Incidente stradale: quali sono le leggi italiane in merito?

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Ecco cosa dice la legge italiana circa gli incidenti, comportarsi nella maniera corretta a seguito di un sinistro è fondamentale

Le normative in caso di incidente sono state decise durante la Convenzione di Vienna del 1968, ecco il contenuto dell’articolo 31 della convenzione, utile a ricordare i comportamenti da adottare nel caso di sinistro stradale.

La legge infatti prevede sanzioni di vario tipo in caso di comportamento scorretto a seguito di un incidente.

E’ noto a tutti, infine, la gravità del reato di omissione di soccorso.

Art. 31 – “Comportamento in caso di incidente” ( Convenzione di Vienna 1968 )

1. Senza pregiudizio delle disposizioni delle legislazioni nazionali per quanto riguarda l’obbligo di soccorrere i feriti, ogni conducente, o ogni altro utente della strada, implicato in un incidente della circolazione, deve:

a) arrestarsi appena gli sia possibile senza creare ulteriore pericolo per la circolazione;

b) sforzarsi di salvaguardare la sicurezza della circolazione nel luogo dell’incidente e se una persona è stata uccisa o gravemente ferita nell’incidente, evitare, purché ciò non ostacoli la sicurezza della circolazione, che siano modificate le condizioni del luogo e che scompaiano le tracce che possono essere utili per stabilire le responsabilità;

c) se altre persone implicate nell’incidente glielo chiedono, comunicare la propria identità;

d) se una persona è stata ferita o uccisa nell’incidente, avvertire la polizia e restare o tornare sul luogo dell’incidente fino all’arrivo di questa, a meno che egli sia stato autorizzato dalla polizia a lasciare il luogo o a meno che debba recare soccorso ai feriti o essere egli stesso curato.

2. Le parti contraenti o le loro parti costitutive possono, nella loro legislazione nazionale, astenersi dall’imporre la prescrizione prevista al comma d) del paragrafo 1 del presente articolo quando nessuna ferita grave è stata provocata e nessuna delle persone implicate nell’incidente esige che sia avvisata la polizia.”

La Convenzione di Vienna

Questo è quanto disciplina la Convenzione sulla circolazione stradale europea definita a Vienna l’8 novembre 1968, e su questo si basa la legislatura italiana in merito agli incidenti stradali ma anche su molto di più.

La conferenza fu promossa dall’ONU e si svolse a Vienna dal 7 ottobre all’8 novembre 1968. All’evento parteciparono sessantasei Paesi, oltre alla presenza dei delegati di diciannove organizzazioni non governative. La data di effettiva entrata in vigore della convenzione, risulta essere il 21 maggio 1977.

Sarebbe opportuno che ognuno di noi potesse avere del tempo a disposizione per leggere, anche in maniera approfondita, tutto ciò che viene disciplinato in materia di circolazione stradale in questo “trattato”. Di sicuro si eviterebbero tantissimi incidenti e multe.

La legislatura internazionale parla chiaramente su cosa è necessario fare in caso di incidenti stradali, che siano essi gravi o anche lievi e la legislatura Italiana ci si è adattata completamente.

Incidenti gravi e omissione di soccorso

La priorità, in questo trattato, o ”Convenzione”, è data agli incidenti stradali gravi dove c’è più confusione su ciò che è bene fare e su ciò che si deve fare quando ci si trova di fronte a una situazione estremamente delicata quale un incidente stradale con morti accertati e/o presunti.

Certo è che, nel caso di incidenti gravi, anche se l’automobilista non è direttamente coinvolto nell’incidente, è obbligato a fermarsi per soccorrere chiunque ne abbia bisogno, pena la denuncia per “Omissione di soccorso”.

Questa è una denuncia penale e chi manca di soccorrere un ferito di un incidente stradale rischia anche il carcere.

 

Ultima modifica: 31 Marzo 2017