Comodato d’uso: quando è possibile e come funziona

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Il contratto di comodato d’uso è lo strumento principale per utilizzare, in modo gratuito, un bene, sia esso mobile o immobile.

Questa specifica nozione di comodato d’uso è espressamente indicata dall’articolo 1803, del Codice Civile. Lo stesso, infatti, afferma che il comodato è un contratto mediante il quale, una parte consegna ad un’altra, un bene immobile o mobile, al fine di usufruirne per un dato tempo, mantenendo però l’obbligo di restituirlo.

Come funziona

Il comodato d’uso è una forma contrattuale gratuita. A differenza della locazione, infatti, non è previsto alcun corrispettivo. Il Codice Civile si occupa espressamente di tale tipologia di contratto e non presume alcuna forma di vincolo. In ogni caso, secondo la prassi, si preferisce sempre la forma scritta, in modo da rendere più agevole la soluzione, anche nel caso in cui dovessero col tempo crearsi delle controversie tra le parti. In tal modo si evita la presunzione di cessione o di acquisto con titolo oneroso, soprattutto in termini fiscali.

Chiaramente, va precisato che, nel comodato d’uso, il trattamento fiscale dei beni viene ad essere totalmente vincolato all’oggetto, nonché alle parti che intervengono nel contratto. Ecco perché è importante stabilire preventivamente il tipo di bene e le parti interessate. Per quanto riguarda l’Iva, questa forma contrattuale non ha alcuna rilevanza e non bisogna assolvere nessun obbligo. Si tratta, infatti, di prestazione priva di corrispettivo.

Per quanto concerne i punti prettamente civilistici di tale forma contrattuale, nel comodato vi sono essenzialmente le parti interessate, il comodante, vale a dire colui che consegna il bene in questione, il comodatario, che invece è colui che riceve il bene. Per quanto riguarda, invece, l’oggetto del comodato può trattarsi di un bene mobile o immobile.

Mentre, in merito alla forma che debba avere il contratto di comodato, nonché la durata dello stesso, secondo quanto indicato dal Codice Civile, non viene prescritto alcun vincolo. Può, infatti, essere stipulato in forma verbale, oppure scritta, anche in forma privata fra le parti. Per la durata, anche in questo caso, il Codice non stabilisce espressamente alcun limite. Per cui, le parti in causa hanno piena autonomia nel gestire la durata del comodato. Si può anche non stabilire alcun termine temporale e lasciare che il tutto si estingua da sé, anche in relazione all’uso voluto da entrambe le parti. Va precisato, però, che il comodante mantiene, in ogni caso, il diritto di richiedere ed ottenere in qualunque momento la restituzione del bene, se nel mentre dovesse sopraggiungere un’urgenza o un bisogno non preventivato.

Ultima modifica: 5 Aprile 2018