Hoverboard, la circolazione in strada. Ecco le regole

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Gli hoverboard sono un oggetto molto apprezzato dai giovanissimi. Si tratta di acceleratori di velocità elettrici a due ruote autobilanciate parallele con pedana senza manubrio. Ma la loro circolazione è vietata dal Codice della Strada.

Non possono circolare sulle carreggiate, la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di marcia ed in genere è pavimentata e delimitata da strisce di margine. E nemmeno sui marciapiedi, ovvero la parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

Cosa dice il codice della strada

Il comma 8, dell’art. 190 CdS, prescrive che “La circolazione mediante tavole, pattini o altri acceleratori di andatura é vietata sulla carreggiata della strada”. Eventuali violazioni sono sanzionate, ai sensi del comma 10, dell’art. 190 CdS, con euro 25,00.

In sostanza gli “hoverboard” possono circolare esclusivamente in aree appositamente dedicate, nonché in quelle private. Mentre, secondo il Codice della Strada, per esclusione, parrebbe che sulle banchine sia ammessa la loro circolazione. La banchina è parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

Cosa dice il Dipartimento Trasporti Terrestri di Roma

Il Dipartimento Trasporti Terrestri di Roma con circolare n. 300/A/1/46049/104/5 ha precisato che ai sensi del disposto del D. M. 31 gennaio 2003 di recepimento della Direttiva 2002/24/ CE i veicoli a motore a due o tre ruote aventi una velocità massima – per costruzione – superiore a 6 km/h e che non siano velocipedi a pedalata assistita, né costruiti per uso di bambini o invalidi, sono da ricomprendersi a seconda delle prestazioni e delle caratteristiche costruttive tra i ciclomotori o tra i motoveicoli.

Definizione di ciclomotore

L’articolo 46 del Codice della Strada definisce i veicoli come tutte le macchine di qualsiasi specie che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade. Inoltre non rientrano in questa definizione quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, che devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento di particolari limiti di cui: – lunghezza massima 1,10 m; – larghezza massima 0,50 m; – altezza massima 1,35 m; – sedile monoposto; massa in ordine di marcia 40 kg; – potenza massima del motore 1 kw; – velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore.

Tenuto conto che la velocità degli “hoverboard” può oscillare da pochi km/h a un massimo di 24 km/h (per i modelli più complessi), il mancato rispetto delle limitazioni di cui all’art. 46 CdS, con particolare riferimento alla velocità massima, comporta l’applicazione delle disposizioni di cui agli art. 97 CdS (formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori) e 93 CdS (formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) che dovranno essere coniugate con le prescrizioni riconducibili all’assicurazione obbligatoria RCA (vedasi art.193 CdS), all’utilizzo del casco protettivo (vedasi art.171 C.d.S.), alla titolarità della patente di guida (vedasi art.116 C.d.S.). (Fonte ASAPS)

Ultima modifica: 15 Dicembre 2017