Seggiolino auto: informazioni sulla normativa 2017

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La sicurezza dei bambini trasportati è continuamente modificata da nuove soluzioni sempre più aggiornate: protagonista è il seggiolino auto.

Dove acquistare seggiolino auto

Sono tanti i negozi e i marchi dove acquistare il seggiolino giusto, da un punto di vista normativo, ma anche funzionale ed estetico, per portare in auto il piccolo e amato “fardello”.

Molti di questi sono noti da sempre, anche perché rappresentano i fornitori “pionieri” del segmento di utenza – i bambini, appunto – ma non mancano nuovi concorrenti che si attestano su livelli di gradimento al pari dei loro predecessori.

Un altro canale per ricercare il seggiolino giusto da acquistare è internet che con i suoi innumerevoli siti e portali dell’e-commerce è in grado di offrire una vasta scelta e a prezzi sempre più concorrenziali con i negozi tradizionali.

Tutte le case costruttrici sono egualmente organizzate per offrire i migliori prodotti del mercato per ciascuna delle 3 categorie di seggiolino con riferimento al peso – categorie 1, 2 e 3, modulate su un range che va dai 9 ai 36 chilogrammi – e all’età dell’infante.

Quanto costa un seggiolino auto?

Anche i prezzi sono adeguati a qualsiasi tipologia di acquirente, sia che disponga di una capacità economica alta o ridotta: per un seggiolino nuovo si possono spendere dai 280 euro fino a poco più di 50 euro, ma è possibile anche trovare un buon usato a cifre inferiori per ogni livello di acquirente.

Attenzione, però: non è tanto il prezzo che decide la scelta giusta per mamma e papà, bensì la conformità del prodotto alle nuove normative in corso, e in questo caso proprio la più recente che risale all’anno 2017.

Come legare il seggiolino auto?

I passaggi continui che si sono succeduti in questi ultimi anni, e riguardanti la regolamentazione del seggiolino per auto, ha generato nel tempo un po’ di confusione e sconcerto per i genitori che hanno dovuto acquistarlo e utilizzarlo.

Il più delle volte “l’impresa ha superato la spesa”, e anche l’aver già acquistato un seggiolino che non avesse tutte le caratteristiche di legge ha messo facilmente in ansia i genitori più apprensivi.

In realtà, l’avvicendamento dei tipi di accessorio, anche in virtù della recente normativa a riguardo, non costringe all’acquisto di un prodotto nuovo per chi ha già affrontato la spesa, ma si pone come alternativa pur conservando le regole che l’hanno preceduta e prevedendone nel tempo la sostituzione.

Si comincia con la conformità dei sistemi di ancoraggio delle cinture di sicurezza che devono rispettare la norma ECE R14, la quale dispone che “i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi dell’imbracatura superiore nonché la superficie di contatto del pavimento del veicolo dei posti a sedere i-Size devono consentire al veicolo, in condizioni di uso normale, di soddisfare le condizioni del regolamento.” Con la ECE R16, inoltre, si definiscono le caratteristiche tecniche e di collaudo sia di cinture di sicurezza che del sistema ISOFIX.

Quest’ultimo è il più recente sistema di ancoraggio che supera il vincolo tra seggiolino e le cinture di sicurezza disponibili sul sedile dell’auto, e si propone come sistema autonomo di aggancio direttamente presente nel seggiolino stesso.

È composto da:

  • 2 anelli rettangolari in acciaio installati nella piega tra schienale e seduta, ad essi si aggancia il seggiolino;
  • 2 pinze che entrano negli anelli e fissano il seggiolino al sedile;
  • 1 cinghia di stabilizzazione che blocca diagonalmente il seggiolino affinché non ruoti o rimbalzi.

Tutto ciò è stato definito dalla normativa R44/04, che ha “regnato” indiscussa fino all’estate 2017 e ha contraddistinto tutti i prodotti ad essa conformi con l’etichetta UN ECE R44, e successive modifiche, e ISOFIX R44.

Ad essa oggi si è aggiunta anche la UN ECE R129, frutto della nuova normativa R129 che si è instaurata in 2 fasi:

  • la prima fase (gennaio-giugno 2017) prevedeva che i bambini fino a 105 centimetri di altezza dovessero adottare seggiolini con il sistema ISOFIX;
  • la seconda fase (da luglio 2017 in poi) prevede anche di fissare i seggiolini auto con le cinture di sicurezza omologate per bambini da 100 ai 150 centimetri di altezza.

In dettaglio, per legare il seggiolino all’auto bisogna sapere che:

  • la vecchia normativa prevede che il seggiolino sia omologato in base al peso, e il sistema di ancoraggio prevede l’ancoraggio con cinture di sicurezza e sistema ISOFIX;
  • la nuova normativa prevede l’omologazione del seggiolino in base all’altezza, e il sistema di ancoraggio con sistema ISOFIX o I-size.

Dove posizionare il seggiolino auto?

Le regole si basano sulle caratteristiche fisiche del bambino:

  • il neonato deve essere posizionato sul sedile anteriore in senso contrario alla marcia, disinnestando l’airbag che, se non consentito, obbliga a posizionarlo invece sul sedile posteriore;
  • i bambini in genere vanno posizionati sul sedile posteriore, anche in senso inverso, ma possono anche essere posizionati al centro del sedile posteriore (posizione ideale).

Modello e rialzo fino a 125 cm

Già dalla prima fase della nuova normativa R129, i bambini fino a 125 centimetri di altezza non potranno più viaggiare sopra ai “rialzini” se non muniti anche di schienale.

Il rialzino era infatti un accessorio necessario per consentire al bambino di poter essere saldamente ancorato allo schienale con le cinture di sicurezza – adatte alle dimensioni di un adulto – che, a causa della sua altezza limitata, non consentivano un aggancio sicuro.

Seppur non omologati alle nuove etichettature normative, i rialzi con schienale già in uso non dovranno essere sostituiti fino al loro esaurimento sul mercato.

Sono comunque già disponibili in vendita i rialzi con schienale aggiornati alla nuova normativa.

Sanzioni per chi non rispetta la normativa

Il Codice della strada prevede con l’articolo 172 che “Il conducente ed i passeggeri dei veicoli della categoria L6e […] muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le regole stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fedele alle normative della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie”.

Quindi, i bambini fino a 1,5 metri di altezza devono essere trasportati nel rispetto di queste regole, pena una sanzione amministrativa che varia dagli 80 ai 323 euro, oltre alla perdita di ben 5 punti sulla patente.

La legge non ammette ignoranza e neanche che si ricada nello stesso errore: se il genitore poco attento non rispetta la normativa nei due anni successivi alla prima infrazione rischia la sospensione della patente fino a 2 mesi.

Ultima modifica: 13 Ottobre 2017