Auto usata: tutte le informazioni sulla garanzia

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Un’auto usata, secondo un a specifica norma di legge, gode di garanzia all’atto dell’acquisto, ma nel caso in cui sussistano determinate condizioni.

L’acquisto di una nuova auto presuppone un termine di garanzia legale da parte del venditore che la legge stabilisce in 2 anni. Le case costruttrici, danno poi la possibilità di ottenere anche prolungamenti della garanzia stessa, magari inserendole in offerte di vendita vantaggiose o pacchetti a pagamento, sempre piuttosto convenienti.

Fino a qui tutto nella norma, ma cosa accade sotto il profilo della garanzia quando si acquista un’auto usata? La risposta è: dipende dalle modalità di acquisto dell’auto.

Garanzie legali

Il termine tecnico completo è garanzia legale di conformità, che il produttore è tenuto per legge a rilasciare all’acquirente per il termine di 2 anni. Ma da cosa si è tutelati, in ambito specifico se si parla di auto?

Innanzitutto in linea generale l’acquirente è garantito da tutti i difetti che si possono verificare sul veicolo entro il periodo di validità della garanzia, difetti che non derivano da normale usura o da incauto utilizzo.

Un difetto al motore, volendo apporre un esempio generico, nella maggior parte dei casi sarà coperto interamente da garanzia per quanto riguarda le riparazioni; al contrario una batteria da sostituire, anche se dopo un tempo ristretto di utilizzo, non è risolvibile attraverso la tutela della garanzia.

Le specifiche della tutela offerta dalla garanzia sono in parte le stesse tra l’acquisto di un veicolo nuovo e un veicolo usato, anche se si differenziano su alcuni punti.

In teoria il termine legale dei 2 anni dovrebbe essere lo stesso tra nuovo e usato ma nel secondo caso un accordo tra le parti lo può ridurre a 1.

Quindi si potrebbe affermare che quando si acquista un’auto da un rivenditore o presso una concessionaria la linea generale del termine di garanzia di conformità è 1 anno.

La garanzia per legge non può essere negata dal rivenditore o concessionario, la mancanza della stessa rende in automatico nullo il contratto. L’acquirente è tenuto a verificare quella che è la conformità dell’auto acquistata con il contratto di vendita, nel caso in cui si dovessero riscontrare delle anomali, le parti hanno diverse soluzioni da poter approntare:

  • procedere alla sostituzione, con un’altra auto e sempre su accordo tra le due parti;
  • procedere alla riparazione dell’anomalia riscontrata dall’acquirente;
  • le parti si possono accordare su un prezzo ridotto e concludere l’affare in ogni caso;
  • si può procedere alla risoluzione del contratto.

Norme di acquisto da privato

Esistono due casi mediante il quale avviene una compravendita tra privati di un veicolo:

  • senza intermediazione di un professionista;
  • con intermediazione di un professionista.

I casi sono ben differenti tra loro e, anche se la linea base è data da un accordo tra le parti, la presenza di un professionista sullo sfondo che presti la sua intermediazione allo scopo di concludere l’affare cambia le carte in tavola riguardo alla garanzia.

Quando avviene una compravendita tra privati, in buona sostanza, non esiste garanzia, vige una regola fondamentale d’uso comune a tutti i beni, la regola del ‘visto e piaciuto‘. Questa regola non scritta ma di utilizzo ormai consolidato, in sostanza afferma che l’acquirente di un bene in una compravendita tra privati acquistando il bene conclude l’affare accettando le condizioni del bene stesso, che si presume abbia verificato prima di procedere all’acquisto.

Quindi, qualsiasi anomalia successiva all’acquisto non sarà più contestabile al venditore non appena concluso il contratto. Deve essere in questo caso cura dell’acquirente, controllare quanto più possibile le condizioni del bene e, nel caso di un’automobile, controllare che sia perfettamente nelle condizioni desiderate.

Le cose cambiano quando c’è sullo sfondo una figura intermediaria tra le parti, una sorta di anello di incontro tra domanda e offerta. In questo caso anche se si tratta di una figura marginale, la stessa è tenuta a fornire la garanzia secondo i termini di legge suesposti. La mancanza della stessa rende nullo il contratto.

Attenzione alle diverse garanzie

Ma cosa differenzia notevolmente la garanzia su un veicolo nuovo da quella su un veicolo usato?

Quello che rende la garanzia su di un usato una garanzia diversa sta nel fatto che i danni che si possono verificare nei primi 6 mesi sono considerati per legge già presenti al momento dell’acquisto, quindi in un certo senso come se fossero stati visti e accettati dall’acquirente al momento dell’acquisto.

In questo caso il venditore dovrà però dimostrare che il difetto non è a lui imputabile e deriva da normale usura del veicolo.

La richiesta da parte dell’acquirente va fatta tramite raccomandata A.R. indirizzata al venditore e può essere spedita fino all’ultimo giorno utile di garanzia.

Consigli utili

Il primo e importante utile consiglio è quello di controllare scrupolosamente le condizioni del contratto di vendita e leggere bene tra le righe tutto quello che riguarda la garanzia, nei casi dubbi è sempre ottimale chiedere consiglio ad un esperto del settore.

La presenza di condizioni dubbie che potrebbero rendere nullo il contratto è dietro l’angolo e una firma da parte dell’acquirente rende valide condizioni che col tempo possono rivelarsi sfavorevoli e svantaggiose.

Prima di procedere all’acquisto di un veicolo usato è fondamentale effettuare un controllo generale del mezzo e in questo caso la presenza di professionista fidato è importante; le condizioni del mezzo sono un punto di partenza fondamentale per la conclusione di un ottimo affare, specie se si ha l’intenzione di acquistare un mezzo duraturo nel tempo.

Quando si sta acquistando un mezzo da un privato è necessario controllare bene se sullo sfondo c’è la presenza di un intermediario. Nel caso in cui ci sia è necessario chiedere che questi rilasci una forma di garanzia legale sul veicolo e per legge è tenuto a farlo. In caso di rifiuto e di acquisto del mezzo si stanno accettando le condizioni del ‘visto e piaciuto’ con la consapevolezza di un aumento del prezzo di acquisto dovuto alla stessa intermediazione.

Stare molto attenti ai termini di garanzia indicati sul contratto non è mai male. Molti rivenditori ‘rimaneggiano’ i termini riducendoli a 6 mesi, nel caso in cui si appone la firma su un contratto con tali condizioni, in automatico diventano accettate e hanno valenza legale, nonostante la legge parli di un 1 anno.

Ultima modifica: 23 Gennaio 2018