Rinnovo patente scaduta: cosa sapere

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Vediamo insieme tutto ciò che è importante conoscere per rinnovare la propria patente scaduta, oltre ad alcune novità introdotte recentemente.

 

Rinnovare patente prima della scadenza

Il rinnovo della patente va effettuato prima della data di scadenza che è presente sul documento in questione. Attenzione però alla cosiddetta “regola del compleanno”, secondo cui la scadenza del documento di identità (cioè della patente, ndr) deve coincidere con il giorno del compleanno di colui che ne è in possesso. Tuttavia questa particolare regola non deve spaventare gli automobilisti, poiché entra in vigore a partire dal rinnovo successivo.

Facciamo un esempio: se la patente scade il 18 aprile 2017, ed il mio compleanno cade il 23 giugno, sarà opportuno che mi presenti per il rinnovo del documento entro il 18 aprile dell’anno in corso e sul nuovo documento di identità la data di scadenza sarà aggiornata al 23 giugno 2027. Quest’ultima infatti è la data del mio compleanno immediatamente successiva al compimento dei 10 anni trascorsi dall’ultimo rinnovo effettuato.

Dal 1° gennaio 2014 sono stati eliminati inoltre tutti i tagliandi adesivi, dal momento che il nuovo documento di identità presenta standard di sicurezza maggiori rispetto alla vecchia patente utilizzata, oltre alla foto aggiornata di chi ne detiene il possesso. La nuova patente arriverà a casa tramite posta assicurata, che prevede pertanto il pagamento di 6,86 euro al momento della ricezione.

Rinnovo patente scaduta: dopo 6 mesi o 1 anno

Il rinnovo della patente è un compito che ciascun automobilista deve assolvere ad intervalli di tempo piuttosto lunghi, che spesso possono creare confusione o semplici dimenticanze. L’iter previsto per il rinnovo del documento di guida può partire da quattro mesi prima della scadenza: è necessario recarsi presso una sede ASL o ACI, una scuola guida oppure una agenzia di pratiche automobilistiche. Ecco di seguito gli intervalli di tempo da tenere in considerazione:

  • ogni 10 anni fino al compimento del 50° anno di età;
  • ogni 5 anni per una età compresa tra i 50 ed i 70 anni;
  • ogni 3 anni per una età compresa tra i 70 e gli 80 anni;
  • ogni 2 anni oltre l’80° anno di età compiuto.Proprio il numero di persone ultraottantenni in possesso del documento di guida è sempre più crescente, dal momento che l’aspettativa di vita nel nostro Paese risulta essere più elevata negli ultimi anni. Tuttavia, nonostante si tratti di un’età particolarmente importante in materia e verso cui prestare maggiore attenzione, il Ministero dei Trasporti ritiene che gli over 80 non siano tenuti ad ulteriori adempimenti in sede di rinnovo della patente di guida e non debbano ricorrere ad ulteriori visite mediche.

Nuove norme

Dal 2012 è stata abolita una norma che prevedeva un inasprimento della procedura di rinnovo del documento di guida per le persone appartenenti a questa categoria, obbligate sino a quel momento a sostenere la visita medica presso una Commissione medica locale.

Pertanto gli ultraottantenni sono tenuti ogni biennio ad effettuare l’accertamento dei requisiti psicofisici presso i sanitari abilitati previsti dall’articolo 119 del Codice della strada.

Per rinnovare la propria patente è necessario ricorrere ad una visita medica, con molteplici soluzioni in merito: si può ricorrere ad esempio al medico della ASL oppure rivolgersi a quello dei Vigili del Fuoco, oppure contattare il medico delle Ferrovie piuttosto che l’ispettore medico del Ministero del lavoro.

I documenti utili al rinnovo sono i seguenti: documento di identità, patente scaduta o in scadenza, codice fiscale, occhiali e/o lenti a contatto per coloro i quali presentano problemi di vista, ricevuta del pagamento dei diritti sanitari, due foto tessere recenti, attestazione del versamento di 16 euro (la vecchia cosiddetta “marca da bollo”), attestazione del versamento di 10,20 euro su conto corrente intestato al Ministero dei Trasporti.

Tolleranza per patente scaduta

Se dal 2014 sono state modificate le modalità di rinnovo per la patente. Non sono cambiate invece quelle relative alla tolleranza per il documento di identità in questione scaduto. Non esiste infatti tolleranza nel caso di mancato rinnovo della stessa: se si viene colti in flagranza di reato, la patente verrà ritirata fino al rinnovo ultimato.

Sanzioni

Nel caso in cui il documento di identità in questione risulti scaduto, è altamente sconsigliabile mettersi alla guida dell’autovettura.

I rischi maggiori infatti sono due: oltre infatti all’immediato ritiro della patente stessa, è prevista una multa piuttosto salata che va da un importo di 155 euro fino a raggiungere la cifra di 630 euro (in base alle disposizioni di legge previste dall’Art. 126 del Codice della strada, ndr). Tra l’altro è bene tenere presente che il costo della multa nei casi più gravi supera abbondantemente quello relativo al rinnovo della patente stessa, pertanto è opportuno memorizzare la data di scadenza del documento di identità oppure segnarlo come nota magari sul proprio telefono o smartphone.

Dal momento in cui si verifica la sanzione accessoria, ossia il ritiro della patente, il guidatore ha solamente dieci giorni a disposizione per sottoporsi a nuova visita medica per procedere in seguito al rinnovo della patente di guida e recarsi presso il comando di polizia per ritirare il documento che era stato ritirato in precedenza.

Nel caso in cui trascorrano più di dieci giorni dalla sanzione accessoria, il documento di guida scaduto viene trasmesso immediatamente alla prefettura della zona in cui è stata commessa l’infrazione. In questa sede potrà essere ritirato presentando il nuovo certificato medico di idoneità che ne certifichi il rinnovo avvenuto.

Per quanto riguarda il ritiro per guida con patente estera da parte di conducenti che risiedono in Italia da più di un anno (art. 136 del Codice della strada), i titolari devono richiedere la conversione della patente ovvero il rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.

 

Ultima modifica: 29 Marzo 2017