Mettiamo il caso che siate proprietari di un parcheggio privato dentro un condominio e che il regolamento condominiale non faccia alcun cenno al caso della recinzione dei posti macchina. Ci si può domandare se in questa ipotesi voi possiate recintare il vostro con paletti di ferro e catena. E se sì, come devono essere fatti? Quanto devono essere alti? Se un automobilista andasse a sbatterci contro, potrebbe far causa per danni?
Parcheggio privato: informazioni utili
Di solito le questioni relative al parcheggio privato sono disciplinate dal regolamento condominiale, ma se, come nell’ipotesi di cui si parla qui, il regolamento non dice alcunché, allora bisogna fare riferimento al Codice Civile e ai principi generali del diritto privato. Il primo dei quali – e la base dello stato di diritto moderno – è che ciò che non è espressamente vietato, è consentito.
Ora, in linea generale l’articolo 841 del Codice Civile riconosce al proprietario del fondo (qualunque superficie privata) il diritto di chiudere la sua proprietà , ovvero il diritto di recingerla, delimitarla, tenere fuori gli estranei. Quindi, sì, il parcheggio privato si può delimitare con paletti e catena.
Quanto agli interrogativi su altezza e caratteristiche dei paletti e della catena, e alle modalità di messa in opera dei medesimi, se il regolamento comunale tace, che possiamo fare?
Ebbene, in tal caso occorre imprimersi nella mente un altro articolo del codice civile, il numero 833: è la norma che vieta in generale i cosiddetti atti di emulazione, ovvero quei gesti che non servono ad altro scopo che a procurare fastidio o danno al prossimo. Insomma: mettete pure paletti e catena, ma fatelo in modo da non dare fastidio agli altri.
Detto in altro modo: la recinzione deve possedere caratteristiche tali da renderla utile allo scopo (escludere gli altri) e conveniente (non deve essere necessario tirare su un muro…) per il proprietario, senza però recare un irragionevole disturbo al benessere delle altre persone, i condomini in questo caso.
Riguardo all’altezza, in particolare, il codice non dice nulla: va da sé che il legislatore ha ritenuto in questo caso di lasciar fare al buon senso dei condomini. O a quello del giudice di pace. Quanto all’ipotesi del coinquilino che per sbadataggine va a sbattere con la macchina contro i paletti, della sbadataggine può incolpare soltanto se stesso. Ne consegue che se li danneggia irreparabilmente, dovrà provvedere a comprarvi catena e paletti nuovi.
Ultima modifica: 13 Dicembre 2018