Constatazione amichevole: che cosa è e quando conviene farla

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Un attimo di distrazione, quando ci si mette alla guida, e una retromarcia o l’apertura di una portiera o comunque una piccola manovra errata possono causare danni ad altri veicoli. È bene mantenere la calma, per non urtare la suscettibilità di chi è stato danneggiato, e soprattutto, quando la colpa è così evidente, meglio assumersi subito le proprie responsabilità e cercare di accomodare il danno. Esistono due possibilità, tra cui la constatazione amichevole, che hanno i loro lati positivi e negativi al tempo stesso. La scelta dipende, evidentemente, dal solo fattore economico.

Una scelta economica

Talvolta può essere più conveniente risarcire direttamente per un danno di lieve entità, trovare magari un’officina per auto carrozzeria che soddisfi entrambe le parti coinvolte. Una procedura consigliata appunto in questi casi per evitare che il premio assicurativo che tuteli chi ha torto venga incrementato per effetto del cosiddetto “malus”.

Qualunque polizza per la responsabilità civile prevede infatti il sistema bonus-malus, che assegna premialità in caso di una condotta ineccepibile, e aumenti economici nel caso di incidenti. Il sistema è basato sulle classi di merito, che sono 18 e servono a definire l’affidabilità dell’assicurato. Alla prima stipula di un contratto assicurativo di Rca è riconosciuta la quattordicesima classe che varia di anno in anno a seconda della condotta tenuta. La prima classe è sicuramente la più economica. Dal 2008 è però cambiato il calcolo del “malus”, che non viene riconosciuto per ogni incidente causato, ma solo se negli ultimi 5 anni di anzianità assicurativa viene raggiunta o superata la soglia del 50 per cento di colpa. In altre parole, quando viene definito un concorso di colpa in un incidente pari al 30 per cento, l’assicurato non dovrà cumulare nei 5 anni altri concorsi di colpa per il 20 per cento o più. È un elemento importante da tenere conto, qualora si possiedano altri incidenti alle spalle e non si sia raggiunta ancora la soglia del 50 per cento, per valutare se, in caso di altri sinistri, sia più opportuno procedere al risarcimento diretto.

Il modulo Blu

In tutti gli altri casi, nei quali le responsabilità siano definite pacificamente dalle stesse persone coinvolte, meglio ricorrere alla constatazione amichevole del danno. Di regola le compagnie assicurative assieme alla documentazione della polizza, consegnano all’assicurato anche un Cid, o modulo blu, che serve appunto ad avviare le pratiche di risarcimento senza assistenza di legali o altre persone specializzate e non prevede la presenza indispensabile, sul luogo dell’incidente, di polizia municipale, carabinieri o polizia stradale. Basta la dichiarazione degli automobilisti coinvolti. Il modulo è prestampato ed è molto semplice da compilare, prevede una parte di anagrafica, una grafica e una descrizione breve dell’incidente. Quando la dinamica non sia tra quelle già previste. Deve essere controfirmato dalle parti e consegnato alle rispettive agenzie assicurative, che provvederanno, dopo la constatazione e la stima dei danni da parte di un perito, alla liquidazione delle somme dovute.

È necessario e importante compilare attentamente il modulo Blu in ogni sua parte, anche se gli agenti assicurativi prima di riceverlo e protocollarlo, ne controllano il contenuto, di modo da evitare successive contestazioni. In ogni caso è bene tener presente che bisognerà indicare i seguenti dati nelle parti indicate.

  • Località, data e orario dell’incidente;
  • Generalità dei conducenti;
  • Generalità dei titolari della polizza Rca, quando non coincidano con i conducenti;
  • Dati dell’istituto assicurativo che fornisce la polizza;
  • Descrizione testuale e grafica dell’incidente;
  • Citazione di eventuali testimoni, con le relative generalità;
  • Se c’è stato, indicare eventuale verbale di polizia.

Il modulo è realizzato con carta copiativa e va compilato con una certa decisione grafica per far in modo che le tre copie risultino perfettamente leggibili. Sono previste infatti due copie per ciascun conducente coinvolto.

Rimborsare l’assicurazione

La procedura di constatazione amichevole termina qui, ma esiste ancora la possibilità di evitare che scatti l’aumento del premio assicurativo in base al “malus”. Tutto dipende dai calcoli di convenienza, perché la compagnia assicuratrice tenuta al risarcimento del danno potrebbe accettare dal proprio assicurato la restituzione del rimborso erogato. Il rapporto entità del danno/aumento del premio ci darà la risposta. È infatti da tenere presente che ogni classe di merito ha un valore medio che si aggira attorno ai 100 euro annui.

Un incidente che comporti il superamento del 51% di responsabilità prevede un declassamento di tre posizioni nel merito, che si rifletteranno nel calcolo del premio per cinque anni. L’aumento va quindi moltiplicato per gli anni in cui non si riprenderà a migliorare la propria classe di merito. Semplificando con un esempio, un aumento del premio per la Rca di circa 300 euro, in 5 anni vale circa 1800 euro. Se il danno provocato non supera quella cifra, è bene pensare di provvedere direttamente o rimborsando la propria compagnia. Un calcolo più preciso può avvenire consultando attentamente il fascicolo informativo allegato alla polizza, normalmente stampato in caratteri minuscoli che per pigrizia in pochi leggono.

Ricapitolando

Ricapitolando le valutazioni da fare sulla convenienza o meno del ricorso al Cid o Modello Blu sono diverse, ma tutte dipendono dall’entità del danno e dalla ragionevolezza della controparte. È bene ricordare però che la compilazione del Cid è obbligatoria e si può ovviare solo se si arriva a un accordo preciso tra le parti. Evitare la denuncia alle compagnie assicurative può comportare un risparmio notevole sul premio e spesso è possibile che di fronte a un pagamento immediato la controparte rinunci a una procedura che per quanto snellita ha comunque i suoi tempi e preferisca accordarsi anche su una somma ridotta. Tutto questo è possibile solo se la controparte è in accordo e anche un questo caso è buona norma farsi rilasciare una dichiarazione firmata, con la descrizione dell’incidente ed eventuali fotografie, per evitare che la controparte dopo un po’ ci ripensi e denunci l’accaduto.

È sconsigliabile l’indennizzo diretto se la polizza prevede una franchigia. Nel caso in cui la franchigia della nostra polizza è superiore alla somma da risarcire, non è previsto alcun “malus”. Sarebbe opportuno in fase di stipula della polizza prevedere sempre una franchigia, che comporta anche un risparmio sul contratto stesso.

Ultima modifica: 24 Agosto 2018