Multa dopo un incidente: cosa dice il codice?

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Il verbale è stato pressoché automatico: è quello che è successo a una ragazza di Frosinone, che ha perso il controllo della sua auto, andando a sbattere contro un albero al bordo della strada e che, nonostante sia stata trasportata al Pronto Soccorso, è stata multata dagli agenti della Municipale. Scopriamo perché e cosa dice il Codice a proposito.

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CONTROLLO DEL VEICOLO: L’ARTICOLO DEL CDS

L’Art. 141 comma 2 del Codice della Strada dice così: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
Ecco dunque perché è scattata la multa che, per diritto dell’automobilista, può essere contestata immediatamente. Le cause dell’incidente infatti non necessariamente dipendono dalla capacità di chi guida di mantenere il controllo del proprio veicolo: se la strada fosse stata scivolosa? O un animale l’avesse improvvisamente attraversata? O ancora l’auto avesse subito un guasto? In questi casi dunque le motivazioni della collisione non riguardano il conducente. Se la legge non considera tutte queste variabili, sicuramente in sede di ricorso davanti ad un Giudice di Pace possono essere elementi utili da portare in luce.

CONTESTARE UNA MULTA DOPO L’INCIDENTE: NE VALE LA PENA?

A partire dall’1 gennaio 2010, fare ricorso al Giudice di Pace prevede il pagamento di un “contributo unificato” che corrisponde a 43 euro per sanzioni al di sotto dei 1100 euro, da effettuare entro 30 giorni dalla notifica. Da questa cifra ai 5200 euro invece la tassa è di 98 euro (a cui aggiungere ben 27 euro di marca da bollo). Spesso quindi non vale la pena effettuare ricorso per multe di basso importo: la ragazza di Frosinone ad esempio ha dovuto pagare 41 euro, che sarebbero lievitati con l’aggiunta del contributo unificato. La scelta dunque di procedere o meno al ricorso, sebbene legittimo, sta al ricevente.

Ultima modifica: 17 Gennaio 2018