Scarificazione stradale: cosa c’è da sapere

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Bisogna essere esperti o addetti ai lavori per non fare confusione tra i termini, eppure le differenze tra la scarificazione stradale e la fresatura dell’asfalto sono sostanziali. Nel primo caso il lavoro consiste nella rimozione superficiale del manto stradale, nel secondo si lavora più a fondo, con la rimozione completa della massicciata stradale attraverso una macchina specifica, detta appunto fresatrice. L’asfalto demolito al passaggio della fresatrice viene convogliato in un rullo rotante che lo demolisce, per poi essere scaricato passando su un nastro trasportatore nel cassone di un camion che segue la fresatrice.

Più frequentemente la scarificazione stradale oggi comprende una serie di operazioni, che non si limitano alla rottura superficiale del manto stradale, ma prevedono appunto oltre al taglio della sede stradale, anche la fresatura, la demolizione del sottofondo e la rimozione e lo smaltimento del materiale di risulta.

Non sempre il materiale da risulta viene considerato rifiuto da smaltire. Esistono impianti di lavorazione che grazie ad alcuni additivi riescono a reimmettere nel ciclo di lavorazione il materiale ricavato dalla scarificazione. Il suo reimpiego deve essere però specificato nei capitolati d’appalto.

A cosa serve la scarificazione stradale

In genere questo lavoro trova campo di applicazione se occorre rimuovere vernici o colle dai rivestimenti, o se bisogna rimuovere la segnaletica stradale orizzontale. Si ricorre alla scarificazione anche nella rimozione dei rivestimenti sui ponti o più in generale per il livellamento delle superfici.

L’aspetto più delicato di queste operazioni riguarda il trattamento della risulta. La normativa al riguardo è molto dettagliata e le irregolarità nella gestione sono sanzionate severamente.

E’ previsto, come per tutti i tipi di rifiuti lo stoccaggio temporaneo del materiale proveniente dal fresato d’asfalto, ma questo deve essere raccolto e avviato a impianti autorizzati secondo alcune modalità specifiche. Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi.

In ogni caso, se il quantitativo di rifiuti non superi il limite prefissato all’anno, il deposito temporaneo non durare più di un anno. Nei siti di deposito temporaneo, è buona norma che il rifiuto sia accumulato sopra a teli, a protezione del terreno sottostante. Il cumulo deve essere ricoperto anche per evitare la dispersione dovuta alle acque piovane.

Uno stoccaggio provvisorio eseguito correttamente, secondo le regole, permette di escludere qualsiasi fenomeno di contaminazione delle matrici ambientali e la dispersione di polveri.

Come gestire la risulta della scarificazione stradale

La gestione del fresato d’asfalto ha sempre suscitato parecchie perplessità e diversi punti di vista tra gli esperti del settore. Un po’ di chiarezza al riguardo è venuta dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale del 28 marzo 2018 n.69 sul “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ex art. 184-ter, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006”.

Dalla definizione di fresato d’asfalto discendono poi le varie classificazioni. E la norma tecnica di riferimento e la UNI EN 13108-8, che definisce il fresato d’asfalto come “conglomerato bituminoso recuperato mediante fresatura che può essere utilizzato come materiale costituente per miscele bituminose prodotte in impianto a caldo”.

Il materiale così descritto è derivato da operazioni di scarifica delle pavimentazioni stradali attraverso l’uso di macchinari scarificatrici, ed è dotato di elevate caratteristiche tecniche che ne consentirebbero il riutilizzo anche nell’ambito delle stesse opere stradali da cui viene rimosso.

Nel caso in cui l’impresa che produce fresato d’asfalto da scarificatura del manto stradale intenda per vari motivi gestire questo materiale come rifiuto, è necessario prestare molta attenzione alle norme in materia di trasporto e smaltimento.

Classificazione e caratterizzazione del rifiuto

Anzitutto bisogna procedere alla classificazione e alla caratterizzazione, che molti intendono come un unico processo. Spesso sono impropriamente utilizzati come sinonimi anche se il loro significato è molto diverso.

Per classificazione di un rifiuto si intende la classificazione dei rifiuti, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi: lo strumento che viene utilizzato per classificare un rifiuto è l’Elenco Europeo dei Rifiuti.

L’EER  porta all’individuazione del corretto codice europeo dei rifiuti (CER) e di conseguenza la sua qualificazione come rifiuto pericoloso o non pericoloso dovrà avvenire seguendo quanto stabilito dai parametri fissati nel decreto legislativo 152 del 2006.

Cosa diversa è la caratterizzazione di un rifiuto, che avviene in base alle caratteristiche del rifiuto attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. Secondo i processi di classificazione e caratterizzazione, si determinano poi le modalità di stoccaggio e successivamente di smaltimento del materiale proveniente dalla scarificazione stradale, che è considerato un rifiuto speciale.

L’identificazione però può avere due codici diversi: 17.03.01, che indica miscele bituminose contenenti catrame di carbone; 17.03.02 per le miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01. A prima vista, dunque, tale rifiuto sembrerebbe ricadere nella schiera dei cosiddetti “codici a specchio”, ma l’attribuzione di uno o dell’altro codice avviene in base alla presenza di uno specifico contaminante, il catrame di carbone.

Un rifiuto che contenga catrame di carbone è sempre da intendersi pericoloso così come un rifiuto che non contiene tale sostanza è sempre da intendersi non pericoloso.

Trattamento del rifiuto non pericoloso

Il fresato d’asfalto prodotto in Italia non contiene “catrame” originato dalla distillazione del carbon fossile, che è classificato come sostanza pericolosa. Non è quindi necessaria l’analisi di caratterizzazione del rifiuto per la definizione della pericolosità, in quanto si tratta senza alcun dubbio di rifiuto non pericoloso a cui va dunque attribuito il codice CER 17.03.02.

In base a queste norme per il conferimento dei rifiuti a gestori autorizzati al recupero il materiale da risulta della scarificazione stradale va considerato rifiuto non pericoloso e quindi è indispensabile fornire all’impianto di recupero le analisi sul rifiuto, che devono essere effettuate almeno ad ogni inizio attività e, successivamente, ogni due anni e comunque ogni volta intervengano delle modifiche sostanziali nel processo.

Ultima modifica: 18 Dicembre 2018