomotori, devono avere una potenza massima di 11 kW e una cilindrata che non superi i 125 centimetri cubici. Come i ciclomotori, non possono accedere all’autostrada. Con la definizione di motociclo, invece, ci allontaniamo dalla distinzione semplice di due o tre ruote ed entriamo in un mondo che prevede diverse soluzioni, sia per cilindrata, sia per potenza e sia per configurazione.

Intanto, per la convenzione di Vienna sul traffico, la definizione completa di motociclo prevede che questo sia “un veicolo a due ruote, con o senza carrozzetta, provvisto di un motore a propulsione”. E’ un qualcosa di diverso, dunque, da una semplice due ruote, anche perché non deve superare una massa a vuoto di 400 chilogrammi.

Nel nuovo codice della strada italiano, però, la classificazione italiana non comprende tra i motocicli i sidecar, che rientrano tra le motocarrozzette, e i veicoli a tre ruote, che sono classificati come tricicli a motore. Più semplicemente tra i motocicli oggi si tende a indicare soltanto motocicletta e scooter.

Anche lo scooter è un motociclo

Anche il termine motocicletta comincia a essere un po’ desueto, in favore del più breve e semplice “moto”. Per definire una moto non basta dire che deve avere una cilindrata che vada oltre i 50 centimetri cubici e può superare anche i 1200 cc. Possiede le due ruote di grandi dimensioni, ha un telaio chiuso e il serbatoio posizionato tra la sella e il gruppo di sterzo.

Può avere o meno la carenatura, a seconda dell’uso che se ne fa, come il fuoristrada, il motocross, la pista e la strada. Un po’ diverso lo scooter, che negli ultimi venti anni ha conosciuto un’evoluzione straordinaria, scatenando persino una “guerra di religione” tra gli appassionati di moto che discutono perennemente, senza trovare una soluzione, se sia meglio la moto o lo scooter, che rientra a pieno titolo nella definizione di motociclo.

Diversamente dalla moto ha, però, un telaio aperto e una pedana inferiore, che serve a facilitare salita e discesa dei passeggeri e, all’occorrenza, trasportare qualche bagaglio.

La presenza di una pedana consente di poggiare i piedi e di assumere una posizione eretta del busto per guidare. Lo scooter può avere ruote di grandi o piccole dimensioni. La differenza sostanziale con una moto è che generalmente non superano i 600 cc di cilindrata, offrendo quindi velocità e prestazioni inferiori a una moto. Danno, però, grandi soddisfazioni nella guida in città, soprattutto in condizioni climatiche difficili, come per esempio la pioggia.

Per guidare sia moto che scooter occorre avere la patente A. Sono mezzi autorizzati a circolare anche su autostrade e strade a scorrimento veloce, poiché non hanno limitazioni di velocità se non quelle indicate dal codice della strada o da disposizioni particolari, adottate sui tratti di strada da percorrere.

Per tutti i mezzi presi in considerazione è necessario l’uso del casco e per circolare bisogna che la moto, lo scooter o il ciclomotore siano assicurati per la responsabilità civile. Per tutti vale l’obbligo di dotarsi di una targa, che varia a seconda della classificazione.

Ultima modifica: 19 Novembre 2018