Come trasportare i bambini in motorino

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Vediamo di seguito quali sono tutte le “dritte” per sapere come trasportare i bambini in motorino

Le disposizioni del Codice della Strada e i dispositivi di sicurezza

Il trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote è disciplinato dall’articolo 170 CdS che, al comma 1 bis, recita testualmente: “sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote è vietato il trasporto di minori di anni cinque”. 

Il bambino trasportato, poi, deve indossare il casco e non deve trattarsi di un casco qualunque, ma di un casco da moto per bambini (quindi un modello con caratteristiche tecniche e strutturali adatte) omologato secondo la normativa europea ECE 22.05

In base all’articolo 170 del codice della strada, chi ha più di 5 anni può essere trasportato purché “sia seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature”. La ratio della norma è quella di garantire la sicurezza del trasportato che deve essere in grado di non sbilanciarsi e di rimanere correttamente seduto resistendo alle normali sollecitazioni dovute alla strada.

Se si trasporta un bambino di 5 o 6 anni, non importa se il piccolo non tocca le pedane: è sufficiente che si aggrappi alla vita del conducente con le braccia, o alle maniglie per il passeggero presenti su qualsiasi moto o scooter.

Il seggiolino da moto 

In Italia esistono in commercio un paio di modelli di seggiolini da moto. L’utilizzo degli appositi seggiolini da installare sui ciclomotori, è discrezionale, nonobbligatorio. Non è nemmeno necessario che i seggiolini siano omologati o approvati. 

Chiunque viola le disposizioni di cui all’art.170 CdS, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 a euro 326.

Meglio poi trasportare di persona i propri figli, evitando di delegare tale delicato compito a soggetti terzi (siano essi parenti, amici o conoscenti). 

Incidente con un minore a bordo

In caso di sinistro con lesioni al bambino trasportato, la compagnia assicuratrice liquida il danno in favore del minore, sia se c’è una responsabilità del conducente, sia ai sensi dell’articolo 141 codice delle assicurazioni private, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto civilmente responsabile e della sua compagnia di assicurazioni. 

Esiste anche una responsabilità di chi esercita la potestà sul bambino (culpa in vigilando). Agli esercenti la patria potestà, dunque, su autorizzazione del Giudice tutelare, potrebbe essere richiesta parzialmente o totalmente la restituzione del risarcimento liquidato in favore del minore.

Ultima modifica: 11 Novembre 2022