Revoca patente, dopo quanto decade la sanzione

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La revoca patente è disposta dall’apposito funzionario della Motorizzazione allorché si accerta che l’automobilista non possiede più, in via definitiva, i caratteri fisici e mentali necessari per poter condurre un veicolo; oppure nell’ipotesi in cui si sia proceduto a una nuova verifica della patente e questa abbia accertato una perdita temporanea degli stessi requisiti; oppure quando il titolare abbia chiesto e ottenuto il cambio della abilitazione italiana con quella di un altro Paese.

A partire da quando vengono meno i motivi (transitori) che hanno dato causa al provvedimento di sequestro della abilitazione alla guida, l’interessato potrà domandare di riottenere la patente, ma solo previo esame e previa verifica positiva del recupero delle qualità fisiche e psichiche necessarie alla guida di veicoli. Va anche notato che il conducente non potrà vedersi restituire una patente di categoria superiore a quella del permesso oggetto della revoca patente.

Revoca patente definitiva

Lo abbiamo già detto, ma forse è il caso di sottolinearlo: la perdita della abilitazione alla guida per il venir meno definitivo dei presupposti fisici o mentali (si pensi al caso di una sopravvenuta cecità) è un provvedimento senza ritorno.

Revoca patente temporanea

Nelle altre ipotesi (perdita passeggera) è previsto che si possa presentare un ricorso al dicastero dei Trasporti. Ma non prima che sia trascorso un dato lasso di tempo. In altri termini, la revoca decade solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo prefissato, che può essere di tre o due anni. E comunque in ogni caso è necessario che il Ministero accolga il ricorso.

Nel caso la revoca costituisca una sanzione accessoria, essa compete al Prefetto. In questa ipotesi l’automobilista privato del permesso di guida non può riottenerlo prima che siano passati due anni da quando il provvedimento è diventato definitivo.

Ma se la revoca è disposta per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di droghe, non è possibile ottenere una patente nuova prima di tre anni a far data dal giorno in cui è stato accertato il reato.

Va ricordato a questo punto che con l’introduzione nell’ordinamento del cosiddetto “omicidio stradale” se da un sinistro derivano lesioni che per i feriti comportano più di quaranta giorni di prognosi, la revoca patente non può durare meno di cinque anni.

Per la legge che ha previsto il succitato omicidio stradale, inoltre, la patente non si può riavere prima che siano passati 15 anni dalla revoca. Il termine poi è di dieci anni nel caso il fatto sia stato commesso, tra gli altri casi, da un automobilista che procedeva a una velocità pari o superiore al doppio di quella permessa oppure attraversando un incrocio col rosso o contromano.

Ultima modifica: 19 Marzo 2019