RC auto scoperta, da oggi sanzioni più severe

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RC auto scoperta, una piaga in Italia. Da oggi sono in vigore sanzioni più severe.

Riportiamo l‘autorevole sintesi di Luigi Altamura, Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona sulle pagine di ASAPS.

Sono già entrate in vigore, dalla scorsa mezzanotte, le nuove norme che prevedono sanzioni più pesanti per chi circola in assenza di regolare copertura assicurativa R.C. auto. Con una rapidità senza precedenti, nel giro di un mese, il Parlamento ha modificato l’art. 193 del Codice della Strada, che da oggi prevede oltre alla sanzione amministrativa da 849 euro a 3.396 euro, anche la decurtazione di 5 punti dalla patente (10 punti per i neopatentati). Sulla Gazzetta Ufficiale del 18.12.2018 è stata pubblicata infatti la legge n. 136 del 17.12.2018 (in vigore come detto da oggi, mercoledì 19.12.2018), recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 119 del 23.10.2018, denominato anche “decreto fiscale”.

 

Corsa contro il tempo questa mattina negli uffici degli organi di polizia stradale per aggiornare procedure e prontuari, anche perché notevoli sono le novità nel caso in cui si decida di ripristinare l’assicurazione entro 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento del premio oppure quando l’interessato provveda alla demolizione e alla contestuale radiazione del veicolo. L’importo ridotto della sanzione non sarà più di un quarto, ma della metà dell’importo minimo indicato dall’art. 193. L’importo infatti passa da 212,25 euro a 424,5 euro (se pagata entro 5 giorni la somma da pagare è di 297,15 euro).

 

L’art. 23bis della legge nr. 136/2018 prevede inoltre una straordinaria novità: quando lo stesso soggetto sia incorso per almeno due volte nella violazione della scopertura assicurativa, in un periodo di due anni, all’ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi.

 

In tali casi (recidiva nel biennio), in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202 e quando venga corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista.

 

La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo. Nel caso contrario, siamo in attesa della circolare ministeriale che indichi procedure speditive per recuperare le somme. Che non dovranno gravare sui bilanci dei comuni e dello stato. Perché all’orizzonte si rischia un buco per la mancata corresponsione delle spese di prelievo, trasporto e custodia.

Il SiVes deve ancora attivarsi totalmente

 

La recidiva dovrà essere verificata al SiVes (Sistema Informatico Veicoli Sequestrati) o alla banca-dati della Motorizzazione degli abilitati alla guida. Dove vengono inserite le decurtazioni punti definite. Ma dove – al momento – non viene mostrata la data di accertamento ma solo quella di acquisizione al sistema informatico nazionale. Altro problema riguarda la mancata attivazione del SiVes su tutto il territorio italiano. Mancano infatti oltre 40 province. Le ultime attivate sono state Cremona lo scorso 29 novembre e Como, dal 13 dicembre 2018. Forse è il caso di velocizzarne l’attivazione

Ultima modifica: 20 Dicembre 2018