Sequestro motorino: i casi in cui avviene

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Il sequestro motorino è un evento spiacevole che può capitare a chiunque non rispetti determinate norme del Codice della Strada.

Vediamo ora tutti i casi in cui avviene.

Sequestro e fermo amministrativo

Prima di analizzare i casi in cui si rischia il sequestro del mezzo, occorre comprendere cosa sia questo provvedimento disposto dalle forze dell’ordine.

Occorre quindi evidenziare tre concetti che spesso vengono confusi fra loro, ma che sono in realtà ben distinti. Stiamo parlando di tre provvedimenti che vengono attuati a seconda delle differenti situazioni o infrazioni che vengono commesse; stiamo parlando di:

  • confisca
  • sequestro
  • fermo amministrativo

Partiamo dalla confisca: essa è il ritiro definitivo del mezzo, per cui se ne perde la proprietà e non vi è possibilità di restituzione, è quindi il provvedimento per i casi più gravi.

Il sequestro è invece la fase che precede la confisca, in cui la proprietà sul motociclo non viene persa, ma il mezzo viene trattenuto dal Prefetto, in attesa della decisione definitiva (restituirlo o confiscarlo).

Il fermo amministrativo è una sottrazione temporanea del motorino, che viene conservato in un deposito a spese del proprietario.

Sequestro motorino: tutti i casi

La norma che regola i casi di sequestro motorino è presentata all’articolo 213 del Codice della Strada. Ricordiamo che un motorino per cui è disposto il sequestro, molto probabilmente verrà confiscato per poi essere demolito o rivenduto dalle autorità, nei casi in cui possa viaggiare regolarmente su strada.

I casi in cui si incorre nel sequestro del motorino sono i seguenti:

  • circolazione con un ciclomotore per cui non è stato rilasciato il certificato di circolazione. In questo caso al sequestro seguirà la confisca obbligatoria
  • guida del ciclomotore senza aver conseguito la patente: il sequestro, precedente alla confisca, è inevitabile e la multa salata, si parla infatti di 5000 euro
  • guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 0,81 g/l o per avvenuto rifiuto di controllo del tasso alcolemico
  • guida senza assicurazione obbligatoria: in questo caso è previsto unicamente il fermo a patto che si paghi una multa di 849 euro. Se il pagamento non sopravviene, il mezzo verrà confiscato.
  • ciclomotore con documenti assicurativi contraffatti
  • guida di ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo

Vi sono poi alcuni casi in cui il veicolo viene unicamente sottoposto a fermo amministrativo:

  • ciclomotore che circola su strada con targa non propria: il fermo è di un mese e la sanzione si aggira intorno ai 1800 euro.
  • ciclomotore che viaggia con targa non propria o contraffatta: il fermo previsto è di 3 mesi, la multa supera i 2000 euro
  • guida di un ciclomotore durante il periodo in cui vige la sospensione della patente del conducente: il fermo è di 3 mesi.

Ultima modifica: 31 Ottobre 2018