Montaggio pneumatici, l’obbligo di omogeneità per asse

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Montaggio pneumatici, è bene ricordare l’obbligo di omogeneità per asse.  FederpneusAssociazione Nazionale Rivenditori Specialisti di Pneumatici chiarisce cosa prescrive al riguardo la normativa vigente.

La risposta, afferma Federpneus, è da sempre la stessa. Si conferma l’obbligo del montaggio omogeneo per asse, quindi con pneumatici dello stesso “tipo”, che comprende lo stesso fabbricante o marchio commerciale.

Codice della Strada. Ove si tratta dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore tra cui  i pneumatici (art. 72), viene precisato che qualora le prescrizioni tecniche relative a caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, si applicano tali direttive. On alternativa, si applicano le prescrizioni tecniche contenute nei Regolamenti o raccomandazioni  emanati dall’Uff. europeo per le nazioni unite-Commissione economica per l’Europa. Con le sigle ECE/ONU, poi UNECE.

pneumatici

Da una parte il costruttore del veicolo deve indicare per i pneumatici, nei dati tecnici di omologazione del veicolo, solo la misura, l’indice di carico e il codice di velocità (minimi) necessari. Senza indicazioni di marca per assicurare la concorrenza e libera scelta dell’utente.

Per quanto riguarda invece tutte le caratteristiche dei pneumatici stessi ed in particolare il loro montaggio sul veicolo, si applicano dagli anni ‘80 direttive e regolamenti internazionali. Con prescrizioni conosciute e consolidate, che regolano gli aspetti che incidono sulla sicurezza di marcia. Ovvero comportamento/equilibrio del veicolo in curva, in frenata, etc.

La materia, dapprima regolata da norme ECE/ONU, era stata riorganizzata nel 1992 con la Direttiva 92/23/CEE del 31 marzo 1992, entrata in vigore in Italia con Decreto 30/3/ 1994, che precisava, nelle prescrizioni di montaggio dei pneumatici e nelle definizioni:

  •  Tutti i pneumatici montati su un asse devono essere dello stesso tipo .
  • Tipo di pneumatico” una categoria di pneumatici che non presentano differenze per quanto riguarda i seguenti punti essenziali.

 

  • Nome del fabbricante o marchio commerciale 
  • Designazione dimensionale
  • Categoria di impiego.  Stradale /speciale/ neve/ soccorso per impiego temporaneo
  • Struttura (diagonale, cinturata a tele incrociate, radiale)
  • Categoria di velocità
  • Indice di capacità di carico
  • Sezione trasversale 

Successivamente, il REGOLAMENTO (CE) N. 661/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 -sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati -ha disposto tra l’altro che la Direttiva suddetta cessava di validità a fine 2017, e che si sarebbe fatto riferimento ai Regolamenti UE, o a quelli ECE/ONU o UNECE vigenti, e/o attuativi.

Ebbene, la definizione di “tipo di pneumaticoè rimasta invariata. Con l’aggiunta della “classe” dei pneumatici (C1, C2, C3) secondo la categoria veicoli cui sono destinati. Così come invariata è la prescrizione di montaggio sui veicoli. Nello specifico, il REGOLAMENTO (UE) N. 458/2011 Della Commissione del 12 maggio 2011, relativo ai requisiti dell’omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio degli pneumatici e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento Europeo, prevede: 

Montaggio degli pneumatici

Tutti gli pneumatici normalmente montati sul veicolo. Esclusi quindi eventuali unità di soccorso per uso temporaneo, devono avere la stessa struttura.

Tutti gli pneumatici montati su uno stesso asse devono essere dello stesso tipo.

A quanto sopra si aggiunge inoltre che il Ministero Trasporti, con DM 628 del 1996 relativo alle procedure di prova veicoli da sottoporre a revisione periodica, specifica tra le prescrizioni di controllo. “La verifica della identicità del disegno battistrada dei pneumatici almeno sul medesimo asse”.

Viene quindi ulteriormente confermato che i pneumatici dello stesso asse devono essere della stessa marca/fabbricante. Mentre non è obbligatorio siano della stessa marca su tutti gli assi del veicolo.

L’utilizzo della ruota di scorta “normale”, con pneumatico di pari misura e caratteristiche di carico/velocità delle altre montate sul veicolo, è consentito anche se di marca e disegno diversi proprio per le situazioni di dèpannage. Così come lo sono i “ruotini” appositamente previsti e limitati nel loro impiego dai Regolamenti vigenti.

In caso di montaggio di pneumatici ricostruiti, conta unicamente la marca del ricostruttore, ”nuovo” fabbricante del pneumatico, ai sensi dei Regolamenti n° 108 e 109. Non quella di origine dei pneumatici ricostruiti.

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Ultima modifica: 9 Settembre 2019