Va detto subito che il foglio complementare non riguarda più i nuovi veicoli, dato che una legge del 1990 lo ha soppiantato con un attestato di proprietà. Il che però significa anche che i mezzi di più antica immatricolazione ne sono ancora provvisti.
A cosa serviva il foglio complementare?
A che serve il foglio complementare? In strema sintesi, si tratta di un’attestazione di cui non si può fare a meno nell’ipotesi che si voglia trasferire la proprietà di un veicolo a motore. Sebbene la legge non obblighi più i veicoli a dover è possedere il foglio complementare per le nuove immatricolazioni, tuttavia è opportuno sottolineare che il foglio complementare è ancora necessario per i mezzi più “antichi”.
Cosa è il foglio complementare?
Per i mezzi di più antica registrazione il posto del foglio complementare viene preso da un attestato di proprietà solo se c’è la domanda per un passaggio di proprietà oppure, ad esempio, per avere una copia del documento quando sia stato perduto o distrutto il foglio complementare.Va anche aggiunto che con una circolare del 2015 l’Automobile Club Italia ha previsto di rimpiazzare il documento cartaceo attestante la proprietà con uno digitale, ovvero registrato solo elettronicamente.
Per i mezzi più vecchi il foglio complementare è il documento che certifica la proprietà di una macchina o di una motocicletta. I beni mobili registrati vanno infatti segnati sui pubblici elenchi: si tratta in tal modo di rendere nota e pubblica la proprietà e di poterla anche opporre ad eventuali terzi. Insomma, il foglio complementare consente di sapere qual è la condizione giuridica del mezzo: se ci sono per esempio pignoramenti in atto, ipoteche o anche blocchi amministrativi.
Come leggere il foglio complementare
Leggere l’attestato di proprietà – già foglio complementare – non è eccessivamente complicato. Il documento indica innanzitutto qual è l’ente che lo emana, l’ufficio, la provincia, la targa e il numero identificativo del certificato di proprietà; sono poi riportati: la classe d’uso del mezzo, tipo, marca e modello del veicolo, la data di prima registrazione al PRA, la potenza fiscale, il tipo di carburante; nella sezione B del documento sono poi riportati: l’identità del titolare (se è una persona), ragione sociale, se è una società, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza o sede legale; nella parte C sono riportati i dati su eventuali pesi giuridici ai quali può essere sottoposto il mezzo. Sul verso del documento, infine, troviamo elencati i trasferimenti di proprietà eventuali.
Ultima modifica: 27 Ottobre 2019