Il fatto risale al 2006 quando i motociclisti in questione, nel contesto di una gita turistica in moto dal mare Adriatico al mar Tirreno denominata ‘coast to coast’, ricevevano a distanza di qualche mese la notifica di verbali per eccesso di velocita’ presuntivamente accertati in localita’ Isolalunga – Passo Radici.
I sei centauri ravennati, avvalendosi dell’assistenza dell’avvocato Ottavio Perrone del Foro di Ravenna, avevano fatto ricorso contro i citati verbali avanti al Giudice di Pace di Pavullo nel Frignano. All’udienza il legale ha avuto modo di sottolineare come l’apparecchiatura utilizzata per gli accertamenti in oggetto non risultasse, ne’ dai verbali impugnati ne’ dalla documentazione prodotta in giudizio dalla Polizia Municipale, sottoposta a taratura presso centri SIT autorizzati.
I due Giudici di Pace di Pavullo nel Frignano, ritenendo che in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocita’ non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente <<omologate>> ma occorre che le stesse siano riferibili a strumenti la cui funzionalita’ ed efficacia sia periodicamente certificata dagli Enti preposti ai controlli di taratura, e ritenendo altresi’ che la normativa europea – indipendentemente dal suo totale o parziale recepimento nell’ambito del sistema giuridico nazionale – ha un indiscusso valore di orientamento e di raccomandazione, hanno accolto i ricorsi proposti dai sei motociclisti ravennati annullando i verbali impugnati.
Ultima modifica: 16 Novembre 2017