L’omologazione, secondo la regolamentazione prevista dall’UE, è ciò che un costruttore o importatore di veicoli deve ottenere per produrli e commercializzarli all’insegna di una rinnovata concorrenza.
La Direttiva “quadro” numero 46/CE/2007 si pone tre obiettivi principali:
- maggiori garanzie di sicurezza, salute e rispetto dell’ambiente;
- omologazione dei veicoli ad opera di un ente certificatore terzo autorizzato all’interno di un paese dell’UE a rilasciare l‘attestazione di conformità sotto la garanzia di Autorità nazionali;
- riconoscimento reciproco dei certificati di omologazione rilasciati in tutti i paesi dell’UE.
La Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nel fornire le corrette indicazioni su come deve essere prodotto un veicolo, “istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli”
È in quest’ottica, dunque, che la Direttiva spinge tutti gli Stati membri a formulare i dovuti atti amministrativi il cui scopo, oltre a generare una condivisione di interventi normativi e all’omologazione “identitaria” della comunità, è quello di “garantire un elevato livello di sicurezza stradale, protezione della salute, protezione dell’ambiente, efficienza energetica e protezione contro gli usi non autorizzati”.
La direttiva si applica non solo alle automobili, ma anche ai furgoni, agli autobus di ogni genere, ai camion e ai rimorchi, quindi a tutti i veicoli circolanti sulle strade europee.
La procedura amministrativa da seguire per l’omologazione dei veicoli si effettua con dei test specifici che devono misurare l’efficienza dei seguenti requisiti:
- integrità e resistenza della struttura del veicolo attraverso le prove d’urto;
- campo visivo e acustico a disposizione del guidatore (finestrini, specchi e sistemi elettronici)
- sistemi di controllo che coadiuvano il conducente, tra cui lo sterzo, i freni, i controlli di stabilità del veicolo;
- i sistemi di illuminazione;
- elementi e sistemi per la sicurezza dei viaggiatori (poggiatesta, ancoraggi “ISOfix“, cinture di sicurezza, sedili);
- dispositivi di segnalazione acustica;
- dispositivi di esclusione da usi non autorizzati;
- impianti di riscaldamento;
- codici e matrici univoci per l’identificazione del veicolo;
- misure di peso e dimensioni;
- sicurezza dei dispositivi elettrici;
- indicatori di cambio di marcia.
Il dettaglio degli effettivi requisiti tecnici su cui avvengono test e verifiche è consultabile nei vari allegati della Direttiva 46/CE/2007 e in altri regolamenti che nel tempo hanno fornito delle integrazioni, di cui alcuni esempi:
- obbligo di luci di marcia diurna (DRL);
- protezioni laterali a vantaggio di ciclisti o pedoni affinché non cadano sotto il veicolo;
- uscite di emergenza suppletive negli autobus;
- accesso semplificato per i disabili;
- misure di contenimento di CO2, motori a basso consumo e risparmio energetico;
- pneumatici più performanti;
- progressiva diminuzione del rumore del manto stradale, riduzione dell’inquinamento sonoro in contesti urbani.
Ultima modifica: 14 Marzo 2018