Seggiolino per neonato, cosa sapere prima di acquistare

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Non c’è niente di più importante della sicurezza dei nostri bambini. A casa, al parco o in automobile. Soprattutto in automobile dove i potenziali pericoli inevitabilmente si moltiplicano. E se abbiamo da poco gustato la gioia di avere un bimbo l’istinto di protezione aumenta esponenzialmente. Ne è consapevole anche il legislatore che ha previsto specifiche disposizioni normative dedicate alla tutela dei neonati in auto. Ci sono poi altre caratteristiche che questi dispositivi devono presentare per essere davvero efficienti. Vediamo cosa è opportuno sapere prima di acquistare un seggiolino per neonato.

Tra norme nazionali e direttive europee: cosa dice la legge

La materia è regolata dall’articolo 172 del Codice della strada che prevede l’obbligo dell’uso del seggiolino omologato e adeguato al peso per bambini fino ai 150 centimetri d’altezza. I genitori possono scegliere i seggiolini sulla base di due normative europee di omologazione: la UN ECE R44 e la più recente UN ECE R129. Si differenziano per caratteristiche come la classificazione rispettivamente in base al peso del bambino o all’altezza e la valutazione anche dell’impatto laterale oltre a quello frontale nei crash test.

Non essendo tecnici della materia, papà e mamme possono facilmente orientarsi dando un’occhiata alle etichette. Se trovate le sigle delle due direttive appena citate l’acquisto è ok. No invece a dispositivi targati UN ECE R44 01 e UN ECE R44 02 che rispondono a norme più vecchie e oggi fuori legge. Per quanto riguarda i rialzini, dal 2017 le aziende devono produrre supporti con schienale per i bambini fino a 125 centimetri di altezza. Oltre alla priorità numero uno, la sicurezza dei nostri piccoli, acquistare seggiolini conformi alla legge ha un suo perché anche economico: chi non rispetta le norme rischia multe fino a 323 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente. In caso di recidiva, nell’arco di due anni scatta la sospensione della patente per un periodo tra 15 giorni e 2 mesi.

Un seggiolino può prevenire una fine drammatica

Il corpus normativo di settore si è arricchito recentemente con una disposizione di primaria importanza. Nel 2018 il Parlamento ha approvato l’obbligo di installare sui seggiolini particolari dispositivi di allarme che scattano allorquando inavvertitamente si dimentica il bambino a bordo e ci si allontana dall’auto. Una misura nata sull’onda dei drammatici casi di cronaca con piccole vite spezzate da una fatale dimenticanza di genitori rapiti dai crucci e dalle incombenze quotidiane. Fatti apparentemente incredibili eppure tragicamente veri e nient’affatto isolati.

Le sedute che avvertono quando il nostro bebé è rimasto in auto possono essere integrati nel sistema di ritenuta o accessori da installare successivamente. Devono attivarsi automaticamente ogni volta che il bambino viene messo sul seggiolino, dare un segnale di conferma dell’avvenuta attivazione, avere un allarme con segnali visivi e acustici oppure visivi e con vibrazioni percepibili sia all’interno sia all’esterno del veicolo.

Ultima modifica: 30 Novembre 2020