Cinture di sicurezza posteriori e anteriori: la normativa

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Vediamo insieme quali sono le principali norme che regolano l’utilizzo delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori in base alle varie situazioni.

Cinture di sicurezza anteriori e posteriori

Le cinture di sicurezza rappresentano uno dei dispositivi più importanti nell’ambito della sicurezza automobilistica, che con il trascorrere degli anni ha visto l’introduzione di norme sempre più rigide in favore degli automobilisti e dei passeggeri presenti a bordo delle vetture. Infatti l’utilizzo di tali strumenti di sicurezza è molto utile per la prevenzione di eventuali danni fisici sia al conducente che ai passeggeri di un veicolo.

Da quando sono obbligatorie

In Italia l’obbligatorietà dell’uso delle cinture di sicurezza da parte dei conducenti e dei passeggeri è ufficialmente entrata in vigore a partire dal 13 marzo 2006, grazie al decreto legislativo n° 150 che dal 14 aprile 2006 hanno stabilito l’obbligo di indossare questo dispositivo presente a bordo per le seguenti categorie di veicoli:

L6e, le cosiddette minicar;

M1, ossia i veicoli destinati al trasporto di persone che contengono al massimo otto posti a sedere oltre a quello occupato dal conducente (in questa categoria rientra anche l’autocaravan);

M2 ed M3, ovvero i veicoli destinati al trasporto di persone che contengono più di otto posti a sedere oltre al sedile del guidatore (da questa categoria vengono esentati i passeggeri di veicoli autorizzati al trasporto delle persone in piedi);

N1, N2 ed N3, ossia i veicoli destinati al trasporto delle merci.

Oltre che per i sedili anteriori di ciascun veicolo, l’obbligo dell’utilizzo delle cinture di sicurezza è valido anche per i passeggeri che occupano i sedili posteriori.

Da quando è entrata in vigore la patente a punti, per chi non indossa le cinture di sicurezza è prevista per legge la decurtazione di ben cinque punti dal documento di guida, sia esso conducente o passeggero, oltre ad una sanzione pecuniaria che ammonta ad 80 euro. La riduzione dei punti può salire addirittura a dieci nel caso in cui la persona colta in flagranza di reato l’abbia conseguita da meno di tre anni. Se inoltre tale episodio si verifica entro il biennio successivo rispetto alla prima violazione, è prevista addirittura la sospensione della patente per un lasso di tempo che può variare da 15 giorni fino a 2 mesi.

Categorie esentate

Tuttavia esistono delle categorie di persone che per valide ragioni sono esentate dall’utilizzo delle cinture di sicurezza. Ecco quali sono:

– forze di polizia;

– addetti ai servizi di soccorso sanitario e antincendio;

– istruttori di guida;

– persone affette da particolari patologie per le quali l’uso delle cinture di sicurezza è altamente sconsigliato (deve esistere un certificato redatto dalla Azienda Sanitaria Locale in cui deve essere chiaramente espressa la durata della validità);

– coloro che occupano veicoli sprovvisti fin dall’origine delle cinture di sicurezza;

– coloro che appartengono ai servizi di vigilanza privata legalmente riconosciuti e che effettuano servizio di scorta;

– le auto storiche immatricolate prima del 15 giugno 1976.

Cinture di sicurezza in gravidanza

Le cinture di sicurezza devono essere utilizzate anche dalle donne che si trovano in stato di gravidanza, nonostante molte di queste ritengano che ciò possa nuocere alla salute propria e a quella del futuro bambino. E invece il modo più sicuro per procedere nei viaggi e negli spostamenti durante i nove mesi di gravidanza è proprio quello di rimanere legati a tali strumenti.

Tuttavia la legge, attraverso l’articolo 172, comma 8, lettera F del Codice della strada, prevede l’esonero dall’utilizzo delle cinture di sicurezza per quelle donne in stato di gravidanza se in possesso di un certificato rilasciato dal proprio ginecologo che attesti condizioni di rischio particolari per la persona in questione e per il nascituro. In caso contrario persiste l’obbligo di mettere le cinture durante i nove mesi di gravidanza.

In un caso particolare come quello che stiamo analizzando, è necessario spiegare bene le modalità opportune tramite cui le donne in stato di gravidanza devono indossare le cinture di sicurezza. Tale strumento infatti va allacciato sotto il pancione e fatto passare sopra il bacino e attraverso la parte superiore delle cosce; per quanto riguarda la parte trasversale, essa va fatta passare sopra la spalla in diagonale fra i seni e a lato della pancia. Così facendo, il bambino viene protetto da eventuali urti senza provocare danni all’utero che assieme al liquido amniotico funge da antiurto naturale.

Per quanto riguarda l’airbag, si verificano due casi cui le donne in stato di gravidanza devono necessariamente prestare la massima attenzione:

– se la donna è seduta dal lato passeggeri, è consigliabile spostare il sedile il più indietro possibile;

– se la donna sta guidando l’autovettura, è necessario inclinare il volante alzandolo verso il petto nel tentativo di stare lontana con il pancione il più possibile.

Cinture di sicurezza e disabili

Esistono due tipi di casistiche riguardanti il trasporto delle persone con particolari disabilità:

1) se tali persone viaggiano sulla propria carrozzina in veicoli che ne consentono il caricamento, la carrozzina deve essere adeguatamente bloccata utilizzando i sistemi previsti;

2) esistono appositi sedili in dotazione ai veicoli o sedili omologati che consentono il trasporto di persone disabili. Spesso sono presenti cinture di sicurezza molto sofisticate (a quattro punti) che aumentano di gran lunga la sicurezza dei passeggeri con disabilità a bordo.

Anche in questa circostanza è consigliabile la massima accortezza da parte del guidatore.

Cinture di sicurezza e auto storiche

L’articolo n° 72 del Codice della strada ha stabilito che l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza non riguarda gli occupanti dei veicoli che fin dall’origine risultano sprovvisti degli attacchi necessari. Inoltre a partire dal 22 giugno 2000 una circolare redatta dalla Motorizzazione Civile dispone che l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza è valido per tutti quei veicoli che sono stati immatricolati dopo il 15 giugno 1976: dunque sono esentati da questo obbligo coloro che possiedono le cosiddette “auto d’epoca”, che sono state costruite prima della data in questione e risultano pertanto sprovviste dei necessari attacchi. In questo caso non è prevista neppure l’iscrizione ad un apposito registro. Tuttavia ai fini della sicurezza degli occupanti delle auto in questione sarebbe opportuno da parte dei proprietari provvedere all’installazione delle cinture di sicurezza.

Ultima modifica: 24 Aprile 2017