Giubbotto catarifrangente, quello che dice la legge

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Il catarifrangente è un accessorio che in passato era indossato per buonsenso, ma da qualche anno la legge impone di indossare questo indumento nelle circostanze più pericolose. Si tratta di un prezioso alleato per affrontare in sicurezza le situazioni critiche, perché serve per segnalare la propria presenza sulla carreggiata agli altri quando si utilizzano la bici o il monopattino elettrico con luce o visibilità scarse, ma anche in altre circostanze, vediamo quali.

A cosa serve il giubbotto catarifrangente

Il giubbotto catarifrangente serve per la sicurezza degli utenti della strada, siano essi automobilisti, motociclisti, ciclisti o pedoni. Esso è dotato di catarifrangenti, ovvero elementi riflettenti la luce nella medesima direzione da cui proviene, che viene poi rimandata indietro alla sorgente a prescindere dall’angolo di incidenza. In altri termini, chi indossa un elemento catarifrangente, sia un giubbotto, delle bretelle ma anche un comune capo d’abbigliamento che ne è dotato, risulta visibile se illuminato ad esempio dai fari di un veicolo in avvicinamento, o dai lampioni pubblici.

Gli elementi catarifrangenti sono costituiti da microcelle catarifrangenti poste l’una accanto all’altra, che così formano superfici di dimensioni variabili a seconda delle necessità. L’impiego dei catarifrangenti è largamente diffuso, e oltre che nei giubbotti per emergenza stradale trova numerose applicazioni: segnali stradali, segnalazioni su mezzi di trasporto come moto, scooter, bici e monopattini elettrici, ma anche fotocellule, sistemi di allineamento, sistemi antintrusione, rilevatori di fumo, eccetera.

Il giubbotto catarifrangente da tenere a bordo durante la circolazione è tipicamente giallo, ma può essere anche arancione o rosso e presenta righe orizzontali grigie in modo da poter essere visibile di notte o al buio. Proprio perché il suo obiettivo primario è quello di distinguere al buio chi lo indossa, deve essere indossato sopra al capo più esterno che si ha addosso.

Disciplina normativa 

La legge n. 47 del 27 febbraio 2004 ha reso obbligatorio dal 1°aprile 2004 l’utilizzo del giubbotto catarifrangente per i conducenti dei veicoli fermi sulla carreggiata, fuori dai centri abitati, di notte o in condizioni di scarsa visibilità. È dunque obbligatorio indossare il gilet catarifrangente mentre si posiziona il triangolo d’emergenza in seguito ad un guasto o se si scende dall’auto ferma sulla corsia d’emergenza. Dal momento che la ratio della norma è tutelare gli individui. L’obbligo non vale solamente per i conducenti ma è esteso anche ai passeggeri.

Il decreto legge emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 dicembre 2003 ha anche definito le caratteristiche tecniche di giubbotti e bretelle retro riflettenti e ben visibili, oltre ad aver fissato le norme che stabiliscono l’omologazione di questi elementi indispensabili per garantire la sicurezza stradale. Le case produttrici di questi indumenti, quindi, devono far sì che gli stessi rispondano a caratteristiche di alta visibilità con attestato di conformità certificato da un organismo controllore autorizzato.

Per l’automobilista è indifferente utilizzare giubbotti o bretelle o sceglierne il colore, che può essere arancione, rosso o giallo fluorescente. L’importante è che sull’etichetta sia riportato il marchio “CE” insieme a quello “UNI EN 471”, affinché la sigla CE da sola non venga scambiata con quella di “China export”. Diventa quindi più che mai importante la scelta del rivenditore da cui acquistare questi strumenti di sicurezza.

La legge 120 del 2010 ha modificato diversi articoli del Codice della Strada, tra i quali alcuni riguardo i conducenti dei velocipedi, categoria in cui rientrano anche i monopattini elettrici. In seguito alla revisione, sui mezzi si devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità nelle circostanze di seguito elencate.

Uso del giubbotto catarifrangente

L’utilizzo di un giubbotto o bretelle catarifrangenti ad alta visibilità è fortemente raccomandato in tutti quei contesti in cui non è ben percepibile la strada (condizioni atmosferiche come nebbia oppure di notte). Secondo le prescrizioni, ciascun automobilista deve custodire in auto, preferibilmente all’interno dell’abitacolo, almeno un giubbotto catarifrangente, da indossare mentre sistema il triangolo d’emergenza in conseguenza di un guasto o se si scende da una vettura ferma sulla corsia d’emergenza. L’obbligo è esteso anche ai passeggeri che dovessero abbandonare la vettura, anche sotto pena di sanzioni.

L’articolo 162, co.4 del Codice della Strada, estende l’obbligo di catarifrangente a tutti quei conducenti che si trovino, anche di giorno, nei casi illustrati sopra, sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Inoltre il giubbotto catarifrangente va indossato in tutte le “operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo, cioè, in altre parole, quando si va a posizionare il triangolo di emergenza.

Il giubbotto catarifrangente, al pari delle bretelle, rappresenta uno strumento indispensabile per i conducenti di un velocipede (bicicletta muscolare o elettrica, monopattini a spinta o elettrici, eccetera). A bordo di questi mezzi, il catarifrangente va sempre indossato durante l’attraversamento di una galleria, e da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, comunque in ogni condizione di scarsa visibilità.

Le sanzioni 

Nel caso in cui non si indossino il giubbotto o le bretelle catarifrangenti nelle circostanze in cui la legge obbliga al loro utilizzo, scatta la multa, che va da un minimo di 42 ad un massimo di 173 euro, unitamente alla decurtazione di punti dalla patente. Se l’infrazione è commessa dai passeggeri, la detrazione dei punti dalla patente non viene applicata. Meglio tenere il giubbotto o le bretelle catarifrangenti all’interno dell’abitacolo e non del bagagliaio, in modo da averli a portata di mano per scendere dalla vettura con l’indumento già indossato senza commettere infrazioni o rappresentare pericolo.

Il giubbotto o le bretelle catarifrangenti possono essere riposti tranquillamente nel vano porta oggetti delle auto, anche di quelle sportive e cabrioDifferentemente dal triangolo di emergenza però non esiste l’obbligo di avere il giubbotto catarifrangente al seguito e di esibirlo in caso di controllo, per cui l’eventuale sanzione scatta nel momento in cui non lo si indossa nei casi in cui è obbligatorio. Se a non osservare le prescrizioni di legge sul giubbotto catarifrangente fosse il conducente di un velocipede, monopattini elettrici inclusi, è prevista una multa che va da un minimo di 26 ad un massimo di 102 euro.

Ultima modifica: 24 Agosto 2021