Patente: dove si può guidare con la patente italiana

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Per comprendere dove è possibile guidare utilizzando la patente italiana, è importante esaminare il contenuto delle direttive comunitarie.

La Comunità Europea, con la finalità di garantire la libera circolazione dei cittadini, sui territori europei, ha emesso la Direttiva 2006/126; tale direttiva ha regolato le norme relative all’utilizzo della patente di guida, al di fuori dello Stato membro comunitario, che ha rilasciato la licenza di guida. La Direttiva 2006/126 è stata fortemente voluta dal Parlamento Europeo; essa è andata a regolare e disciplinare l’utilizzo della patente di guida nei diversi stati facenti parte della comunità europea.  .

Detta direttiva, contiene delle disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione e contraffazione delle patenti di guida. Questi rischi sono notevolmente diminuiti anche per quanto riguarda le patenti di guida rilasciate prima dell’entrata in vigore della Direttiva 2006/126.

Tutte queste norme e disposizioni che regolano la materia delle patenti di guida, sono molto importanti per quella che è la politica dei trasporti comuni;  dopo la sottoscrizione del trattato di Schengen, con l’abbattimento delle frontiere che dividevano i paesi facenti parte della comunità europea, anche la materia delle licenze di guida è stata così regolamentata. Inoltre queste norme e disposizioni comunitarie, contribuiscono certamente a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, agevolando la libera circolazione di tutte quelle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro della Comunità Europea, diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida.

Questa disposizione europea è andata ad introdurre un unico modello di patente di guida europea, in formato tessera plastificata. In questa tessera è stato inserito inoltre un microchip facoltativo, sul nuovo formato di patente, che consentirà agli Stati membri della Comunità Europea, di migliore in modo ulteriore i controlli e combattere i tentativi di falsificazione e di frode. Gli Stati membri avranno inoltre la possibilità di poter inserire all’interno del microchip, una serie di dati nazionali.

Validità

La Comunità Europea ha quindi iniziato una sostituzione di tutte le patenti di guida appartenenti ai cittadini degli Stati comunitari, in formato tessera magnetica. La sostituzione obbligatoria è entrata in vigore nel 2013 e gli stati membri assicurano che entro l’anno 2033, tutte le patenti di guida che saranno in circolazione, dovranno necessariamente soddisfare tutti i requisiti della Direttiva Europea sopra citata.

La patente di guida italiana, come tutte le patenti rilasciate dagli Stati membri della Comunità Europea, è valida in tutti gli Stati membri della Comunità Europea; questo indipendentemente che si tratti di patenti rilasciate prima della direttiva comunitaria o dopo; sono valide all’interno di tutti gli stati della CE, le patenti rilasciate da un Paese della Comunità, della categoria A, AM, A1, A2, B. BE. B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e infine DE. Pertanto, se vi trasferirete in un altro Paese della Comunità Europea, non dovrete sostituire la vostra patente di guida. Potrete quindi guidare nel paese comunitario nel quale vi sarete trasferiti, utilizzando la patente rilasciata dal vostro paese comunitario d’origine.

Sarà dunque possibile utilizzare la patente italiana, fino a che essa non sarà scaduta, per effettuare la guida in un qualunque paese della Comunità Europea. La patente italiana è valida per 10 anni, nei seguenti paesi della Comunità Europea: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Spagna, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia, Svezia, Regno Unito (per ora anche a seguito di Brexit). La validità sarà invece di 15 anni nei seguenti stati comunitari: Austria, Belgio, Cipro, Germania, Danimarca, Grecia, Francia, Polonia, Slovacchia.

Paesi in cui è in vigore

La patente italiana ha validità in tutti gli stati membri della Comunità Europea. A partire dalla data del 19 gennaio 2013, tutte le patenti di guida rilasciate dagli stati membri della Comunità Europea, relative alle categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE, hanno una validità amministrativa della durata di 10 anni. Tuttavia uno stato membro della Comunità Europea, potrà scegliere se invece rilasciare le proprie patenti di guida, con una validità di 15 anni.

Sempre a partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli stati membri, relative alle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, hanno invece una validità amministrativa di soli 5 anni. Se le patenti di guida verranno rinnovate, tale procedura di rinnovo, potrà far scattare un nuovo periodo di validità amministrativa, per una o altre categorie, per le quali il titolare della patente è abilitato alla guida, sempre che la patente sia conforme alle disposizioni previste dalla direttiva europea.

Per quanto riguarda invece la presenza di un microchip, esso non è un presupposto essenziale per la validità di una patente di guida in formato tessera. Questo, stando all’Articolo 1 della Disposizione Europea. Per quanto invece riguarda lo smarrimento o l’illeggibilità del microchip, o ancora altre tipologie di danneggiamenti dello stesso, questi fattori non influiscono assolutamente sulla validità del documento della patente di guida.

Nel caso la vostra patente di guida italiana sia scaduta, o nel caso l’abbiate smarrita, o ancora se vi avessero rubato il portafogli con la patente, il rilascio di un nuovo titolo di guida, sarà competenza delle paese che ha rilasciato detto documento. Facendo riferimento alla Direttiva Europea 91/438 del 1991, ad esempio la Jefatura dé Trafico Spagnola, potrà richiedere agli interessati, un attestato di possesso di patente, che può essere rilasciato dalle autorità competenti dello stato membro che avrà rilasciato la patente iniziale.

Questo tipo di documento non potrà invece più essere rilasciato dalle autorità consolari. Non potranno essere le autorità consolari a rilasciare questo documento, poiché in tal caso saranno esclusivamente competenti le autorità centrali statali o gli Uffici della Motorizzazione Civile. Per riottenere il documento della patente di guida, l’interessato dovrà dunque presentare istanza, direttamente presso gli uffici della Motorizzazione Civile. Detta richiesta dovrà essere inoltre corredata dalla documentazione che attesterà il versamento dell’imposta di bollo e dei diritti previsti dalla disposizione di legge.

Dal momento che tale attività di certificazione non è legata né ad un luogo di residenza del soggetto che avanza la richiesta, tantomeno all’Ufficio di Motorizzazione specifico che ha rilasciato il documento della patente, l’utente potrà rivolgersi in qualunque ufficio della Motorizzazione Civile, che si trova sul territorio nazionale italiano.

 

Ultima modifica: 17 Marzo 2018