Garanzia auto usate, cosa copre

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Quando decidiamo di acquistare un’auto usata sappiamo che possiamo andare incontro a qualche rischio. Usata però non deve voler dire necessariamente malfunzionante o, peggio, già danneggiata all’atto dell’acquisto. Il Codice del Consumo e prima ancora il Codice civile tutelano con decisione quanti fanno questa scelta, sia nel caso di compravendita in concessionaria sia tra privati. Vediamo dunque quali sono gli obblighi delle parti e cosa copre la garanzia sulle auto usate.

Garanzia auto usate, termini di applicazione

La legge in materia di consumo e cessione di beni tra privati fissa in almeno due anni la durata minima della garanzia. Solo in casi particolari e previo accordo contrattualizzato la copertura può ridursi a un solo anno. Al contrario, il rivenditore potrebbe offrire anche una durata più lunga per dimostrare la validità del veicolo e incentivarne l’acquisto, purché tale prerogativa sia chiaramente indicata in contratto.

È possibile che siano previste coperture a scalare in ragione del trascorrere degli anni. Importante sapere che la garanzia è sempre dovuta e non vi si può rinunciare a fronte di eventuali sconti, nè da parte del venditore che su iniziativa dell’acquirente. Chiaramente nulla è dovuto in termini economici e i rivenditori possono soltanto offrire garanzie aggiuntive a quelle minime di legge. Molto diffusa da qualche tempo è la pratica della estensione di garanzia con la quale il proprietario del veicolo accetta di sostenere un ulteriore costo per allungare i tempi di copertura. Ma questo solo se quella ordinaria è stata assolta per intero.

Cosa copre la garanzia auto usate

Entrando nel dettaglio della copertura, è fondamentale tenere conto di una data in particolare: nei primi sei mesi dalla cessione tocca al venditore provare che il difetto eventualmente palesatosi non rientra in quelli sottoposti a garanzia, successivamente invece spetta al proprietario subentrato. Ad esempio, un’auto che palesa un malfunzionamento dopo 130.000 chilometri laddove la casa produttrice (mezzo nuovo) prevedeva la sostituzione al 100.000 chilometro dovrà essere riparata a spese dell’acquirente ultimo.

Se il difetto si palesa prima dei 100.000 invece ricade sul rivenditore. Nel caso di compravendita tra privati i termini della garanzia mutano significativamente. E’ il Codice Civile a sancire i confini della copertura che sono meno estesi di quelli che si applicano quando l’acquisto è effettuato in concessionaria. Segnatamente sono gli articoli 1490 e seguenti del Codice a disciplinare la transazione su questo specifico aspetto. In ogni caso il veicolo all’atto della vendita non deve avere vizi occulti, specie se si tratta di difetti conosciuti dal cessionario. La legge impone infine di specificare sempre se il mezzo è reduce da un incidente, a meno che non si tratti di danneggiamenti di valore inferiore ai 1.500 euro.

Ultima modifica: 19 Novembre 2019