Superbollo: cosa succede se non lo hai pagato

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Superbollo è sinonimo di lusso e se non si paga nei tempi richiesti si incorre in altrettanto “lussuose” sanzioni amministrative…

Superbollo cosa è

Il superbollo è una tassa di proprietà adottata nel 2011 con il Decreto legge 98/2011, articolo 23, che ha introdotto un’addizionale alla tassa automobilistica di base – il comune bollo – di 10,00 euro per ogni kilowatt superiore ai 225.

Il Decreto recita che sono obbligati a pagare questa supertassa “tutti i soggetti che dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 98/2011, risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (leasing) di autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e/o persone di potenza superiore a 225 KW”.

Chi deve pagare il Superbollo, quindi, sono i proprietari di auto cosiddette “di lusso” la cui potenza è superiore ai 225 KW, se il possesso è a partire dal 6 luglio 2011, ma che diventano 185 KW, se è a partire dal 2012.

Questa ridefinizione delle soglie di potenza, infatti, è avvenuta con la Legge n.214 del 22/12/2011 che all’art.16 dispone, a decorrere dall’anno 2012, che le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose paghino una tassa automobilistica fissata in euro 20 per ogni KW di potenza del veicolo superiore ai 185.

L’addizionale si riduce progressivamente allo scattare dei cinque, dieci e quindici anni di vita del veicolo, diminuendo del 40, del 70 e dell’85 percento sulla quota: dopo venti anni, invece, non è più obbligatorio pagarla.

Queste le nuove quote secondo lo schema “temporale”:

  • 5 anni, 12 Euro a KW;
  • 10 anni, 6 Euro a KW;
  • 15 anni, 3 Euro a KW;
  • 20 anni e oltre, decade l’obbligo del pagamento.

Come per tutte le tassazioni, il sistema fiscale prevede delle esenzioni.

Ecco chi ne gode e perché:

  • le concessionarie di auto che possiedono auto di lusso in conto vendita, come precisato nella circolare 49/E dell’8 novembre 2011 emanata dall’Agenzia delle Entrate definendo questo tributo, in quanto addizionale di una tassa governativa normale, “non applicabile in tutti i casi in cui quest’ultima non è dovuta”;
  • chi vende l’auto prima della scadenza di pagamento della tassa;
  • chi subisce il furto dell’auto;
  • chi demolisce il veicolo;
  • chi possiede o utilizza veicoli per i quali sussistono i requisiti di esenzione al pagamento della tassa automobilistica, a prescindere dalla potenza, quindi autoveicoli in uso al Capo dello Stato, alle forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) o altro ente assistenziale pubblico (Vigili del Fuoco, Autoambulanze);
  • i veicoli storici.

Ci sono anche alcune esenzioni temporanee come quelle decretate dal Decreto del 1° settembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui è stata disposta “la sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”: per alcuni la ripresa della riscossione dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017 avviene entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per altri invece entro il 31 maggio 2018.

Nel 2015, con il Governo Renzi, la gravosa tassa erariale è stata confermata anche per i prossimi anni, fino all’attuale 2018, quindi ogni speranza sulla sua abolizione è definitivamente svanita.

A rinforzo di questa decisione, così gravosa per le tasche dei contribuenti, è stata avanzata anche la motivazione delle conseguenze negative sull’ambiente ad opera di auto di grande potenza, alle quali sarebbe oltretutto attribuibile l’aumento di emissioni di Co2 nell’atmosfera.

Le conseguenze di questa scelta fiscale ha tenuto per lungo tempo in apprensione case automobilistiche e rivenditori di auto del segmento “lusso”, visto soprattutto il forte calo delle vendite avvenuto a seguito dell’intervento legislativo: oggi però alcune iniziative di natura fiscale (riduzione della tassa su base cronologica) ed energetica (riduzioni per veicoli a gas o elettrici) hanno ridato slancio al mercato in questione.

Superbollo multa

Entro una delle date di scadenza stabilite dal sistema fiscale nazionale il proprietario dell’auto deve adempiere al pagamento del Superbollo altrimenti viene sanzionato con quote diverse in base al tempo intercorso tra la scadenza e il pagamento effettivo.

Cosa succede però se non adempie, sia per decorrenza dei tempi di scadenza annuale che per mera negligenza?

Parte un accertamento, e si avvia una richiesta di pagamento con sanzione da effettuare possibilmente con l’istituto del ravvedimento operoso, ammesso solo nel caso in cui la tassa sia assolta entro un anno dalla data di scadenza.

La multa viene stabilita in base a questo quadro sanzionatorio:

  • 0,2% sull’importo del Superbollo + interessi dell’1 percento per ogni giorno di ritardo calcolato su base annua, se si paga entro 14 gg dalla scadenza;
  • 3,0% sull’importo del Superbollo + interessi dell’1 percento per ogni giorno di ritardo calcolato su base annua, se si paga da 15 a 30 gg di ritardo;
  • 3,75% sull’importo del Superbollo + interessi dell’1 percento per ogni giorno di ritardo calcolato su base annua, se si paga entro un anno dalla scadenza (limite per il ravvedimento operoso);
  • 30% sull’importo del Superbollo + + interessi dell’1 percento per ogni giorno di ritardo calcolato su base annua, se si supera l’anno, con emissione di una cartella esattoriale e versamento entro 30 giorni.

Per il pagamento si utilizza il modello F24 che prevede i seguenti codici tributo relativi a sanzioni e interessi:

  • A500 Addizionale erariale alla tassa automobilistica
  • A501 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Sanzione
  • A502 Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Interessi.

Superbollo rinnovo

Le scadenze per il pagamento del Superbollo coincidono con quelle del bollo standard: in quanto addizionale del bollo, infatti, deve essere pagato entro la stessa data.

Il calcolo dell’importo da pagare si effettua in base ai KW del veicolo moltiplicati per un coefficiente erariale su base regionale che però, superata la soglia dei 185 KW, non si applica più poiché si stabilisce un importo standard equivalente a 20 euro per ogni KW oltre soglia.

Chi ha una partita Iva può effettuare un versamento tramite modulo F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione.

I codici tributo da specificare sono i seguenti:

  • codice 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica;
  • codice 3365 – Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Sanzione;
  • codice 3366 – Addizionale erariale alla tassa automobilistica – Interessi.

Per chi non è titolare di partita Iva il super bollo si può pagare alle Poste, in banca, tramite i servizi di pagamento online o recandosi presso l’ACI o agenti autorizzati alla riscossione, come il servizio di Lottomatica.

Ultima modifica: 21 Maggio 2018