Macchine operatrici: cosa sono, norme e regolamento

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Il decreto legislativo del 30 aprile 1992 con gli articoli n°54 e n°114, specifica il funzionamento delle macchine operatrici.

Con il termine macchine operatrici, si vuole indicare tutti quei mezzi come macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri. A volte possono essere equipaggiate con con speciali attrezzature.

Le macchine operatrici hanno il permesso di circolare su strada per il proprio spostamento e per il trasferimento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. Inoltre, vengono distinte in diverse categorie. Ad esempio ci sono quelle impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali. Le macchine sgombraneve o quelle spanditrici di sabbia, i carrelli. Le macchine operatrici non devono superare i 40 Km/h, le semoventi 15 Km/h.

Macchine operatrici: circolazione su strada

 

Le macchine operatrici per poter circolare su strada, sono soggette ad immatricolazione. Tale operazione è da effettuare presso gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. L’ente provvede quindi a rilasciare la carta di circolazione a chi dichiara di essere il proprietario del mezzo. Inoltre, per circolare su strada devono rispettare le norme stabilite negli articoli 61 e 62 per le sagome e masse. Invece, per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall’art.106.

Per quanto riguarda le macchine operatrici semoventi, possono circolare su strada solo se munite di targa. Quelle trainate, devono essere dotate di una speciale targa di immatricolazione. In generale, i limiti e le modalità di circolazione delle macchine operatrici sono regolamentati dall’art. 58 del Codice della Strada.

Articolo 58: limiti e modalità di circolazione macchine operatrici

 

Le macchine operatrici possono circolare su strada nel rispetto delle prescrizioni imposte dall’articolo 114 del codice, nonché di quelle eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della destinazione, sulla relativa carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile.

Le macchine operatrici possono altresì circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute installabili o asportabili in sede di approvazione o di omologazione, purché, in ogni caso, vengano rispettati i limiti dimensionali o di massa accertati in tale sede. Compreso il valore del rapporto minimo fra la massa o le masse gravanti sull’asse o sugli assi anteriori e quella, o quelle, gravanti sull’asse o sugli assi posteriori.
Da aggiungere che questi veicoli possono essere omologati con attrezzature diverse. A condizione che il sistema di lavoro non subisca variazioni secondo le prescrizioni dettate in merito dal Ministro dei trasporti.

Ultima modifica: 24 Agosto 2017