Omissione di soccorso in caso di incidente, info utili

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Nel nostro ordinamento giuridico la omissione di soccorso, in quanto previsione di reato di carattere generale, è un delitto contro la persona.

Il “fatto” che viene punto dalla norma è in realtà un non fare, ovvero, con termine più aulico, una omissione: insomma, il responsabile subisce una punizione per non aver tenuto un comportamento che la legge prescrive come obbligatorio, anzi, di più (in un certo senso), doveroso.

È da sottolineare il fatto che la omissione di soccorso è sanzionata anche se dal non fare del responsabile non conseguono effetti dannosi.

Il caso generale della omissione di soccorso nel nostro sistema è contemplato all’articolo 593 del codice penale.

Cosa stabilisce la norma generale?

Il primo capoverso della norma prevede il caso di chi si imbatta in un bambino di meno di 10 anni che sia lasciato a se stesso o in un altro soggetto che sia per qualunque motivo incapace di badare alla propria incolumità: se la persona non provvede tempestivamente ad avvertire le autorità, può andare incontro alla reclusione fino a un anno e a una sanzione pecuniaria fino a 2500 euro.

Il secondo comma prevede che la stessa punizione si può applicare a chi si imbatta in un corpo che sia o sembri privo di vita, ovvero in un altro soggetto che si trovi comunque i pericolo: la norma punisce qui il fatto di non prestare ogni aiuto possibile o di non avvertire le autorità.

L’ultimo capoverso stabilisce poi che la pena è aumentata se dal mancato soccorso o dal mancato avviso alle autorità derivino come conseguenza una grave lesione o addirittura la morte.

Ma a noi interessa il caso specifico della omissione di soccorso nell’ambito della circolazione stradale.

Omissione di soccorso nella circolazione stradale

Il codice della circolazione lo prevede all’articolo 189. La norma impone innanzitutto a chi si imbatta in un incidente stradale di fermarsi e prestare ogni aiuto che può. La norma implica anche il dovere di porre in atto tutte le misure (per esempio collocare il triangolo) necessarie a garantire la sicurezza della circolazione.

La responsabilità è configurata dalla norma innanzitutto in capo al guidatore del mezzo coinvolto in un sinistro stradale dal quale siano derivati danni fisici alle persone.

Nell’ipotesi più leggera e fortunata in cui ci siano stati solo danni alle cose, gli obblighi sono uguali, ma le pene più lievi (una multa).

L’obbligo di prestare soccorso è previsto anche in capo all’eventuale pedone dalla cui condotta sia derivato l’incidente (magari perché non ha attraversato sulle strisce). Idem nel caso del passeggero che in ipotesi abbia urtato un passante e quindi provocato il sinistro.

Quando dall’incidente risultano danni alle persone, chi si rende responsabile di omissione di soccorso incorre nella detenzione in carcere da sei a 36 mesi, con in più la punizione aggiuntiva della invalidazione temporanea del permesso di guida.

Se sono ipotizzabili omicidio colposo o lesioni colpose, il responsabile che si sia fermato a prestare aiuto non può subire l’arresto in flagranza.

Ultima modifica: 12 Aprile 2019